REFERENDUM CANNABIS INFO-POINT

REFERENDUM CANNABIS INFO-POINT
Diffondi Informazione!

Tutte le risposte alle tue domande sul #ReferendumCannabis direttamente dal Comitato Promotore di cui facciamo orgogliosamente parte!

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Hai dubbi che non trovi risolti in questa pagina? Scrivici sul gruppo Telegram UNITED ACTIVISTS!

Per quanto riguarda il “dopo” raccolta firme e la preparazione dell’eventuale campagna referendaria seguiranno informazioni.

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Per firmare: www.referendumcannabis.it

MAPPA DEGLI INFO-POINT SUL REFERENDUM: BANCHETTI SUL TERRITORIO
  • Messina: 25 settembre 2021 in Piazza Cairoli, dalle 17.00 alle 19.00
  • Gravellona Toce: 25 settembre 2021 in Corso Marconi, 46, dalle 16.00 alle 19.00

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A quante firme siamo arrivati ora?

Ultimo Aggiornamento Ufficiale dal Comitato Promotore: SUPERATE LE 575.000 firme! (ore 14.21 22/9)

Il numero che appare sulla conferma di firma è il numero assegnato alla richiesta di firma ed è differente dal numero delle firme effettive registrate.

Sono iniziate le certificazioni elettorali, quindi il Comitato è “leggermente impegnato” in questi giorni!

Quante firme servono?

Servono 500.000 firme entro il 30 settembre 2021, certificate e valide senza doppioni.

Quando termina la raccolta firme?

La raccolta firme termina il 30 settembre 2021 alle ore 23.59.

Come si firma?

Per firmare vai subito su: www.referendumcannabis.it

La piattaforma consente di firmare digitalmente il quesito referendario tramite pochi semplici passaggi.

Una volta indicati il proprio indirizzo email e il comune di residenza, la persona che vuole sottoscrivere il quesito referendario riceve un messaggio per la conferma della sua email.

Nella mail di conferma è possibile selezionare una delle opzioni per firmare:

  • Firmo con SPID: L’autenticazione SPID sarà utilizzata per firmare il quesito con una firma digitale.
  • Firmo con il mio dispositivo: Ho un dispositivo di firma digitale (smart card, chiavetta USB o servizio di firma digitale remota)
  • Non ho SPID o una firma digitale: Non ho SPID, CIE o un altra firma. Voglio usare il servizio TrustPro QTSP per firmare subito. 

Firma con SPID

Una volta selezionata la modalità SPID, il sistema richiede la selezione dell’Identity Provider fornitore della identità SPID della persona che vuole sottoscrivere il quesito.

Effettuata l’autenticazione SPID, in tempo reale viene rilasciata una firma elettronica qualificata con cui viene effettuata la firma del documento relativo al quesito referendario. Il passaggio è immediato, giusto il tempo di autorizzare l’invio dati, dopodichè il documento del quesito referendario risulta firmato digitalmente.

Al completamento della procedura, al firmatario viene inviata una mail da Raccolta Firme Online con il documento del quesito referendario firmato con firma elettronica qualificata.

Come attivare lo SPID

Per ottenere SPID sono necessari:

  • documento di riconoscimento italiano in corso di validità (carta d’identità, passaporto, patente italiana – in quella inglese non compare la cittadinanza);
  • Certificazione del codice fiscale;
  • indirizzo e-mail;
  • numero cellulare ad uso personale (controllare se il servizio richiede nello specifico un cellulare italiano perché questo potrebbe rendere più difficoltoso inviare o ricevere messaggi).

Sul sito https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ puoi trovare maggiori informazioni e l’elenco dei provider che forniscono questo servizio. Si raccomanda ai cittadini italiani residenti all’estero di selezionare un gestore che permette l’identificazione via webcam o attraverso App su smartphone.

Firma con la FIRMA DIGITALE

Raccolta Firme Online invia una mail al firmatario con in allegato il documento del quesito referendario da firmare con la firma digitale di cui si è già in possesso. Una volta firmato, il documento dovrà essere caricato attraverso il link presente nella mail.

Firma con TRUSTPRO

Non disponi ne di SPID ne di una mia firma digitale?

Nessun problema, posso richiedere ed ottenere al volo una firma digitale grazie al Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati TrustPro QTSP.

Attraverso un percorso guidato di 7 passaggi l’utente inserisce i suoi dati di identificazione ed effettua una registrazione in cui segeundo le indicazioni che appaiono a schermo dichiara la sua volontà di richiedere una firma digitale, conferma il codice OTP ricevuto sul suo cellulare (secondo fattore di autenticazione) e mostra il suo documento di identità.

Al completamento del sesto passaggio, la registrazione audio-video, al firmatario viene richiesta la verifica della correttezza dei dati inseriti, conclusa la quale può confermare i dati ed inviare la richiesta che verrà validata, di li a poco, dal RAO (Registration Authority Officer) assegnato del Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati per la verifica della identità del richiedente.

Non riesci a firmare? Ecco cosa fare!

Entra su TELEGRAM e scrivi in questo GRUPPO il tuo problema: un attivista ti aiuterà a risolverlo!

Gruppo Telegram di supporto: Referendum Cannabis Help Line

Chi sono i Promotori?

Il Comitato promotore è costituito da:

Associazione Luca CoscioniMeglio LegaleForum DrogheAntigoneSocietà della Ragione+Europa, Possibile, Radicali italianiSinistra Italiana, Potere al Popolo, Rifondazione comunista, Europa Verde, Arci, Dolce Vita, A Buon Diritto, Comunità di San Benedetto al Porto, Lega Italiana per la Lotta all’AIDS – LILA, Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili – CILD, Volt Italia, FreeweedBe Leaf Magazine, LaCasadiCanapa, Cannabis&Cultura Piacenza, Spliff Break, Cannabis for Future, Bear Bush, Made in Canapa, Comitato CICLA, Icanapp, Monkey Weed, Green Pork, Ass. Cannabiservice, Miss Joint, The Hemp Club Milano, Official Fattone, United Activists 4Freedom, Fatti Segreti, Sweed, Fattanza in Abbondanza, Kingston Grow Shop, Spinelli D’Italia, Cannabis Cura Sicilia, Manifesto Collettivo, Cbd Gargano, Canapass, Hempatia Vaping, Sinistra Anticapitalista, InOltre Alternativa Progressista, Movimento 5 grammi, Agrocanapa.

Cosa è un REFERENDUM?

Attraverso il referendum il cittadino partecipa attivamente alla decisione politica, la integra, la modifica, la abroga, o esprime comunque un parere su un determinato tema. Con il referendum il cittadino, oltre ad essere più attivo e partecipe, acquisisce responsabilità e consapevolezza diventando protagonista del processo democratico del proprio Paese. 

Il Referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. E’ uno strumento di democrazia diretta, che consente agli elettori non di eleggere i propri rappresentanti, bensì a rispondere senza intermediari, ad uno specifico quesito con un “” o con un “no” su un tema oggetto di discussione.

Riguardo al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può essere:

• Ordinario, se attiene alla legislazione ordinaria; dove e’ necessario il quorum (50%+1 degli aventi diritto al voto) (come quello sulla Cannabis, quindi)
• Costituzionale, se riguarda la costituzione. (non necessita di quorum)

Il modo più usuale per richiedere un referendum è quello della raccolta di 500.000 firme di cittadini maggiorenni in 3 mesi di tempo dal deposito del quesito (accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto e validate da un Pubblico Ufficiale – OPPURE grazie all’emendamento Magi nel decreto Semplificazioni 2021 anche tramite SPID – FIRMA DIGITALE – TRUSTPRO), oppure lo possono chiedere anche cinque consigli regionali.

Da quando si inizia la raccolta (deposito del testo) vi sono a disposizione 90 giorni per la raccolta delle firme.

La richiesta va poi inoltrata alla Corte di Cassazione tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ogni anno.

Capiamo di più sui Referendum

Nel nostro ordinamento sono disciplinati diversi tipi di referendum:

– abrogativo, disciplinato dall’ articolo 75 della Costituzione, volto ad abrogare in tutto o in parte una legge ordinaria o un atto avente forza di legge; (come quello sulla Cannabis, quindi!)

– consultivo, previsto dall’ art. 132 della Costituzione, con il quale le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulla fusione o creazione di Regioni;

– costituzionale, approvativo o confermativo, inserito nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali come previsto dall’ art. 138 della Costituzione. Il secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, “sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali”.

Perchè per la Cannabis abbiamo solo 20 giorni?

Perchè i Giuristi che stavano lavorando al testo del quesito e le Associazioni hanno purtroppo trovato “una quadra costituzionale” solo ad inizio settembre.

E, poichè per legge “Da quando si inizia la raccolta vi sono a disposizione 90 giorni MA la richiesta va poi inoltrata alla Corte di Cassazione tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ogni anno”, dovremo terminare comunque entro il 30 settembre 2021 la raccolta delle firme.

Potevamo aspettare? Ma in caso non si prendano non succede nulla… si può riprovare nella prossima finestra! (Ma questo non dobbiamo considerarlo, vero?)

Chi verifica poi le firme ed il quesito?

Le richieste di referendum sono soggette un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla Legge n. 352/1970.

Al controllo svolto dall’Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l’ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla L.cost n. 1 /1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti all’art.134 Cost.

Quanto tempo ci vorrà per la verifica firme una volta raggiunte e per il controllo costituzionale?

Presso  la  Corte di cassazione e' costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di  cassazione  piu' anziani nonche' dai tre consiglieri piu' anziani di  ciascuna  sezione.  Il  piu'  anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio   e   gli   altri   due  esercitano  le  funzioni  di  vice
presidente.
  L'Ufficio  centrale  per il referendum verifica che la richiesta di referendum   sia   conforme   alle   norme  dell'articolo  138  della Costituzione e della legge.
  L'Ufficio  centrale decide, con ordinanza, sulla legittimita' della richiesta  entro  30  giorni  dalla sua presentazione. Esso contesta, entro  lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarita'.
Se,  in  base  alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni,  l'Ufficio  ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo  stesso  termine  di  5  giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarita' contestate, ma debbono  provvedervi  entro  il termine massimo di venti giorni dalla
data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimita' della richiesta.
Per  la  validita'  delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum  e'  sufficiente  la  presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri.

Dopo aver raggiunto le Firme e verificato il Quesito, che cosa succede?

Dopo il parere favorevole della Corte Costituzionale il Governo può scegliere una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno dell’anno successivo per fissare la data di svolgimento del REFERENDUM vero e proprio, con votazione nazionale organizzata direttamente dalle Istituzioni della Repubblica Italiana.

Si può rinviare un Referendum già programmato?

Solo nel caso che ci siano elezioni politiche anticipate. In tal caso viene rinviato a 365 giorni dopo le elezioni.

Si può invece annullare un Referendum già programmato?

Se prima della data del referendum il Parlamento modifica la legge in questione non c’è più ragione che si svolga il referendum.

Ma così i promotori del referendum vengono raggirati!

Lo sono stati in passato, quando bastava cambiare la vecchia legge di un virgola per evitare il referendum. Da qualche anno, invece, la Corte Costituzionale ha deciso che la legge con la quale si intende evitare un referendum deve soddisfare le richieste dei promotori del referendum stesso.

Chi deve decidere se le richieste dei promotori del referendum sono soddisfatte?

Non i promotori del referendum, ovviamente, ma la Corte di Cassazione.

Chi può firmare la raccolta firme e poi votare per il Referendum?

  • Possono firmare la raccolta firme tutti i cittadini italiani maggiorenni aventi diritto di voto.
  • Potranno votare al Referendum vero e proprio i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età entro il giorno della consultazione referendaria.

Breve storia del Referendum in Italia

Possiamo considerare come gli antenati dei referendum attuali i plebisciti con i quali i vecchi stati regionali italiani votarono l’annessione al Regno di Sardegna e poi al Regno d’Italia nel periodo che va dal 1848 al 1870.

Il primo referendum vero e proprio è del 2 giugno 1946.

Si trattò di un referendum istituzionale: gli italiani furono chiamati a scegliere fra monarchia e repubblica.

Vinse la repubblica con il 54% dei suffragi. In tale occasione le donne votarono per la prima volta.

Il referendum abrogativo (quello che ci è più familiare) è uno dei tre tipi di referendum previsti dalla Costituzione italiana del 1948. Tuttavia, prima del 1970, non è stato possibile fruire di tale diritto perché l’articolo 75 della Costituzione prevede che la materia sia regolata da una legge che il Parlamento ha approvato solo il 25 maggio 1970. Il primo referendum, sul divorzio, si è svolto nel 1974.

Elenco consultazioni referendarie in Italia

Il Quesito del #ReferendumCannabis e l’applicazione sul DPR 309/90

Il quesito referendario riferito al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al d.P.R. 309/1990, è stato formulato con il duplice intento di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative di una serie di condotte in materia di droghe.

In primo luogo si propone di depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi sostanza (pianta)* intervenendo sulla disposizione di cui all’art. 73, comma 1, e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla Cannabis, con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito di cui all’art. 74, intervenendo sul 73, comma 4. 

Sul piano amministrativo, infine, il quesito propone di eliminare la sanzione della sospensione della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori attualmente destinata a tutte le condotte finalizzate all’uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa, intervenendo sull’art. 75, comma 1, lettera a).

*si mantengono le condotte di detenzione, produzione e fabbricazione di tutte le sostanze che possono essere applicate per le condotte diverse dall’uso personale.

IL QUESITO DEPOSITATO

“Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,  avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza“, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;

Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”;

Articolo 75, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;”?”

ANALISI DEL QUESITO SUL DPR 309/90

Art. 73 attuale (in verde le parti che si abrogherebbero)
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Comma 1: Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Il comma 4 attuale era stato sostituito dall’art. 4-bis, co. 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e poi riscritto dall’art. 10, comma 1, lett. s), L. 15 marzo 2010, n. 38.  

La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.

Ecco il testo del comma 4 nella formulazione anteriore alla sostituzione incostituzionale:

Comma 4: Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni).

Art. 75. attuale (in verde le parti che si abrogherebbero)
Condotte integranti illeciti amministrativi

Comma 1: Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a)  sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Impatti del quesito (e del Referendum) sulla legge

Abrogando la parte “coltiva” dal comma 1 dell’art.73 si apre alla depenalizzazione della coltivazione personale di cannabis, che rimarrebbe soggetta a sanzione amministrativa ma senza ritiro patente (come da modifica proposta dell’articolo 75, dove si toglierebbe solo il paragrafo a, lasciando in vigore le altre sanzioni, al fine di ammissibilità costituzionale).

Non si aprirebbe in alcun modo all’uso di altre sostanze, poichè il testo dell’art 73 rimarrebbe comunque con le parole “estrae, raffina, ecc” che contemplano dunque le “altre sostanze” che non necessitano della “sola coltivazione” per la produzione di stupefacente.

Il comma 4 interviene solo sulle sostanze della tabella II, quindi la cannabis, togliendo la reclusione ma lasciando la sanzione amministrativa, come già detto.

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