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Il Ministero della Salute tramite la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico hanno inviato questo parere alle Dogane ed alle Direzioni Interregionali, Regionali ed Interprovinciali per bloccare le importazioni di Canapa Industriale dall’Estero.

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Una delle motivazioni addotte è che “non risultano varietà di cannabis sativa ammesse in svizzera”: questo ci lascia alquanto spiazzati in quanto la recente legge permette la produzione e distribuzione, in Svizzera, di varietà con THC inferiore all’1%, mentre in Italia di varietà provenienti da piante certificate con THC inferiore allo 0,6%.

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In realtà, leggendo a fondo, si intuisce che si vuole limitare solo la possibilità di importazione dall’estero a discapito di molte aziende che stanno usufruendo del principio di libero mercato, sulla base della “non sicurezza della certificazione della semente di partenza”.

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In pratica invece di voler avanzare nella normativa, si tenta una chiusura legislativa interpretandola “ad litteram”, parola per parola.

Questa “azione”, probabilmente arrivata “su richiesta” da parte di qualche azienda “tendente al monopolio” italiana, non si limita a fermare le importazioni dalla Svizzera, ma si pronuncia anche, assurdamente, sul CBD, fino ad ora considerato semplice ingrediente alimentare o integratore.

Il CBD, secondo questa “circolare” (che in realtà è un chiaro parere del Ministero della Salute), dovrebbe sottostare al regolamento dei medicinali, in pratica sottolineando la destinazione terapeutica del principio RELEGATA agli STABILIMENTI INDICATI PER LEGGE. 

Questo è il risultato delle pubblicità ingannevoli, dei doppio-giochi attuati per piazzare i propri prodotti e di tante altre situazioni che in questi mesi abbiamo sottolineato e per le quali certe riviste ci hanno anche etichettato come “Haters”.




Ora, il risultato chiaro è che il Ministero della Salute vorrebbe normare (o considerare normato) il CBD esclusivamente ad uso medico eventualmente solo seguendo protocolli ristretti dello stabilimento farmaceutico di Firenze, e questo potrebbe avere enormi ricadute interne sulla situazione attuale.

Sicuramente se ciò dovesse ritenersi operativo ed ufficializzato, da un lato verrebbero garantite le “aziende italiane”, ma dall’altro ne subirebbe la qualità di un prodotto, il fiore, del quale il mercato richiede già differenzazione rispetto alla stantia possibile situazione coltivativa italiana, in quanto tutto il mercato si basa sul fiore ceduto per uso tecnico, da collezione, ma che poi viene nel 90% dei casi utilizzato dal consumatore (con i rischi del caso).

Inoltre sarebbe clamorosa la chiusura sul mercato libero che si stava creando e di cui molti si vantavano in questi mesi come “passo avanti”.

Altra situazione pericolosissima è la chiusura sul CBD come principio attivo terapeutico: potrebbe subire una contro-normativa futura stringente?

Favorevoli o contrari al mercato svizzero di importazione, non importa, in questo caso.

Questo è quanto succede, con le CAUSE e le CONSEGUENZE del caso, ancora tutte da vedere e che l’Avvocato Carlo Alberto Zaina ha analizzato sul suo profilo Facebook e che abbiamo riportato in questo articolo.

Ecco l’analisi dell’Avvocato Zaina ed il relativo link sul social:

“Nella giornata di oggi è stata resa pubblica un circolare è stata reso noto un documento a firma del dott. Maurizio Montemagno (direttore centrale dell’Agenzia delle dogane per il Friuli) ad oggetto : importazioni di canapa sativa.
Il documento in questione testualmente “dirama un parere reso in data 01/03/2018 …..dal Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico alla direzione Generale di Prevenzione sanitaria Usmaf Sasn Lazio Marche e Abruzzo e Molise U.T. Ciampino. Il parere suddetto è stato reso in risposta ad un quesito formulato dall’Ufficio delle dogane di Roma 1- Sct di Ciampino concernente prodotti provenienti dalla svizzera contenenti infiorescenze di Cannabis corredate da certificazione attestante un contenuto THC inferiore allo 0,6% di THCA inferiore allo 0,6% e di Cannabidiolo superiore al 10%”.

Or bene questo parere sostiene apoditticamente
1) che il Ministero della Salute avrebbe specificato che “non risultano varietà di Cannabis sativa ammesse in Svizzera”.
Questa è un’affermazione palesemente errata e non veridica, perchè per Cannabis Sativa si intende unanimemente un unico genere e varietà botanica di piante di canapa, dalla quale si distinguono poi ulteriormente le sottospecie che prendono il nome di SATIVA INDICA e RUDERALIS e che possono essere regolamentate per il loro livello di THC.
Queste ulteriori denominazioni concernono il tipo di crescita della pianta, pur rimanendo come classificazione originaria quella della CANNABIS SATIVA.
Dunque la Cannabis Sativa e le sue varietà sono ammesse anche in Svizzera;
2) che atteso che la L. 242/2016 non governa il fenomeno delle “importazioni di varietà di Cannabis di cui al medesimo catalogo comune” i prodotti a base “di Cannabis provenienti dalla Svizzera non possono essere autorizzati all’ingresso in Italia”.
Anche questa affermazione è sicuramente errata e sorprende non poco.
La fonte normativa per l’importazione di prodotti derivata dalla coltivazione della canapa industriale non può certo essere ravvisata nella L. 242/2016 che ha, all’evidenza, ben altri e differenti scopi.
La importazione dalla Ue e da paesi extracomunitari di prodotti derivati dalla canapa è libera e non soggetta a dazi doganali, se non al pagamento dell’IVA.
I prodotti devono avere due precise caratteristiche che vanno certificate all’origine e, semmai, verificate dall’agente doganale, prima di intraprendere provvedimenti eclatanti ed inutili e cioè il rispetto del limite dello 0,6% per il THC e la provenienza da colture effettuate con l’uso di semi certificati.
Dunque appare assolutamente ingiustificato ed assertivo (siccome indimostrato) il divieto di importazione così sancito, che anche sul piano squisitamente giuridico non trova nessun serio e razionale fondamento,
3) che siccome il CBD non è sostanza psicoattiva, ai prodotti che possano contenere tale cannabinoide devono essere applicate le norme in materia di medicinali, le quali consentono solo a officine farmaceutiche autorizzate dall’AIFA l’utilizzo di piante di cannabis.
NULLA DI PIU’ ERRATO!!!!!
Dimentica o ignora il firmatario della circolare che l’art. 2 co. 2 lett. a) L. 242/2016 prevede fra le destinazioni d’uso della canapa industriale “prodotti alimentari e cosmetici”.
Allo stato attuale, il CBD è il componente principe di queste due tipologie di prodotto, che non sembrano proprio potere venire assimilate di farmaci.
A prescindere, poi, dalla considerazione che la sussunzione del CBD nella categoria dei farmaci è attualmente assolutamente arbitraria, in quanto tale molecola non gode, per ora, di alcuna sicura evidenza scientifica che le giustifichi a fini terapeutici o specificatamente medicali,
4) che dulcis in fundo il documento in esame, che si connota e distingue per tutte le precedenti discutibili (scientificamente) notazioni, configura una comunicazione che seppure interna deve essere posto a conoscenza dell’utenza.
Lo stesso deve potere essere valutato e, come si spera contestato, anche se la sua natura, si ribadisce, di atto interno (seppur con effetti esterni verso l’utenza) potrebbe renderlo inoppugnabile formalmente.
Dunque, oggi, il commercio con la Svizzera è stato bloccato sulla scorta di un atto che appare del tutto privo di valore giuridico estrinseco, potendo essere considerato al più una mera raccomandazione .
Se esso fosse, invece, ritenuto un ordine si dovrebbe, allora, porre il problema giuridico della legittimità (o meno) di un ordine fondato su evidenze pseudo scientifiche del tutto errate e della doverosità, per il singolo sottoposto del rispetto di tale ordine ove ritenuto illegittimo (art. 51 c.p.).
Pare di potere affermare che questa circolare, se interpretata come costituente un ordine vincolante, potrebbe – se valutata illegittima per palese infondatezza dei presupposti – comportare indubbi riflessi e conseguenze giuridiche.
Ciò potrebbe avvenire, anche se, a cascata, l’emanante l’ordine potrebbe a sua discarico evocare la erroneità del parere del Ministero.
In buona sostanza vedremo chi si assumerà la responsabilità di affermare che l’atto è legittimo e che i presupposti sui quali poggia sono corretti.
Resta il fatto di una situazione di rilevante gravità, rispetto alla quale è necessario un intervento anche di natura giudiziaria, per verificare la ammissibilità dell’atteggiamento assunto dalla Agenzia delle Dogane.”

 

 

Di seguito lasciamo la comunicazione ufficiale del Ministero della Salute alle Dogane.

Seguiranno analisi ed aggiornamenti.

 

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