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Riportiamo dal social network Facebook la il parere legale dell’Avvocato Carlo Alberto Zaina sulle recenti perquisizioni e sequestri avvenuti nei negozi che regolarmente vendevano Canapa Industriale, secondo la legge 242/2016.

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BREVE RIFLESSIONE SUI SEQUESTRI ATTUALMENTE IN ATTO NEI CONFRONTI DI PRODOTTI A BASE DI CANAPA PROVENIENTI DALLA SVIZZERA (E NON SOLO)

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Allo stato si stanno verificando numerosi legittimi accessi e successivi ingiustificati sequestri da parte delle forze dell’ordine presso esercizi commerciali.
Fermo il diritto di controllare, osservo che un eventuale sequestro (probatorio o preventivo) dovrebbe avvenire, invece, solamente se vi sia effettiva prova di un illecito penale.
Vale a dire, che nel corso di un accesso, le forze dell’ordine, se intendessero procedere in modo processualmente corretto, dovrebbero dapprima ordinare l’esibizione di un campione di ciascun prodotto commercializzato, indi disporne l’acquisizione per operare una verifica in ordine alle caratteristiche dello stesso e, poi, all’esito delle analisi prendere le conclusioni relative (in un senso o nell’altro).
Invece, le forze dell’ordine operano in modo a mio avviso del tutto illegittimo.
Poiché esse quasi mai procedono su delega o in forza di un decreto motivato reso dal PM, ai sensi dell’art. 253 co. 1 c.p.p., bensì di propria iniziativa, ai sensi degli artt. 352 e 354 c.p.p., difetta il presupposto per l’iniziativa che è ravvisabile nella esistenza conclamata di un reato (artt. 347 e segg. c.p.p.).
Nelle ultime occasioni di perquisizioni e sequestri le forze dell’ordine ha equivocato su tali essenziali condizioni di procedibilità (fino a quanto erroneamente non è dato sapere) in quanto hanno agito come se fosse già stata acquisita una notizia di reato.
In realtà, gli accessi ai vari negozi sono stati effettuati, senza che vi fosse già una effettiva notizia di reato.
Neppure, poi, può soccorrere l’illegittimità (e salvarla) il disposto dell’art. 247 c.p.p. in materia di perquisizioni,.
A tacere del fatto – già evidenziato – della necessità del decreto del P.M., va, in ogni caso, osservato che il “fondato timore” di occultamento di corpi di reato o di cose pertinenti al reato non può essere ipotizzato genericamente ma deve essere preceduto da elementi di prova diversi e sicuri.
Non si può entrare in un negozio sostenendo, senza elementi di prova, che colà si vende stupefacente e poi – trovati prodotti di vario genere – sequestrare le relative sostanze, che, invece, presentano caratteri formali e sostanziali di regolarità, onde dimostrare che esiste un reato allo stato congetturalmente concepito.
Dunque le perquisizioni ed i sequestri, così svolti, sono illegittimi e le eventuali convalide sono altrettanto illegittime andrebbero impugnate al Tribunale del Riesame.

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Carlo Alberto Zaina

 

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Un pensiero su “Il parere dell’Avvocato Zaina sulle perquisizioni ed i sequestri di Canapa Industriale nei negozi: “sono illegittimi””

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