NUOVO MANIFESTO COLLETTIVO – PUNTI CHIAVE
Pubblicità
- Riprende il testo di legge depositato nella scorsa legislatura alla Camera ed al Senato
- Oltre 120.000 sottoscrizioni nella scorsa legislatura
- 356 realtà operative hanno sottoscritto la proposta di legge
- GARANZIA di possibilità di Coltivazione in forma personale ed associata
- Inserimento di nuove specifiche per coltivatori (piante maschio, disposizioni sicurezza)
- Possibilità di ampliare il massimale coltivabile (5 piante) inviando comunicazione senza autorizzazione
- Detenzione GARANTITA del Raccolto o del Prodotto Regolarmente Acquistato
- Disposizioni per la GUIDA, nuovo Codice Stradale e Nuovi Test per la sicurezza
- Normative COMMERCIALI per la Cannabis, introduzione bolla di trasporto, disposizioni per attività commerciali, nuovi codici ATECO, imposta IVA specifica per i nuovi prodotti del mercato cannabico, nuove disposizioni per regime agevolato per favorire i piccoli commercianti e l’equità sociale, aree dedicate al consumo, disposizioni per prodotti edibili
- Potenziamento del settore MEDICO, supporto al PAZIENTE, aumento informazione e disponibilità
- Disposizioni per EDUCAZIONE e PREVENZIONE
- CONFORMAZIONE AI TRATTATI INTERNAZIONALI (grazie a questo articolo ed alle sue disposizioni, la normativa introdotta si allineerebbe ai trattati internazionali, non mettendosi in violazione ed adempiendo alle richieste relative al controllo internazionale)
- INTEGRAZIONI alla Legge 242/16, con nuove disposizioni ed agevolazioni per il commercio
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14 Punti per Normalizzare la Cannabis I 14 Punti fondamentali del Progetto di Legge del Manifesto Collettivo COLTIVAZIONE PERSONALE 5 piante femmina a persona maggiorenne, senza limiti di genetica o cannabinoidi, per un massimo di 3 persone per domicilio; le piante maschio non hanno limite numerico.La coltivazione non deve avere scopo di lucro POSSESSO NEL DOMICILIO Nessun limite per il coltivatore che dimostri la coltivazione personale, mentre per il non coltivatore è necessaria e valida la prova fiscale di acquisto (scontrino). POSSESSO IN PUBBLICO Massimale di 15 grammi, per tutti.
Solo nel giorno dell’acquisto è valido lo scontrino per il trasporto di quantità superiori a domicilio. ASSOCIAZIONISMO Possibilità di creare Cannabis Social Clubs per la coltivazione condivisa tra soci tesserati.
Le associazioni saranno gestite secondo i regolamenti del Terzo Settore vigenti. TUTELA DEL CONSUMO Il consumo di cannabis e di suoi derivati non è soggetto a restrizioni o sanzioni, ad esclusione del consumo compiuto in luogo pubblico in presenza di minori MERCATO E COMMERCIO Vengono introdotte nuove normative per il commercio della cannabis, con mercato riservato ai maggiorenni in tutte le sue fasi e regolato in base a specifiche tecniche ed obblighi per le attività commerciali. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE Eliminate tutte le sanzioni amministrative extra multa correlate al consumo personale di cannabis secondo l’articolo 75 corrente (come il ritiro del passaporto o patente). EXPUNGEMENT PENALE Cancellati dal Casellario Giudiziale i reati degli ultimi 50 anni ritenuti idonei ai limiti della nuova normativa. USO MEDICO AMPLIATO Viene potenziato il Servizio Sanitario Nazionale con una particolare attenzione ai pazienti. NUOVI TEST AFFIDABILI Nuovi test per verificare le abilità psicofisiche in modo oggettivo, così da tutelare la società nel complesso. normative commerciali e di equità sociale introduzione bolla di trasporto, disposizioni per attività commerciali, nuovi codici ATECO, imposta IVA specifica per i nuovi prodotti del mercato cannabico, nuove disposizioni per regime agevolato per favorire i piccoli commercianti e l’equità sociale.
Vengono introdotte le aree dedicate al consumo e le disposizioni per prodotti edibili. conformazione ai trattati internazionali grazie a questo articolo ed alle sue disposizioni, la normativa introdotta si allineerebbe ai trattati internazionali, non mettendosi in violazione ed adempiendo alle richieste relative al controllo internazionale. educazione e prevenzione Vengono introdotte particolare specifiche per l’educazione al consumo e la prevenzione. Integrazioni alla 242/2016 Integrazioni alla Legge 242/16, con nuove disposizioni ed agevolazioni per il commercio ed il consumo. 10 vantaggi del Normalizzare TUTELA CONSUMATORI La base della normativa va a tutelare gli oltre
8 milioni di consumatori, i quali sarebbero al corrente della qualità e della provenienza della cannabis consumata, e che oggi sono esposti a repressione ingiusta per il solo uso personale. 500.000 POSTI DI LAVORO Viene stimata la nascita potenziale di 150.000 – 500.000 posti di lavoro correlati alla cannabis ed al suo mercato, primario (vendita prodotti) e secondario (attrezzature, eventi, fiere, turismo, ecc. ecc.) GETTITO FISCALE Ipotizzando un prezzo medio di mercato intorno ai 10 euro al grammo, il beneficio economico per lo Stato sarebbe pari a circa
7 miliardi di euro ricavati da una tassazione al 25% su di un mercato di oltre 30 miliardi annui. CONTRASTO ALLE MAFIE Legalizzando si dimezzerebbe per le mafie
la liquidità proveniente dallo spaccio (oggi rappresenta circa il 50% degli incassi illeciti sugli stupefacenti) e si ridurrebbe il consenso sociale dell’accettazione della piccola criminalità. GIUSTIZIA EFFICACE L’effetto principale sarebbe l’alleggerimento del carico dei tribunali con un netto risparmio di tempo, avendo a disposizione una normativa chiara; oggi sono oltre 95.400 i procedimenti penali ancora pendenti.
Inoltre si potrebbe ridurre il sovraffollamento carcerario e le risorse potrebbero essere meglio impiegate sui detenuti presenti. RISPARMIO STATALE Viene stimato un risparmio per le spese destinate per le forze dell’ordine, magistratura e sistema carcerario pari a 541,67 milioni di euro e 228, 37 milioni di euro relativi all’ordine pubblico ed alla sicurezza, per un totale di circa 770 milioni di euro. MAGGIORE SICUREZZA Con la legalizzazione i contatti tra i mercati delle varie sostanze verrebbero nettamente separati e pertanto monitorati al meglio per una maggiore sicurezza collettiva. FILIERA ITALIANA La pianta cresce in modo produttivo nel nostro Paese, equiparabile alla produzione viti-vinicola; con il mercato commerciale si introdurrebbe un nuovo prodotto “MADE IN ITALY”, che diverrebbe presto una ricercata eccellenza internazionale d’esportazione. SVILUPPO E RICERCA La regolamentazione permetterebbe di poter interagire nei vari settori con la pianta, applicandone le molteplici potenzialità, sviluppando nuovi sistemi di ricerca, nuove tecnologie e prospettive mediche. EDUCAZIONE COSCIENTE La regolamentazione comporterebbe un controllo di qualità sul prodotto e più sicurezza per i consumatori, oltre che maggiore informazione su eventuali controindicazioni. GLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
DEL MANIFESTO COLLETTIVO
- Al comma 1 dell’articolo 17 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto stabilito nell’articolo 26, commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, e nell’articolo 30-bis».
- All’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Salvo quanto stabilito nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito nei commi 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis e nell’articolo 30-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:
a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale, di cinque piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; la coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l’articolo 73;
b) la coltivazione di un quantitativo superiore rispetto ai limiti indicati nel comma a) del seguente articolo per chi, al fine di approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, abbia presentato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione tramite Mail PEC, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l’indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione almeno dieci giorni prima dell’inizio della coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, di cui si fa obbligo al mittente di conservare una copia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.
c) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;
d) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale, di piante di cannabis di sesso maschile; la coltivazione non deve avere scopo di lucro;
e) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all’esterno, essa deve essere svolta in un luogo del quale la persona che ha la responsabilità della coltivazione privata disponga in base a un titolo giuridico valido;
f) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all’interno, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:
1) presenza di prese d’aria per l’aerazione dei locali;
2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;
g) il raccolto deve essere mantenuto lontano dalla portata di persone minori di età». - Al comma 2 dell’articolo 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è premesso il seguente:
«1-bis. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l’uso personale adulto non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dalle tabelle di cui all’articolo 14 non è soggetto a sanzione penale o amministrativa».
- Dopo il comma 1-bis dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, lettera a), e con un numero di soci superiore a tre persone che coltivano presso lo stesso indirizzo. Il rappresentante legale dell’associazione invia alla prefettura–ufficio territoriale del Governo una comunicazione tramite mail PEC o raccomandata recante l’indicazione del numero dei soci, che devono essere maggiorenni, il luogo in cui si intende realizzare la coltivazione, la superficie dell’area coltivata e la dichiarazione dell’assenza di fini di lucro. La comunicazione di cui al presente comma non è soggetta ad approvazione. I dati contenuti nella comunicazione sono trattati come dati personali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Non è consentita la vendita di bevande alcoliche presso la sede dell’associazione.
1-quater. Per le coltivazioni in forma associata nel caso in cui non sia stata effettuata la relativa comunicazione o la coltivazione non corrisponda alla comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata a euro 5.000 in caso di recidiva».
- Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«Capo I-bis
DELLA DETENZIONE
Art. 30-bis. - (Detenzione personale di cannabis all’interno di aree private) – Fuori dei casi di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati all’interno di aree private, nel limite della quantità il cui acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale. È in ogni caso obbligatorio che l’acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale intestata alla persona fisica che detiene il prodotto, quando la quantità detenuta è superiore a 200 grammi. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, oltre al sequestro integrale del prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.
- (Detenzione personale di cannabis fuori delle aree private) – Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, dall’articolo 30-bis e dall’articolo 73, è consentito a tutti i maggiorenni, al di fuori delle loro proprietà private, il possesso personale di 15 grammi di cannabis o di suoi derivati. Per il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 15 grammi il possessore deve portare con sé la ricevuta fiscale attestante una data di acquisto del prodotto compatibile con il trasporto presso la propria residenza indicante una data non superiore alle 48 ore precedenti il momento del trasporto ovvero una certificazione medica contenente l’indicazione dei limiti di assunzione. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 15 grammi ma inferiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e la segnalazione del soggetto detentore alla questura competente per territorio. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e l’applicazione delle pene previste dall’articolo 73. La cannabis può essere trasportata in un veicolo, ma durante il trasporto non può essere accessibile a nessun occupante del veicolo e deve trovarsi in un contenitore a prova di bambino.
- (Consumo di cannabis e di suoi derivati) – Il consumo di cannabis e di suoi derivati non è soggetto a restrizioni o sanzioni, ad esclusione del consumo compiuto in luogo pubblico in presenza di minori, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.
- (Guida sotto l’effetto di cannabis) – Nei casi previsti dall’articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la verifica dello stato di alterazione psico-fisica derivante dal consumo di cannabis è effettuata mediante una prova di sobrietà sul campo standardizzata (TSCS), svolta dal conducente alla presenza del personale di polizia stradale con le seguenti modalità: a) la verifica del nistagmo, al fine di controllare l’eventuale mancanza di un movimento regolare delle pupille e un nistagmo prolungato alla massima deviazione degli occhi; b) la prova di movimento, al fine di misurare la capacità di mantenere l’equilibrio in movimento, di camminare in linea retta, di voltarsi e di seguire eventuali indicazioni; c) la prova di equilibrio statico, al fine di misurare la capacità di mantenere l’equilibrio e la coordinazione rimanendo su una sola gamba per 30 secondi. Se la prova TSCS non è superata, si procede a una verifica tramite esame delle urine, il cui valore limite è fissato in 150 ng/ml».
- Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».
- All’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Chiunque,» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell’articolo 26 e dall’articolo 30-bis, chiunque,»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell’articolo 26 e dall’articolo 30-bis». - Al comma 1 dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «comprese nelle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «comprese nella tabella IV prevista».
- All’articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nella tabella I prevista dall’articolo 14»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «comprese nella tabella I prevista dall’articolo 14» e dopo le parole: «nel comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».
- Dopo il comma 2 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27, del comma 2 dell’articolo 26 e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 73 e dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, sono istituite le Normative Commerciali della cannabis e derivati per uso adulto, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:
a) Le Normative Commerciali della cannabis sono riservate ai maggiorenni, sia relativamente all’avvio e alla gestione dell’attività sia relativamente all’acquisto ed all’utilizzo del prodotto. I minorenni non potranno in alcun modo acquistare ed utilizzare il prodotto o partecipare all’attività commerciale.
b) Nell’ambito delle normative commerciali della cannabis e derivati per uso adulto vengono definite quattro strutture societarie, di cui l’Istituto nazionale di statistica provvede a istituire quattro distinti codici ATECO per la classificazione delle attività commerciali della cannabis e derivati per uso adulto:
1) attività con scopo di lucro per la vendita al dettaglio di cannabis e derivati, definita di seguito “attività di commercio al dettaglio”;
2) attività con scopo di lucro per la vendita all’ingrosso di cannabis e derivati, definita di seguito “attività di commercio all’ingrosso”;
3) attività con scopo di lucro per la coltivazione e la produzione di cannabis e derivati, definite di seguito “attività agroindustriali della cannabis”;
4) attività con scopo di lucro per la coltivazione e la produzione di cannabis e derivati con vendita diretta al dettaglio al consumatore, ossia i coltivatori che rivendono direttamente il loro prodotto e che producono in media meno di 30 kg di resina all’anno o 100 kg di fiore essiccato con un’azienda di almeno 3 dipendenti assunti a tempo indeterminato, facendo riferimento alla produzione annuale per
i primi cinque anni ed in seguito alla produzione media dell’ultimo quinquennio, vengono definite di seguito “attività agroindustriali della cannabis con vendita diretta”;
c) Per l’avvio di una attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso della cannabis e dei suoi derivati per uso adulto sono necessari i seguenti requisiti da certificare mediante comunicazione alla Prefettura locale competente entro dieci giorni prima dell’inizio dell’attività commerciale tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC)delle seguenti documentazioni:
1) la copia del certificato antimafia rilasciato dalla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo per certificare che il titolare dell’attività non abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale;
2) la comunicazione di inizio attività, sul modello SCIA, indicante l’ubicazione dell’attività commerciale, la superficie, i dati del proprietario, l’indirizzo della posta elettronica certificata, il numero di iscrizione alla CCIIA e il nominativo dell’amministratore della società;
3) la copia di un documento di identità valido del titolare della partita dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o del rappresentante legale della società;
4) la copia dell’atto costitutivo dell’attività commerciale e dello statuto, qualora l’attività sia esercitata in forma societaria;
d) Per l’avvio delle attività agroindustriali, anche con vendita diretta, destinate alla coltivazione per la produzione di cannabis o derivati per uso adulto, il soggetto coltivatore, entro dieci giorni prima dell’inizio di ogni ciclo produttivo, ha l’obbligo di trasmettere al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri:
1) i dati del proprietario del fondo e, qualora la coltivazione sia avviata da un terzo o da una società, i dati identificativi di quest’ultimo, ovvero la ragione sociale, la partita dell’imposta sul valore aggiunto, l’indirizzo della posta elettronica certificata, il numero di iscrizione alla CCIIA e il nominativo dell’amministratore della società, che deve essere in ogni caso un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale;
2) l’ubicazione del fondo agricolo interessato dalla coltura, mediante l’indicazione dei dati catastali, e la superficie occupata dalla coltura;
3) il tipo e la varietà di canapa messa a coltura, la tecnica usata per la coltivazione con la specificazione se si intende procedere alla semina o alla messa a dimora di piante vive, nonché la data dell’inizio del ciclo produttivo.
4) l’ubicazione del sito di stoccaggio dei prodotti derivati;
5) l’ubicazione del sito di lavorazione e l’indicazione del tipo di lavorazioni effettuate.
e) Le attività agroindustriali, anche di vendita diretta, destinate alla coltivazione per la produzione di cannabis o derivati per uso adulto hanno l’obbligo di redigere il quaderno di campagna, avvalendosi di tecnici specializzati abilitati ovvero delle associazioni di categoria, riportante:
1) i trattamenti fitosanitari effettuati;
2) il registro di carico e di scarico della cannabis e dei prodotti da essa derivati. Le annotazioni di cui alla presente lettera devono essere effettuate entro sette giorni dal carico e dallo scarico della cannabis e dei prodotti da essa derivati;
3) le quantità raccolte e gli eventuali scarti di produzione;
f) Le attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso non possono essere collocate a distanza inferiore a 50 metri da edifici scolastici o da parchi pubblici e non possono vendere alcolici né tabacchi lavorati.
g) Può essere coltivato e commercializzato qualsiasi tipo di cannabis, di suoi derivati, estratti, edibili o parti vegetali della pianta, tra cui il fiore, le resine, i derivati ottenuti dal fiore, gli estratti intermedi ed il fitocomplesso di cannabinoidi, i derivati di altro genere, le sigarette di cannabis ed i sigari di cannabis, i concentrati con solventi, i concentrati senza solventi, i distillati con solventi, i distillati senza solventi, i derivati alimentari con l’utilizzo di fiori o resine, i derivati alimentari con l’utilizzo di solventi, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, sia nella materia prima che nel prodotto finale, purché
indicati espressamente sulla confezione e, nel caso degli edibili, rispondenti alle normative sanitarie del settore alimentare;
h) Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tutti i prodotti di cannabis e derivati destinati al consumatore per uso adulto commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili in etichetta, le indicazioni relative:
1) alla quantità di tetraidrocannabinolo THC contenuto;
2) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
3) all’eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea;
4) al metodo di essiccazione;
5) alle modalità di preparazione;
6) al profilo microbiologico completo;
4) al numero di lotto di produzione e al Paese d’origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea;
5) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza;
6) all’avvertimento che il fumo produce effetti negativi per la salute;
7) al nome commerciale del prodotto;
8) alle controindicazioni, le precauzioni d’uso e gli eventuali effetti indesiderati;
i) gli operatori iscritti nel registro delle imprese come commercianti al dettaglio o all’ingrosso della cannabis e derivati per uso adulto devono annotare su un apposito registro, rilasciato dal competente comando del Corpo della Guardia di Finanza:
1) le quantità vendute, certificate mediante ricevuta fiscale o fattura nominativa rilasciata al cliente;
2) il fondo di magazzino rimanente;
l) il mancato adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), del presente comma comporta l’applicazione delle pene previste dall’articolo 73 per cessione illecita e fatto salvo che il fatto costituisca il reato di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale e all’articolo 74 del testo unico, la vendita, l’acquisto o la detenzione di cannabis e di prodotti da essa derivati per uso adulto attraverso un esercizio commerciale non in regola con le disposizioni di cui alle lettere precedenti, sono soggetti alle sanzioni amministrative:
1) la diffida;
2) l’adesione a un percorso di prevenzione, di informazione e di riduzione dei rischi nell’ambito dei servizi socio-sanitari del Servizio sanitario nazionale;
3) la confisca della sostanza;
4) la pena pecuniaria;
5) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
6) l’interdizione parziale o totale dall’esercizio dell’attività;
7) la confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell’attività;
m) È vietata la vendita di cannabis e dei prodotti da essa derivati ai minori di età e chiunque viola il divieto ovvero vende cannabis e derivati per uso adulto a minori di età o consente che nel proprio locale minori di età consumino cannabis o derivati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro e con l’interdizione dall’attività e/o l’applicazione delle pene di cui al medesimo articolo 73, aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a);
n) Il minore di età che coltiva, riceve o detiene cannabis e prodotti da essa derivati è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 26, comma 2 bis, lettera l), punti 1), 2), 3) e 4).
o) la coltivazione della cannabis è svolta dalle attività agroindustriali, anche di vendita diretta, della cannabis e derivati per uso adulto nel rispetto dei princìpi dell’attività di agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, nonché, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 ed il mancato adempimento dell’obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata fino a euro 5.000 in caso di recidiva, la temporanea interdizione dall’attività di produzione di cannabis e derivati e la confisca del prodotto dopo il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati svolto dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute;
p) Viene introdotta una Imposta specifica IVA sui prodotti del mercato commerciale della cannabis con le seguenti specifiche:
1) Tutti i prodotti di cannabis e derivati destinati ad uso adulto sono soggetti all’IVA con l’aliquota del 22% esigibile alla data in cui viene effettuata l’immissione nel mercato o qualsiasi tipologia di vendita;
2) L’imposta con aliquota fissa viene maggiorata di un ulteriore 3 per cento, il cui gettito è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, del Servizio sanitario nazionale e delle condizioni di vita delle persone in condizioni di vita disagiate attraverso attività di previdenza e di assistenza sociale, nel momento della vendita al dettaglio al consumatore finale, ed è obbligato al pagamento dell’imposta maggiorata il soggetto che distribuisce al dettaglio il prodotto solo al consumatore finale per i prodotti nazionali ed il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea;
3) Per i prodotti d’importazione e per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, all’atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione, l’imposta maggiorata del 3% è dovuta dall’importatore e viene accertata dall’ufficio delle Dogane e riscossa dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate con le modalità previste per i diritti di confine.
4) Per le violazioni all’obbligo del pagamento dell’imposta sui prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.
5) Per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
6) L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
7) L’imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.
q) I prodotti di cannabis e derivati sono esenti dall’imposta specificata alla lettera q) del presente comma, quando sono:
1) i prodotti da un privato e consumati dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività’ di vendita ai sensi dell’articolo 26 comma 1 bis della presente legge;
2) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
3) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
4) denaturati con denaturanti speciali approvati dall’amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 21;
5) impiegati per la produzione dell’olio essenziale;
6) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
7) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga cannabinoidi
8) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2 per cento in volume;
9) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, a condizione che il contenuto di cannabinoidi non sia superiore a 40mg/kg di cannabinoidi per chilogrammo di prodotto per il cioccolato e a 25 mg/kg di cannabinoidi per chilogrammi di prodotto per altre merci;
10) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
11) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
12) riutilizzati dal produttore.
13) piante vive ornamentali, fiorite, fiori e foglie freschi ornamentali, prodotti nel rispetto della normativa del settore florovivaistico
14) semi, fibra, radici, foglie e derivati privi di cannabinoidi, tra cui anche l’olio essenziale per tutte le destinazioni d’uso espressamente previste dalla legge 242/2016 purché non comporti l’utilizzo di cannabinoidi disciplinato dal presente testo unico.
15) semilavorati ancora privi di una destinazione d’uso definita, purché non ancora destinati all’immissione in commercio o destinati agli usi tassativamente previsti dalla l.242/2016 o gli usi previsti dalla l.75/2018
r) Al fine di introdurre disposizioni particolari per un regime di equità sociale, le attività agroindustriali della cannabis con vendita diretta sono assoggettate ad accisa senza aliquota aggiuntiva del 3% nel momento della vendita al consumatore finale.
s) La cannabis ed i derivati destinati agli esercizi di vendita al dettaglio per uso adulto devono essere accompagnati da un documento di trasporto redatto secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (allegato A)
t) All’interno di attività di vendita al dettaglio di cannabis e derivati per uso adulto è possibile creare aree dedicate al consumo, che rispettino i seguenti requisiti obbligatori:
1) Aerazione verificata a livello sanitario;
2) Non è possibile utilizzare tabacco all’interno dell’attività;
3) Non è possibile utilizzare o vendere alcol all’interno dell’attività;
4) Rispetto della privacy del cliente con area separata dall’ingresso dell’attività;
u) Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 2 e 3 del Regolamento UE 1151/2012 vengono introdotte per le tutte le attività commerciali della cannabis due possibili tipologie di riconoscimento per la
Produzione, la cui procedura da eseguire per ottenere il riconoscimento è assimilata a quella descritta negli articoli 4, 6, 7, 8, 10 e 12 del Decreto Ministeriale del 14/10/2013 recante disposizioni nazionali per l’attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari in materia di DOP, IGP e STG (Pubblicato nella G.U. n. 251 del 25/10/2013) e negli articoli 7 e 50 del Regolamento (UE) 1151/2012:
1) prodotti di cannabis e derivati con “Denominazione di Origine Protetta” (DOP), che identifica un prodotto originario di una specifica area geografica, ne determina la qualità e le caratteristiche ed in cui si svolgono le fasi della sua produzione;
2) prodotti di cannabis con “Indicazione Geografica Protetta” (IGP), che identifica un prodotto originario di una specifica area geografica che ne influenza la qualità, la reputazione o altre caratteristiche, ed in cui avviene almeno una delle fasi della sua produzione.
v) Le operazioni necessarie alla produzione dei derivati della cannabis e dei prodotti finiti, realizzati nel rispetto della normativa alimentare HACCP per i prodotti edibili, possono essere effettuate anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi laboratori canapifici.».
- Il comma 2 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti pubblici o privati, altre persone giuridiche private, imprese commerciali, università e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione atta a soddisfare il fabbisogno nazionale e locale, con preferenza per i soggetti aventi sede vicina all’azienda sanitaria locale di riferimento per la fornitura. Il prodotto può essere richiesto direttamente dalle farmacie tramite moduli rilasciati dal Ministero della salute e sottoposti a controllo semestrale». - Dopo il comma 7 dell’articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei medicinali contenenti princìpi naturali della pianta di cannabis». - All’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all’allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «o di medicinali contenenti princìpi naturali derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente alla cannabis o a medicinali contenenti princìpi attivi derivati dalla medesima pianta ovvero sulla base di studi scientifici accreditati che certifichino la validità della cannabis come rimedio terapeutico, tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute possono prescrivere direttamente il medicinale richiesto a base di cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente richiedente o mettere a disposizione, dietro pagamento della prestazione, il proprio laboratorio per le analisi sanitarie del raccolto dei soggetti coltivatori di cui al comma 2-bis dell’articolo 26». - All’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «o per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il trasporto di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis è consentito a chiunque, purché sia in possesso di certificazione medica per l’effettuazione di terapie domiciliari». - Al comma 4 dell’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 14 o di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis».
- Dopo il comma 2 dell’articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Ministero dell’istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e gli Enti locali e con il dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio promuove, all’inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni di primo e secondo grado, una giornata nazionale informativa sulla riduzione del danno derivante dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’abuso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, con particolare attenzione a:
a) Promuovere atteggiamenti e norme di pensiero critico fornendo supporto allo studio e al rendimento scolastico;
b) Sviluppo delle capacità decisionali, comunicative e di problem solving, comprese anche capacità di autoefficacia, assertività e resistenza contro il consumo e l’abuso di sostanze;
c) Metodi interattivi con lezioni altamente strutturate e lavori di gruppo;
d) Distribuzione di materiale informativo di qualità scientifica.
e) incoraggiare modalità di consumo meno dannose;
f) educazione sui rischi e sul riconoscimento della cannabis, compreso come affrontare un’emergenza sanitaria (ad esempio come gestire una persona che soffre di paranoia o svenimento, ecc.);
g) formazione su questioni di gestione del denaro e problemi legati alla dipendenza;
h) educazione al diritto e alle sue implicazioni;
i) informazione basata sull’evidenza volta alla prevenzione;
j) sviluppo di programmi di educazione tra pari per i giovani;
k) programmi di sensibilizzazione in continuo aggiornamento.
2-ter. Gli enti di ricerca, le università e le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali, attività commerciali e con i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura ed alla produzione per uso adulto, possono avviare attività e progetti di ricerca volti a stabilizzare le produzioni di cannabis e dei prodotti da essa derivati e la loro identificazione, nonché a migliorare la competitività delle imprese mediante la standardizzazione dei protocolli produttivi, la meccanizzazione e la sostenibilità ambientale.
2-quater. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l’Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l’uso dei prodotti e dei preparati di cui all’articolo 26 comma 2-bis, lettera g). Nelle more dell’adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui all’articolo 26, comma 2-bis, lettera g).».
- Al fine di allinearsi al preambolo della Convenzione Unica del 1961 ed alla sua ratio legis, e conformarsi agli articoli 2, comma 9, lett. e 38 (prevenzione dell’abuso di cannabis e prodotti derivati) e articolo 28, paragrafo 3 (prevenzione dell’uso improprio), all’interno del Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) è istituita l’Autorità per l’Uso Responsabile della Cannabis, con le seguenti funzioni:
a) assicurarsi che i prodotti di cannabis non medici per uso adulto siano sicuri e minimamente dannosi, riducendo al minimo l’abuso tutelando la salute e il benessere pubblico, con qualsiasi mezzo appropriato nell’ambito delle normative commerciali della cannabis e derivati;
b) promozione della ricerca sull’uso responsabile, in coordinamento con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le autorità locali competenti;
d) promozione di interventi informativi ed educativi, in coordinamento con il Ministero dell’istruzione e con le autorità locali competenti.
e) promozione di programmi sperimentali per la prevenzione, la riduzione del danno e lo sviluppo di trattamenti innovativi. - In collaborazione con l’Autorità per l’Uso Responsabile della cannabis è istituito un Consiglio nazionale con funzione consultiva e di monitoraggio a livello locale. Il Consiglio nazionale è composto anche da rappresentanti dell’esecutivo, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) interessate e delle associazioni dei consumatori, è convocato annualmente e la partecipazione ad esso è totalmente aperta e gratuita. Il Consiglio nazionale presenta all’Autorità per l’Uso Responsabile della Cannabis una relazione annuale sulla sua attività, inserendo eventuali proposte normative suppletive ed integrative.
- Al fine di ottemperare all’articolo 2, paragrafo 9, lettera b. ed all’articolo 20, comma 1, lettera b, della Convenzione Unica del 1961 come ratificata nel 1972, entro il 31 marzo di ogni anno viene fornita una statistica annuale all’International Narcotic Control Board (INCB), tramite il Modulo C allegato, sulla quantità di cannabis e prodotti derivati ad uso non medico gestita nel settore legale.
- Si provvede a mantenere nettamente separati e distinti, da un lato, i settori medico, farmaceutico e della ricerca, dall’altro l’industria della cannabis non medica per uso adulto ed i settori della canapa industriale, al fine di conformarsi all’articolo 4, lettera c) e all’articolo 28, paragrafo 1 e 2 della Convenzione Unica del 1961 come ratificata nel 1972.
- Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all’andamento delle vendite al minuto della cannabis e di prodotti da essa derivati nelle singole regioni, con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fasce di età dei consumatori;
c) al rapporto fra l’uso di cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati inconseguenza del consumo di cannabis e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle attività di educazione promosse e realizzate;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis e prodotti da essa derivati e all’incidenza di essi sull’economia di tali Stati;
f) all’eventuale persistenza del mercato clandestino di cannabis e di prodotti da essa derivati e alle relative caratteristiche.
- All’articolo 39-ter del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui il Testo unico del 26/10/1995 n. 504 dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente:
«5) non sono assimilabili alle sigarette e al tabacco da fumo e a qualsiasi altro tabacco lavorato o grezzo i prodotti del mercato commerciale della cannabis, tra cui il fiore, le resine, derivati ottenuti dal fiore, i estratti intermedi e il fitocomplesso di cannabinoidi, i derivati di altro genere, le sigarette di cannabis ed i sigari di cannabis, i concentrati con solventi, i concentrati senza solventi, i distillati con solventi, i distillati senza solventi, i derivati alimentari con l’utilizzo di fiori o resine, i derivati alimentari con l’utilizzo di solventi e qualunque altro prodotto regolato dall’articolo 26 comma 2 bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.». - All’articolo 62-quater del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui il Testo unico del 26/10/1995 n. 504, dopo il comma 7-ter viene aggiunto il seguente:
«8) il regime di imposta per i prodotti del mercato della cannabis indicati all’articolo 39-ter, comma 5, che non rientrano nel regime fiscale della presente normativa, è fissato e regolato dall’articolo 26, comma 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».
- Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l’integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 2 dopo la parola “canapa” e prima della parola “delle” sono inserite le seguenti: «nonché alle attività connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile ed i prodotti da essa derivati»;
2) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all’immissione in commercio»;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1, dopo la parola: « consentita » sono inserite le seguenti: « sia in forma gamica (semi) che agamica (talee) »;
2) al comma 1, dopo la parola: « coltivazione » sono inserite le seguenti: « , la messa a dimora e la lavorazione », le parole: « è consentita » sono sostituite dalle seguenti: « sono consentite »
3) al comma 2, le parole “Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:” sono sostituite dalle seguenti: “dalla pianta di canapa ottenuta ai sensi del comma 1 e da tutte le sue parti, di cui anche foglie e infiorescenze, è possibile realizzare:”
4) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori »;
5) al comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
« g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore all’1 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione;
g-ter) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, con percentuale di THC inferiore all’1 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.»;
6) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L’uso della canapa, composta dall’intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l’uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
7) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. E’ istituito il codice Ateco 01.18.00 “coltivazione di canapa industriale” per l’attività di produzione di canapa in base ai dispositivi della presente legge.»;
8) nella rubrica, dopo la parola: «coltivazione» sono aggiunte le seguenti: « e della lavorazione »;
c) all’articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « semente acquistata » sono sostituite dalle seguenti: « semente o delle piante vive acquistate », al secondo periodo, dopo la parola: « semente » sono aggiunte le seguenti: « o delle piante vive » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di essere regolarmente iscritto come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonché di acquistare il materiale da riproduzione da aziende sementiere o florovivaistiche regolarmente accreditate per la vendita di materiale di riproduzione e propagazione di canapa »;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Il coltivatore, entro dieci giorni prima dell’inizio di ogni ciclo produttivo, ha l’obbligo di trasmettere al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri:
a) i dati del proprietario del fondo e, qualora la coltivazione sia avviata da un terzo o da una società, i dati identificativi di quest’ultimo, ovvero la ragione sociale, la partita dell’imposta sul valore aggiunto, l’indirizzo della posta elettronica certificata, il numero di iscrizione alla CCIIA e il nominativo dell’amministratore della società, che deve essere in ogni caso un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale;
b) l’ubicazione del fondo agricolo interessato dalla coltura, mediante l’indicazione dei dati catastali, e la superficie occupata dalla coltura;
c) il tipo e la varietà di canapa messa a coltura, la tecnica usata per la coltivazione con la specificazione se si intende procedere alla semina o alla messa a dimora di piante vive, nonché la data dell’inizio del ciclo produttivo.
d) l’ubicazione del sito di stoccaggio dei prodotti derivati dalla canapa;
e) l’ubicazione del sito di lavorazione e l’indicazione del tipo di lavorazioni effettuate.
1-ter. Il coltivatore ha, inoltre, l’obbligo di redigere il quaderno di campagna, avvalendosi di tecnici specializzati abilitati ovvero delle associazioni di categoria, riportante:
a) i trattamenti fitosanitari effettuati;
b) il registro di carico e di scarico della canapa e dei prodotti da essa derivati. Le annotazioni di cui alla presente lettera devono essere effettuate entro sette giorni dal carico e dallo scarico della canapa e dei prodotti da essa derivati.»;
d) all’articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie »;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Qualora sia accertata la violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro.
1-ter. Qualora sia accertata la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, relativo all’acquisto del materiale da riproduzione da aziende sementiere o florovivaistiche regolarmente accreditate per la vendita di materiale di riproduzione e propagazione, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro nonché al sequestro e allo smaltimento della canapa e dei prodotti da essa derivati, con oneri a carico del medesimo coltivatore, il quale deve esibire la fattura di smaltimento all’organo accertatore entro sessanta giorni dalla data dell’accertamento; in caso di mancato adempimento, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di 3.000 euro.
1-quater. Qualora sia accertata la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1-ter, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro, determinata sulla base della capacità produttiva del fondo »;
3) al comma 3, dopo le parole: “in pieno campo” sono aggiunte le seguenti: «e in ambiente protetto, serra o vaso» e le parole: « tetraidrocannabinolo (THC) » sono sostituite dalla seguente: « THC »;
4) al comma 4 dopo la parola “coltura” sono aggiunte le seguenti:
5) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all’articolo 2 possono essere disposti dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore all’1 per cento nelle coltivazioni e nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell’agricoltore, dell’operatore del comparto e del venditore del prodotto »;
6) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli di cui all’articolo 2 non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
7-ter. In caso di contenuto di THC nella canapa e nei prodotti da essa derivati superiore all’1 per cento, il coltivatore è obbligato a smaltire la canapa e i prodotti da essa derivati a sue spese alla presenza degli organi di controllo competenti.»;
7) in attuazione delle note, dopo il comma 8 si aggiunge il seguente: <<9. il Mipaaf sentiti gli enti territoriali preposti che si occupano dell’ambito dei controlli sulle coltivazioni di canapa, emana apposito decreto ministeriale entro 6 mesi che definisce le specifiche metodiche di campionamento di cui al comma 4;>
e) all’articolo 5, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. La canapa e i prodotti da essa derivati, valorizzabili in filiere non previste dalla presente legge, devono comunque rispettare la normativa del settore in cui verranno immesse. L’elenco non è da intendersi tassativo.
f) all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore all’1 per cento;
2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, promuovono e facilitano azioni sinergiche con università ed enti di ricerca volte a migliorare la tracciabilità e il supporto tecnico alla filiera della canapa;».
g) all’articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «semente acquistata» sono sostituite dalle seguenti: «semente o le piante vive acquistate»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «semente» sono aggiunte le seguenti: «e delle piante vive»;
h) all’articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli enti di ricerca, le università e le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e con i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono avviare attività e progetti di ricerca volti a stabilizzare le produzioni di canapa e dei prodotti da essa derivati e la loro identificazione, nonché a migliorare la competitività delle imprese mediante la standardizzazione dei protocolli produttivi, la meccanizzazione e la sostenibilità ambientale »;
i) all’articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) alla quantità di THC contenuto;
b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
c) all’eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea;
d) al numero di lotto di produzione e al Paese d’origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea;
e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.
1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l’Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l’uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis.» - All’articolo 14, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 6) è sostituito dal seguente:
« 6) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale all’1 per cento ».
Riferendosi a tale Emendamendo sono arrivate le annotazioni, comunque proibizioniste e contrarie del gruppo di Fratelli D’Italia, che però ha voluto sottolineare l’ottima stesura normativa del Manifesto rispetto alle altre Proposte di Legge.
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