Scarica la Normativa sulla “Canapa Industriale”: ATTO COMPLETO UFFICIALE

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Mettiamo a disposizione degli interessati l’atto ufficiale che certifica l’entrata in vigore della nuova normativa sulla “Canapa Industriale”, in modo che sia possibile scaricarlo ed usarlo eventualmente per esplicare la situazione alle Forze dell’Ordine della propria zona.

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Ecco l’atto completo:




 

PER SCARICARLO IN FORMATO ORIGINALE: LINK DIRETTO

LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242

Disposizioni per la promozione della  coltivazione  e  della  filiera
agroindustriale della canapa. (16G00258) 

(GU n.304 del 30-12-2016)

 

 Vigente al: 14-1-2017

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge reca norme per il  sostegno  e  la  promozione
della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.),
quale coltura in grado di  contribuire  alla  riduzione  dell'impatto
ambientale in agricoltura, alla riduzione del  consumo  dei  suoli  e
della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche'  come
coltura  da  impiegare   quale   possibile   sostituto   di   colture
eccedentarie e come coltura da rotazione. 
  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di  canapa  delle
varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune  delle  varieta'  delle
specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della  direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non  rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura  della  canapa
finalizzata: 
    a) alla coltivazione e alla trasformazione; 
    b)  all'incentivazione  dell'impiego  e  del  consumo  finale  di
semilavorati  di  canapa  provenienti  da  filiere   prioritariamente
locali; 
    c)  allo  sviluppo  di   filiere   territoriali   integrate   che
valorizzino i risultati della  ricerca  e  perseguano  l'integrazione
locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; 
    d)  alla  produzione  di  alimenti,  cosmetici,   materie   prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di  diversi
settori; 
    e) alla realizzazione di opere  di  bioingegneria,  bonifica  dei
terreni, attivita' didattiche e di ricerca. 
                               Art. 2 
 
 
                     Liceita' della coltivazione 
 
  1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo  1,
comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione. 
  2. Dalla canapa  coltivata  ai  sensi  del  comma  1  e'  possibile
ottenere: 
    a) alimenti e  cosmetici  prodotti  esclusivamente  nel  rispetto
delle discipline dei rispettivi settori; 
    b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato,  oli  o
carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali
di diversi settori, compreso quello energetico; 
    c) materiale destinato alla pratica del sovescio; 
    d) materiale organico destinato  ai  lavori  di  bioingegneria  o
prodotti utili per la bioedilizia; 
    e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica  di
siti inquinati; 
    f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative
nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; 
    g) coltivazioni destinate al florovivaismo. 
  3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui  alla
lettera  b)  del   comma   2   e'   consentito   esclusivamente   per
l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e  alle  condizioni
previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
                               Art. 3 
 
 
                      Obblighi del coltivatore 
 
  1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione  dei  cartellini
della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici  mesi.
Ha altresi' l'obbligo di conservare  le  fatture  di  acquisto  della
semente per il periodo previsto dalla normativa vigente. 
                               Art. 4 
 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Il Corpo forestale dello Stato e'  autorizzato  a  effettuare  i
necessari  controlli,  compresi  i  prelevamenti  e  le  analisi   di
laboratorio, sulle coltivazioni di canapa,  fatto  salvo  ogni  altro
tipo di controllo  da  parte  degli  organi  di  polizia  giudiziaria
eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento  di  attivita'
giudiziarie. 
  2. Il soggetto di cui al comma 1  svolge  i  controlli  a  campione
secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea
e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  3. Nel  caso  di  campionamento  eseguito  da  parte  del  soggetto
individuato  dal  soggetto  di  cui  al  comma  1,  le  modalita'  di
prelevamento, conservazione e analisi  dei  campioni  provenienti  da
colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del
contenuto di tetraidrocannabinolo (THC)  delle  varieta'  di  canapa,
sono quelle stabilite ai sensi della  vigente  normativa  dell'Unione
europea e nazionale. 
  4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1  reputino
necessario effettuare i campionamenti  con  prelievo  della  coltura,
sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un
campione prelevato  in  contraddittorio  all'agricoltore  stesso  per
eventuali controverifiche. 
  5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di  THC
della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed  entro  il
limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilita' e' posta a carico
dell'agricoltore che  ha  rispettato  le  prescrizioni  di  cui  alla
presente legge. 
  6.  Gli  esami  per  il  controllo  del  contenuto  di  THC   delle
coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di  piante,
prelevati, conservati,  preparati  e  analizzati  secondo  il  metodo
prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di
recepimento. 
  7. Il sequestro o  la  distruzione  delle  coltivazioni  di  canapa
impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite  dalla  presente
legge  possono  essere  disposti  dall'autorita'   giudiziaria   solo
qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di
cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione e'
superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al  presente  comma  e'
esclusa la responsabilita' dell'agricoltore. 
                               Art. 5 
 
 
                    Limiti di THC negli alimenti 
 
  1. Con decreto del Ministro della salute,  da  adottare  entro  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti. 
                               Art. 6 
 
 
                Incentivi per la filiera della canapa 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
compatibilmente con la normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato, destina annualmente una  quota  delle  risorse  disponibili  a
valere sui piani nazionali di  settore  di  propria  competenza,  nel
limite massimo di 700.000 euro, per favorire il  miglioramento  delle
condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. 
  2. Una quota delle risorse  iscritte  annualmente  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla  legge
23 dicembre 1999, n. 499, puo'  essere  destinata,  con  decreto  del
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   al
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i
processi  di   prima   trasformazione   della   canapa,   finalizzati
prioritariamente  alla  ricostituzione  del  patrimonio  genetico   e
all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. 
                               Art. 7 
 
 
                     Riproduzione della semente 
 
  1. Gli  enti  di  ricerca  pubblici,  le  universita',  le  agenzie
regionali  per  lo  sviluppo  e   l'innovazione,   anche   stipulando
protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e  i  consorzi
dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un
anno  la  semente  acquistata   certificata   nell'anno   precedente,
utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere
dimostrativo,  sperimentale  o  culturale,  previa  comunicazione  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
                               Art. 8 
 
 
Sostegno  delle  attivita'  di  formazione,  di  divulgazione  e   di
                             innovazione 
 
  1. Lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, negli ambiti di rispettiva  competenza,  possono  promuovere
azioni di formazione in favore di coloro che  operano  nella  filiera
della canapa e diffondono, attraverso specifici  canali  informativi,
la conoscenza delle proprieta' della canapa e dei suoi  utilizzi  nel
campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico,  della  bioedilizia,
della biocomponentistica e del confezionamento. 
                               Art. 9 
 
 
                       Tutela del consumatore 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
promuove il riconoscimento di un sistema di qualita' alimentare per i
prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo  16,  paragrafo
1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
                               Art. 10 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 2 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

 




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