Pubblicità
Diffondi Informazione!
Progetto FreeWeed - Legalizzazione Cannabis

In attesa della definizione dell’’iter normativo pendente presso la Camera dei Deputati – che ci auspichiamo possa vedere la luce in tempi brevi ed eliminare definitivamente ogni equivoco ed incertezza nel settore della canapicoltura ad uso industriale – appare opportuno tentare di razionalizzare la normativa vigente con particolare riferimento alla canapa destinata all’’utilizzo nei vari settori dell’’alimentazione umana.

Pubblicità
Pubblicità

Come noto, infatti, negli ultimi anni la coltura della canapa si è diffusa non solo quale coltura destinata al tradizionale impiego da fibra, bensì anche quale coltura oleaginosa destinata alla produzione di semi da cui si possono ottenere una pluralità di prodotti alimentari (olio e farina fra tutti).

Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Non a caso si è diffusa la pratica di seminare varietà di canapa destinate specificamente alla produzione di seme.

Pubblicità

La materia, allo stato, è disciplinata da alcune norme sia internazionali sia comunitarie che appare opportuno richiamare ed elencare brevemente:

  • Legge 5.06.1974, n. 412 di ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30.03.1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25.03.1972. (GU n.236 del 10-9-1974).
  • L’art. 28 comma 2 stabilisce infatti che: “La presente convenzione non verra’ applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura”.

TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) che nell’allegato I elenca alla lettera a) i prodotti agricoli cui si applicano le disposizioni del medesimo Trattato, tra cui la “canapa greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata”.

Il medesimo allegato I del Trattato, alla lettera b), elenca i prodotti alimentari definendo i medesimi come «i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

Più specificamente, l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 definisce «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare»)qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Il medesimo articolo stabilisce che non sono prodotti alimentari

  1. i mangimi;
  2. gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
  3. i vegetali prima della raccolta;
  4. i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;
  5. i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
  6. il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
  7. le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
  8. residui e contaminanti”.

Occorre altresì segnalare l’art. 62 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 contenente disposizioni circa la “disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”.

In particolare, il decreto attuativo del MIPAAF del 19.10.2012, concernete proprio la “attuazione dell’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27″, all’art. 2, rinvia infatti proprio alle previsioni del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) per i prodotti agricoli ed al Reg. CE n. 178/2002 per i prodotti alimentari.

Sul piano strettamente nazionale occorre invece richiamare le seguenti norme:

  • Art. 26 DPR n. 309/1990 (T.U. Stupefacenti) così come modificato dalla legge di conversione n. 79/2014 che, all’ultimo comma stabilisce l’illiceità della coltivazione di cannabis “ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea”.
  • Circolare del Ministero della Salute del 22.05.2009 nella quale, sulla scorta degli studi effettuati, si è ritenuto che “In conclusione, si ritiene di ammettere l’uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferme restando la necessità di adottare adeguati piano di autocontrollo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli Operatori del Settore Alimentare, secondo la legislazione vigente”.

A questo punto, esaurita l’elencazione delle norme principali in materia, si può osservare come la canapa trovi menzione sia in fonti di diritto internazionale (la Convenzione di New York sugli stupefacenti del 30.03.1961) sia in fonti di diritto comunitario: il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), unitamente al TUE (Trattato sull’Unione Europea), rappresenta uno dei trattati fondamentali dell’Unione Europe ed assieme costituiscono infatti le basi fondamentali del diritto primario nel sistema dell’UE.

Passando all’analisi delle singole norme si può evidenziare come la Legge 5.06.1974, n. 412 di ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30.03.1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25.03.1972. (pubblicata sulla GU n.236 del 10-9-1974) stabilisca espressamente all’art. 28 che:

“La presente convenzione non verra’ applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura”.

Appare evidente che a livello internazionale nulla quaestio: la canapa ad uso industriale è chiaramente esclusa dal novero delle sostanze stupefacenti. Anzi addirittura la canapa era già stata qualificata sia come coltura destinata alla produzione di fibra sia come coltura destinata alla produzione di semi “o di orticoltura”; pertanto la Convenzione di New York aveva già equiparato la canapa ad uso industriale alle altre colture agro-alimentari.

Lo stesso concetto si trova sostanzialmente riproposto, seppure in maniera più specifica e dettagliata, nel TFUE – Trattato fondamentale dell’UE – il quale nell’allegato I ricomprende tra i prodotti agricoli la “canapa greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata”.

Al contempo alla successiva lettera b) destinata ai prodotti agricoli il TFUE, da un lato, rinvia al Reg. CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio il quale all’art. 2. definisce «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Dall’’altro contempla una elencazione di tutti quei prodotti che non possono essere qualificati come prodotti alimentati, tra cui, alla lettera g) “le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971”.

Da tale impostazione appare evidente l’intenzione del legislatore comunitario di escludere dal novero dei prodotti alimentari tutte quelle sostanza che le Convenzioni internazionali considerano come stupefacenti e/o psicotrope. La canapa ad uso industriale non è fra queste.

Pertanto dal combinato disposto della normativa internazionale e comunitaria sin qui citata si evince chiaramente che la canapa ad uso industriale, da un lato, NON è una sostanza stupefacente e, dall’altro, è destinata alla produzione non solo di fibre ma anche di semi da cui si possono ottenere prodotti agricoli ed alimentari.

Giova infatti rilevare che il Reg. CE n. 178/2002 utilizza la definizione di prodotto alimentare quale prodotto di cui si prevede “ragionevolmente” che possa essere ingerito da esseri umani.

A questo punto la questione viene a concentrarsi a livello interpretativo su che cosa si possa intendere per prodotti che “ragionevolmente”possono essere ingeriti.
Al riguardo, per ottenere una chiave interpretativa valida a livello giuridico, non si può che rinviare ai numerosi studi medico-scientifici che nel corso degli anni sono stati condotti sugli effetti dei prodotti a base di semi di canapa destinati all’alimentazione umana.

In particolare, per restare sul piano nazionale, l’Istituto Superiore di Sanità aveva emanato in data 16.07.2008 il parere prot. 66527/CNQARA/All. 22 in risposta al foglio n. 18652-P del 12.12.2007 in cui veniva affrontato proprio il tema della presenza del thc negli alimenti a base di semi di canapa. Tale parere conteneva riferimenti a vari studi condotti in materia da altri Paesi per ritenere che “da un punto di vista strettamente farmacologico i valori trovati non sono ritenuti idonei a provocare effetti stupefacenti e/o psicotropi”.

Sulla scorta dei consumi giornalieri forniti dall’EFSA rielaborati con i dati dell’INRAN (Concise European Food Consumption Database in Exposure Assesment” del marzo 2008, l’Istituto aveva anche elaborato delle indicazioni circa i limiti massimi di thc per i singoli alimenti a base di canapa.

“Relativamente al parere circa la presenza di thc nei semi di canapa, i cannabinoidi sono prodotti di tricomi ghiandolari che sono localizzati sulla parte verde della pianta, foglie e brattee floreali, i semi non sono siti di produzione o accumulo di tali sostanze, per cui la possibilità di rilevare tracce nei prodotti di lavorazione (farine e oli) è esclusivamente dovuta a contaminazione di organi fiorali e all’adozione di inidonee pratiche di mondatura del seme”.

E proprio sulla scorta di tali considerazioni, il Ministero della Salute aveva emanato la circolare del 22.05.2009 ove si è ritenuto che “lapossibilità di rilevare tracce di sostanze psicoattive nei prodotti della lavorazione dei semi (farine ed oli) sarebbe dovuta esclusivamente all’’accidentale contaminazione degli organi floreali, quali le brattee, che possono avvolgere il seme anche a maturazione completa”.

Ed ancora: “si è avuta conferma dell’’assenza genetica di THC nei semi di cannabis (con la conseguente esclusione di applicabilità del DPR 309/90) dall’’Istituto Superiore di Sanità e dall’’Ufficio Centrale Stupefacenti” per giungere alla conclusione di “ammettere l’’uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferme restando la necessità di adottare adeguati piano di autocontrollo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli Operatori del Settore Alimentare, secondo la legislazione vigente”.

In virtù di quanto sopra, poiché anche gli studi scientifici hanno rilevato la possibilità di destinare i prodotti a base di semi canapa per l’’alimentazione umana, appare di tutta evidenza come anche la canapa sia un prodotto alimentare che può essere “ragionevolmente” essere ingerito.

Infine non si può non richiamare il novellato art. 26 del DPR 309/1990 il quale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 79/2014, ha espressamente stabilito che la coltivazione di canapa quale sostanza stupefacente è tuttora ovviamente vietata “ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea”.

Si può pertanto notare come anche il T.U. stupefacenti ammetta la canapicoltura ad uso industriale escludendone il carattere di sostanza stupefacente e rinviando alla normativa comunitaria in materia; normativa che, come sopra già specificato, ha già definito la canapa quale prodotto agricolo ed alimentare.

Conseguentemente, partendo dall’assioma – oramai affermato a livello internazionale, comunitario e nazionale – che la canapa ad uso industriale non è una sostanza stupefacente, verrebbe meno anche ogni problematica circa l’applicabilità dell’art. 84 DPR 209/1990 che stabilisce il “il divieto di propaganda pubblicitaria” per le “sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall’articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto”.

Tale divieto, infatti, essendo inserito nel titolo VIII del DPR 309/1990 destinato alla “repressione della attività illecite” mira a vietare – giustamente – ogni tipo di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta delle sostanze psicotrope. Ma tra le sostanze psicotrope – come sopra più volte evidenziato – non è ricompresa la canapa ad uso industriale.

All’esito dell’analisi della normativa richiamata appare plausibile considerare la canapa ad uso industriale sia un prodotto agricolo (tale è già definito dal TFUE) sia un prodotto alimentare in quanto rispondente alle caratteristiche sia del reg. CE n. 178/2002 sia della Convenzione di New York la quale fa espresso riferimento anche alla destinazione ad orticoltura.

Le fonti citate costituiscono una sorta di “punti cardinali” della materia in virtù della loro autorevolezza che anche il nostro Paese ci auguriamo possa recepire sia a livello tecnico-normativo sia a livello socio-culturale.

Pertanto la nascitura legge, cui la XIII Commissione Agricoltura sta lavorando alacremente, potrà sfruttare l’occasione di armonizzare le normative sopra richiamate in un testo legislativo nazionale che ponga definitivamente fine alla “questione culturale” che si ostina a confondere la canapa ad uso industriale con quella ad uso ludico-ricreativo.

Tale processo culturale ed informativo, a cui tutte le associazioni regionali di categoria hanno lavorato con impegno e successo, non potrà prescindere da un testo legislativo nazionale improntato sulla tracciabilità dei prodotti e sulla legalità, principi che confidiamo troveranno sicura condivisione da parte del Parlamento Italiano.

A livello prettamente tecnico è inoltre auspicabile che il nuovo testo normativo tenga in considerazione della ulteriore necessità di disciplinare nel dettaglio eventuali limiti di principio attivo che possono essere presenti nei singoli prodotti, anche prendendo come riferimento il parere dell’ISS del 16.07.2008, eliminando così ogni ombra di dubbio circa la “ragionevolezza” dell’impiego dei prodotti a base di semi di canapa quali prodotti alimentari al pari degli altri prodotti agricoli.

Il presenta articolo, lungi dal voler risolvere tutte le problematiche interpretative connesse alla materia della canapicoltura destinata all’impiego nell’alimentazione umana, è volto solamente a tentare di fornire una interpretazione della normativa vigente a livello internazionale, comunitario e nazionale con il fine di contribuire all’armonizzazione della materia cosicchè tutti gli operatori del settore possano avere a disposizione una sorta di vademecum contenente i “punti cardinali” della materia in attesa che la nascitura legge sulla filiera agroindustriale della canapa termini il proprio iter consentendo di eliminare ogni dubbio interpretativo. Contribuendo così alla diffusione di un clima di legalità, trasparenza e collaborazione con le Forze dell’Ordine e le Autorità competenti volti a definire in via preventiva ogni equivoco o incertezza.


SCARICA IL DOCUMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ DEL 16 LUGLIO 2008

Normativa europea di riferimento

  • Regolamento (CE) n.1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
  •  Regolamento (CE) n.1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
  • Regolamento (CE) n.245/2001 della Commissione
  • Regolamento (CE) n.953/2006 della Commissione

SCARICA Regolamento CE n. 73 del 2009

SCARICA Regolamento CE n. 1122 del 2009

SCARICA Regolamento CE n. 1234 del 2007

Normativa italiana di riferimento

SCARICA DPR n. 309 del 1990

SCARICA Circolare M.I.P.A.A.F. 8 Maggio 2002

SCARICA Circolare MIPAAF del 10 Agosto 2011

Articolo a cura dell’Avvocato Giacomo Bulleri, consulente legale di Toscanapa

Fonte: Toscanapa

Loading

Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Verified by MonsterInsights