MANIFESTO COLLETTIVO
“IUS CANNABIS”
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina della coltivazione, dell’uso e del commercio della cannabis e dei suoi derivati
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, che riprende in parte, ampliandone i contenuti, i disegni di legge presentati al Senato della Repubblica, atto Senato n. 1498, dal senatore Matteo Mantero ed alla Camera dei Deputati dall’onorevole Michele Sodano, atto Camera n. 2813, nella scorsa legislatura e controfirmati da oltre 80 deputati di differente appartenenza, nasce dalla necessità di portare all’attenzione della Camera dei deputati l’importante tema politico concernente la regolamentazione e normalizzazione della cannabis.
Il presente disegno di legge è stato fortemente voluto, oltre che dalle associazioni ed aziende di categoria coinvolte, da ben 150.000 cittadini che, insieme alle 350 realtà promotrici, l’hanno firmato e sostenuto, comprendendolo nel “Manifesto Collettivo”, un documento politico e sociale concreto che racchiude e rispecchia universalmente gli ideali sociali che da sempre caratterizzano l’espressione e l’identità dell’intero movimento antiproibizionista e di ciascun consumatore di cannabis, oggi oltre 8 milioni di persone in Italia.
L’intenzione dei proponenti è quella di avviare un serio dibattito sul tema, superando ideologismi e posizioni che, sulla base dei dati e delle ricerche sviluppate dal mondo accademico-scientifico, risultano anacronistici, illogici e persino dannosi ai fini degli obiettivi comuni di sicurezza e giustizia; la questione della regolamentazione non è quella di essere pro o contro la cannabis, ma piuttosto di adottare un modello che permetta a tutti di fare le proprie scelte in coscienza, in modo da proteggere i più vulnerabili e di pacificare la società.
In questo senso, un approccio responsabile deve poter svilupparsi efficacemente nell’arco degli anni consentendo un attento monitoraggio ed una precisa valutazione dei risultati sugli indicatori chiave, concentrandosi sul trittico di obiettivi di fermare la criminalizzazione dei consumatori, rafforzare la prevenzione e la riduzione del danno ed affrontare frontalmente il mercato nero.
Conseguentemente è necessario creare un ambiente più sicuro per le persone che consumano cannabis, con l’obiettivo che un consumatore possa ottenere cannabis da uno sbocco legale sapendo che la qualità è stata testata ed è sicura, contrastando così il mercato criminale e tutelando la salute pubblica.
In uno Stato governato dallo Stato di diritto, l’autonomia di ogni individuo è tutelata e qualsiasi interferenza deve essere pienamente giustificata. Questa protezione conferisce agli individui una serie di diritti, assicurando che ogni persona sia in grado di prendere decisioni sulla propria vita. In genere, queste libertà sono limitate dai diritti altrui o dalla protezione dei beni pubblici. Nel caso del consumo di cannabis, sono state utilizzate varie argomentazioni faziose per giustificare gli interventi del governo attraverso misure proibizioniste e repressive. Finalmente negli ultimi anni vari governi in tutto il mondo hanno messo in discussione queste motivazioni, concludendo che il divieto è una misura eccessiva che viola le libertà individuali e, in definitiva, l’autonomia delle persone, e che dunque le condotte personali sono da garantire e tutelare da parte del legislatore in quanto è un diritto del cittadino compiere azioni disciplinari che non danneggino terzi né la società nel suo complesso.
La tutela dei consumatori ed una riforma vera e propria del concetto stesso di consumatore di Cannabis, troppo spesso discriminato per la scelta dell’uso personale, deve essere l’aspetto centrale di ogni disegno di legge che voglia occuparsi della tematica e di politiche inerenti, sia sociali che economiche, oltre ad essere nell’applicazione pratica l’unica azione in grado di contrastare realmente il mercato illecito e la criminalità organizzata.
La storia ci racconta che fino dai tempi del Marijuana Tax Act del 1937 e della successiva “war on drugs” di Nixon degli anni ‘70 è stato sempre seguito l’esempio proibizionista americano basato sull’oscurare studi scientifici, ignorare prove analitiche e ricerche indipendenti, al solo fine di screditare una pianta che si proponeva sulla scena mondiale come sostituto efficiente di numerose altre materie prime come la carta, la plastica, il petrolio e che avrebbe portato fortuna anche ai piccoli agricoltori ed alle aziende familiari, forti nemici del crescente capitalismo consumistico.
A questa potente risorsa ci si è sempre voluti opporre punendo il consumatore, screditandone l’uso riflessivo/personale che fa della Cannabis, ma gli studi storici ed antropologici dimostrano che fino dall’antichità queste condotte sono state praticate liberamente senza influire, se non in modo positivo, sullo sviluppo della società e sulla sua sicurezza.
Ritengo quindi che sia ormai giunto il tempo di superare questa concezione di proibizionismo basata su una falsa tutela della salute pubblica e sull’oscurantismo, nato solo per proteggere interessi prettamente commerciali.
Occorre affrontare il tema con un approccio scientifico, basandoci sui dati reali, e dunque effettuare una riforma organica del testo unico sugli stupefacenti, che è entrato in vigore in un’epoca, gli anni Novanta, nella quale il clima sociale, scientifico ed economico era completamente differente rispetto a quello odierno. Le politiche repressive adottate in materia si sono già dimostrate del tutto inefficaci rispetto agli obiettivi che intendevano perseguire; negli anni il proibizionismo non ha diminuito il mercato illecito, che oggi conta in Italia oltre 6 milioni di consumatori.
Una regolamentazione efficace e completa porta invece la possibilità di ridurre finalmente criminalità ed i consumi a rischio in modo potenzialmente efficace, proteggendo i più vulnerabili e riparando i danni causati da un secolo di proibizionismo europeo ed internazionale.
Il sistema di proibizionismo tuttora promosso nella stragrande maggioranza dei paesi europei e del mondo è nettamente un fallimento: non solo giova alle organizzazioni criminali, ma è incapace di tutelare i più vulnerabili, soprattutto i più giovani all’interno della popolazione. Inoltre grava pesantemente sulla spesa pubblica in quanto non ci sono entrate fiscali che corrispondano a questi costi. Nessun’altra politica pubblica è sopravvissuta ad una simile valutazione per così tanto tempo senza essere messa in discussione. La percezione della disponibilità del prodotto è diminuita per i più piccoli di età. Si può quindi sostenere che regolamentare e legalizzare la cannabis potrebbe proteggere meglio i nostri figli rispetto a questo sistema proibizionista. L’applicazione di una politica repressiva nei confronti della cannabis è profondamente diseguale e colpisce soprattutto le persone più vulnerabili: le minoranze etniche e le classi più povere. Questa è un’emergenza nazionale e mondiale.
La questione è eminentemente politica.
Ultimamente le autorità di governo ascoltano sempre maggiormente la scienza, la valutazione delle politiche pubbliche e il feedback di nuove politiche alternative. L’attuale situazione non è soddisfacente, il che ha portato un numero crescente di osservatori e ricercatori, ma anche di forze dell’ordine in esercizio, a criticare l’attuale status quo. Coloro che, guidati dall’ideologia, cercano di mantenerlo, sono in costante diminuzione. Un secolo di inazione, proibizionismo e atteggiamenti morali è stato determinante nel conferire potere ai trafficanti nazionali ed internazionali. Mantenere questa situazione li rafforza ogni giorno di più.
Oggi è giunto il momento di una maggiore responsabilità sull’impatto del proibizionismo.
Sebbene le questioni relative ai cambiamenti climatici e ai diritti umani rimangano intrecciate con la questione della cannabis, questo urgente argomento sociale e strutturale richiede che tutte le parti interessate esaminino e discutano i dati interdisciplinari, al fine di cercare di trovare un consenso sui metodi di riforma più appropriati attraverso una regolamentazione efficace a seconda dei contesti e delle esigenze locali.
Come con la maggior parte delle sostanze, il consumo di cannabis può essere esaminato in termini di costi e benefici. La politica pubblica dovrebbe cercare di minimizzare i primi e massimizzare i secondi. Di fronte al fallimento del divieto, un numero crescente di giurisdizioni statunitensi ha scelto di regolamentare il loro mercato per uso adulto partendo nel 2012 dallo Stato di Washington, seguito dal Colorado nel 2013. Nello stesso anno l’Uruguay è stato il primo Paese al mondo a regolamentare ufficialmente. Il Canada è stato il secondo nel 2018. Messico e Sud Africa potrebbero presto seguire l’esempio, mentre Svizzera e Paesi Bassi hanno messo in atto processi nazionali nel 2021 per avviare prove di produzione per il loro mercato interno. Alcune giurisdizioni all’interno delle isole britanniche stanno valutando la questione. La Germania diventerà il primo paese europeo a regolamentare completamente il proprio mercato della cannabis per adulti nei prossimi anni, mentre Malta già nel 2021 ha regolamentato per uso adulto tramite distribuzione nei social club. Questi recenti cambiamenti, così come le forme di depenalizzazione attuate in Portogallo (2001), Spagna (1992), Australia (2004), l’esperimento dei coffee shop nei Paesi Bassi (1976), e quelli potenzialmente previsti in Europa (Lussemburgo, Lituania) forniscono informazioni sull’impatto di tale cambiamento di paradigma a livello internazionale.
Secondo Gary Becker, premio Nobel per l’economia nel 1992, il principale costo dell’approccio repressivo alle sostanze illecite è la creazione di una criminalità organizzata che si fa carico del traffico, permettendone la persistenza e la diffusione di altre pratiche. Prendendo l’esempio della proibizione dell’alcol negli Stati Uniti, l’economista dimostra che l’attività criminale diminuisce gradualmente in caso di regolamentazione legale. Non appena i consumatori si rivolgono al mercato legale (se il nuovo quadro fosse adeguatamente costruito), la tratta illecita diventerebbe automaticamente molto meno attraente in termini di remunerazione e comodità.
Il trauma dell’essere ammanettati, detenuti e minacciati di lunghe pene detentive, per non parlare della perdita di opportunità di lavoro e della rottura dei legami familiari, sono stati a lungo documentati come elementi che contribuiscono a gravi conseguenze psicologiche e sociali ed all’aumento delle violazioni dei diritti umani per le persone che fanno uso di sostanze, in particolare la cannabis (UNODC, 2019)(GCDP, 2018)(GCDP, 2021).
Inoltre le disposizioni accessorie e le condanne anche solo temporanee possono ridurre le opzioni di lavoro, squalificare i candidati dai programmi di assistenza del governo e portare alla revoca o alla sospensione delle licenze professionali, creando un forte danno al tessuto sociale del nostro paese.
Infine più intensa è la repressione e maggiore è il successo nel limitare l’offerta e creare scarsità, maggiore è il prezzo per il consumatore, che alla fine porta ad una maggiore redditività per i produttori e distributori illeciti di cannabis. Più di cento anni di politica proibizionista dominata dalle attività delle forze dell’ordine hanno rivelato pochi successi sostenibili e geograficamente diffusi. Lungi dall’essere ridimensionato ed eliminato, il mercato illecito è sopravvissuto adattandosi alla sorveglianza delle forze dell’ordine. Il risultato raggiunto non è soddisfacente rispetto agli obiettivi dichiarati e perseguiti dalle autorità pubbliche ed i rapporti tra la popolazione e la polizia sono in continuo deterioramento. Oltre a questo, la figura del potere pubblico e lo Stato di diritto vengono minate, deteriorando ulteriormente le relazioni tra i membri della comunità.
Al contrario, dando priorità a un approccio basato sui diritti umani nella politica sulle sostanze, la legislazione nazionale diverrebbe più allineata alle norme internazionali sui diritti umani e meglio attrezzata per promuovere la salute e il benessere dell’umanità.
Infatti la riduzione del danno e la prevenzione non dovrebbero essere visti solo all’interno di parametri sanitari ristretti, ma piuttosto riconosciuti anche come uno strumento per promuovere la giustizia sociale e la riconciliazione tra i consumatori di cannabis ed i non consumatori.
È tempo di affrontare il tema con responsabilità e lungimiranza.
Questa svolta legislativa è l’opportunità per tutelare realmente i diritti dei consumatori, vessati ingiustamente per colpa di una normativa anacronistica che li criminalizza, e contemporaneamente infliggere un duro colpo alla criminalità organizzata, permettendo di sottrarre alle narcomafie capitali enormi, contrastandole ed indebolendole notevolmente, e creando un nuovo e virtuoso settore economico.
Regolamentare l’intera materia è di fatto un’azione dello Stato di riduzione del danno contro le organizzazioni criminali: dalla Cannabis le narcomafie ricevono oltre 3 miliardi di euro all’anno e che contribuiscono a finanziare ulteriori attività illecite come usura, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio.
Secondo gli studi del Prof. Marco Rossi dell’Università della Sapienza, la regolamentazione della cannabis genererebbe un beneficio per le casse dello Stato di 10 miliardi di euro: 2 miliardi derivanti dai risparmi dall’applicazione della normativa di repressione e 8 miliardi di nuovo gettito fiscale. In linea generale è auspicabile un aumento percentuale del PIL compreso tra il 1,20% e il 2,34%, con evidenti ricadute positive sul debito pubblico e sui parametri di stabilità economico-finanziaria del Paese. Analizzando integralmente i risvolti di una regolamentazione sul settore della giustizia, vanno considerati anche i risparmi legati alla diminuzione dei costi per il perseguimento dei reati, con il conseguente alleggerimento del lavoro dei tribunali e un generale miglioramento del sistema penitenziario, sia per gli operatori che per i detenuti. I fondi risparmiati potrebbero essere reinvestiti nel sociale e nell’educazione all’uso responsabile e consapevole, in linea con altri paesi dell’Unione europea e del mondo. Nonostante presenti una pericolosità inferiore rispetto ad altri prodotti legali attualmente in commercio, la cannabis è in assoluto la sostanza più perseguita sotto il profilo dei controlli, dei mezzi, degli uomini impiegati e dei processi istruiti.
Si parla spesso di sicurezza pubblica; ad oggi a fronte di oltre 1 milione di euro investito nelle attività di repressione indiscriminata, si riesce a fermare solo il 5% del mercato illegale e la maggioranza delle operazioni interessa comunque condotte di consumo personale, che hanno un pericolo sociale quasi irrilevante. Come indicato dal Ministero dell’Interno, le operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei derivati della cannabis sono state 14.786 (su un totale di 25.596) e ben il 96% dei sequestri nello scorso anno ha interessato esclusivamente i cannabinoidi. In Italia i reati concernenti le sostanze stupefacenti rappresentano la causa principale del sovraffollamento carcerario: secondo i dati riportati dal ministero della Giustizia infatti più di un detenuto su tre (il 35,2% contro una media europea del 18%) ha commesso reati di produzione, traffico e detenzione per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche sul fronte delle sanzioni amministrative si conferma una repressione che punta tutto sulla cannabis: le persone segnalate alle Prefetture per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale (art.75 DPR n. 309/1990) nello scorso anno sono state 39.278. Di queste, circa l’80% per consumo di cannabis.
Anche la giurisprudenza nazionale, a più riprese, ha dimostrato una graduale ma decisiva apertura nei confronti della coltivazione della cannabis, ribadendo la non rilevanza penale della coltivazione domestica di stupefacenti destinata all’autoconsumo. Un altro degli aspetti importanti di questa riforma è senza dubbio legato al lavoro: un ampio sviluppo del settore determinerebbe un notevole incremento occupazionale. Secondo gli studi del già citato prof. Marco Rossi, i posti di lavoro generati potrebbero superare le 350 mila unità. Per avere un’idea più chiara sugli effetti che la regolamentazione della Cannabis è in grado di produrre, è sufficiente osservare l’esperienza dei Paesi che si sono mossi per primi: stando ai dati del “Libro Bianco sulle droghe”, edizione 2019, in Canada il mercato della cannabis vale circa 4 miliardi di euro all’anno. Negli Stati Uniti sono stati ridotti drasticamente i volumi del narcotraffico mentre il comparto legale vive una crescita esponenziale: nel 2017 il mercato valeva 6,2 miliardi di dollari, attualmente è stimato in circa 10 miliardi di dollari, ma le previsioni dicono che arriverà a ben 22 miliardi di introiti nel 2022. Sfruttando a pieno il potenziale della cannabis, l’Italia, in soli otto anni, potrebbe generare 40,5 miliardi di euro, il 68% del fatturato complessivo attuale dell’agricoltura italiana. La normalizzazione della cannabis garantirebbe un’iniezione di liquidità e creerebbe opportunità occupazionali significative, oggi più che mai necessarie per affrontare le ripercussioni economiche legate alla pandemia Covid-19, così come la fine del proibizionismo sull’alcol riuscì ad aiutare gli Stati Uniti a uscire dalla Grande Depressione.
In questo momento di profonda fragilità economica, cogliere queste opportunità è un doveroso atto di coraggio ed un forte segnale di vicinanza ai cittadini ed alle loro richieste e priorità.
Per quanto riguarda l’istituzione di un mercato legale della cannabis, occorre fare attenzione al modello da scegliere, in modo che si possa integrare al meglio nel tessuto sociale, politico ed economico del nostro Paese.
Qualsiasi nuovo sistema di regolamentazione per la cannabis deve tenere in considerazione tutti i settori della salute, della salute pubblica, dell’applicazione, della giustizia penale, del sociale e dell’economia. Deve tenere conto dell’amministrazione, del monitoraggio e dell’applicazione di tutti i processi, inclusi produzione, elaborazione, vendita, pubblicità e tassazione. Il quadro deve anche coordinare tutti gli aspetti inerenti condotte personali e pubbliche, sociali ed economiche, con particolare attenzione all’equità sociale, alla riduzione del danno ed alla prevenzione.
Quebec e Uruguay per esempio, avendo fatto la scelta di perseguire sforzi quasi monopolistici hanno finito per creare troppi vincoli per gli operatori del mercato legale, un accesso troppo scarso per i consumatori e un prezzo troppo alto per i prodotti. Il monopolio pubblico della produzione presenta inoltre anche gravi problemi strutturali, in particolare l’esaurimento delle scorte.
Gli studi hanno dimostrato che il prezzo elevato prevale sulla facilità di accesso, motivo importante per cui le persone continuavano ad optare per i prodotti del mercato nero. Il prezzo di vendita al lordo delle imposte deve quindi essere sufficientemente elevato da garantire la redditività dell’intera filiera produttiva e distributiva, pur garantendo una fornitura legale sufficiente, ma allo stesso tempo deve essere sufficientemente basso da essere più vantaggioso del mercato illecito, condizione basilare per l’eradicazione della tratta criminale. Serve dunque consentire un mercato aperto sufficientemente chiaro, trasparente, tracciabile, diversificato, accessibile finanziariamente e qualitativo, creando un vero e proprio equilibrio, attraverso una regolamentazione flessibile, intelligente e in evoluzione.
Le esperienze estere richiedono cautela in merito alle tasse volte a bilanciare la regolamentazione della cannabis (dette anche “tasse pigouviane”), che restano controproducenti in presenza di un mercato illecito fortemente competitivo. La cannabis legale in California, ad esempio, è pesantemente tassata, il che la rende spesso non competitiva con il mercato illegale.
Il mercato legale deve proteggere la salute ed i diritti umani delle persone che fanno uso di cannabis, fornendo loro un accesso completo ai servizi sanitari e con l’intera gamma di diritti e tutele normalmente concesse ai consumatori nei mercati legali e deve promuovere la giustizia sociale cercando di riparare i danni delle politiche punitive e garantendo che le comunità più colpite dal proibizionismo, che in molti casi sono state oppresse sulla base della razza, dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale, siano in grado di transizione nel mercato legale.
I quadri normativi dovrebbero promuovere modelli di business e politiche commerciali internazionali che promuovano l’inclusione economica, lo sviluppo sostenibile e la giustizia climatica attraverso le catene di approvvigionamento locali, regionali e globali, con misure efficaci di equità sociale.
Quando verrà istituito un mercato legalmente regolamentato, il sistema legale pertinente dovrà riconoscere e proteggere i diritti delle persone che usano cannabis, proprio come fa per qualsiasi consumatore di qualsiasi altro prodotto legale che presenti rischi per la salute simili. Tra questi il diritto a ricevere un’informazione completa, con un sistema di etichettatura e confezionamento che descriva accuratamente il prodotto, e la certezza che le misure sanitarie e di sicurezza siano state rispettate durante la produzione.
La protezione della salute pubblica deve essere una delle ragioni principali per la creazione di mercati legalmente regolamentati. La salute delle persone che fanno uso di cannabis e della popolazione in generale può essere protetta meglio con la creazione di un quadro giuridico che garantisca un accesso sicuro ai prodotti, con informazioni accessibili e complete per prevenire eventuali impatti dannosi.
Inoltre la regolamentazione consente l’introduzione di salvaguardie per proteggere le persone per le quali l’uso di cannabis potrebbe comportare rischi per la salute supplementari, come i bambini e altri giovani, e consente l’adozione di norme di sicurezza basate sull’evidenza, come test di guida specifici che misurano l’interazione degli effetti della cannabis, piuttosto che solo la presenza della sostanza.
In questo senso, il mercato regolamentato della cannabis è di per sé un meccanismo di riduzione del danno; può proteggere le persone che decidono di utilizzare la cannabis ed i suoi derivati per uso adulto, creando misure che ne rendano l’uso più sicuro, limitando gli impatti sulla salute pubblica ed individuale, fornendo informazioni basate sull’evidenza e facilitando l’attuazione di misure specifiche di riduzione del danno.
Per proteggere pienamente i diritti e la salute delle persone che fanno uso di cannabis e mitigare i danni causati dal proibizionismo, il mercato regolamentato deve avere alternative praticabili e accessibili al mercato illegale, preservando nel contempo normative e salvaguardie sanitarie appropriate.
Quando si vuole progettare un mercato legale attraente, i responsabili politici devono trovare un equilibrio tra l’agevolazione dell’accesso al mercato e la protezione della salute pubblica, Nei mercati commerciali esiste una chiara tensione tra l’obiettivo di utilizzare la regolamentazione per promuovere l’inclusione sociale e gli interessi delle grandi società, che cercano di ottenere vincoli normativi minimi, aliquote fiscali preferenziali, protezione dalla concorrenza e massimizzazione dei profitti.
Le aziende di cannabis ad uso medico non sono (e non dovrebbero essere) considerate gli attori più legittimi per influenzare le future normative del mercato. La differenza tra questi due mercati, infatti, non sta solo nei loro distinti processi di produzione e distribuzione, ma nella loro stessa ragion d’essere: il primo esiste per soddisfare i bisogni terapeutici dei pazienti; quest’ultimo per superare il mercato illecito.
Per definizione, la produzione farmaceutica di qualità tenderà alla stabilizzazione e alla riproducibilità, nonché ad un pool limitato di varietà. Questo è l’esatto opposto di ciò di cui ha bisogno un mercato per adulti. Con il pretesto di problemi di qualità e sicurezza, l’influenza delle parti interessate del settore farmaceutico viene spesso utilizzata come copertura per nascondere la difesa degli interessi finanziari e commerciali. Soprattutto è un ostacolo al diritto di coltivare, impedendo così il successo di una riforma della regolamentazione giuridica fin dall’inizio.
All’interno di una normalizzazione completa, competitiva ed efficace, devono essere consentiti anche gli ordini online e la consegna a domicilio. I consumatori di oggi hanno ora un accesso quasi istantaneo alla cannabis, attraverso una fornitura illegale sempre più sofisticata, accessibile a livello continentale, con un gran numero di punti di ingresso per la distribuzione, online e in luoghi fisici. Di conseguenza una transizione legale di successo deve incorporare lo stesso livello di accessibilità e convenienza per la distribuzione. Spesso sorgono problemi quando, ad esempio, farmacie o tabaccherie desiderano cooptare questa dimensione del mercato. Questa domanda si è svolta in Uruguay ed è ora in discussione in Germania. È quindi importante ricordare che una distribuzione di cannabis non medica in farmacia ad esempio, oltre all’incongruenza di tale concetto, integrerà necessariamente costi aggiuntivi non necessari, nonché un potenziale problema di fornitura insufficiente, una probabile mancanza di conoscenza della cannabis per uso non medico da parte del farmacista e di ciò che i consumatori cercano, portando di fatto a una forte resilienza del mercato nero.
Se il consumatore è l’arma principale per combattere il mercato illecito, è importante prestare attenzione a ciò che vuole, in questo caso cannabis di qualità e varietà. A tal fine l’emergere dell’artigianato implica la necessità di favorire la produzione di prodotti a base di cannabis grezzi e lavorati con un’elevata attenzione alla qualità e attenzione ai dettagli, solitamente associati a produzioni su scala ridotta, filiera corta, uso di manodopera adeguata e/o metodi di coltivazione, essiccazione e lavorazione intensivi e una forte attenzione alla selezione delle cultivar e all’esperienza del coltivatore.
La questione del turismo della cannabis deve necessariamente essere considerata per identificare e ridurre al minimo i potenziali problemi transfrontalieri associati tra le giurisdizioni europee con diversi approcci normativi alla cannabis. L’Uruguay, che ha limitato la vendita di cannabis ai residenti, ha visto emergere un mercato illegale per soddisfare la domanda: il 63% dei turisti ha dichiarato di aver consumato cannabis durante il soggiorno. Se le modalità di accesso sono troppo restrittive, ciò consentirà la sostenibilità di un mercato criminale parallelo di opportunità. È quindi probabile che le risposte ai controlli di frontiera siano costose, inefficaci e controproducenti. Il turismo della cannabis è un problema che può essere davvero affrontato solo con una regolamentazione legale completa su entrambi i lati di un confine. In assenza di ciò, la sfida non ha una soluzione ovvia. Le misure repressive probabilmente non farebbero che peggiorare le cose. In realtà questa è una questione che deve essere tollerata e gestita pragmaticamente. L’attenzione dovrebbe essere principalmente sulla risposta a qualsiasi reale danno sociale emergente, piuttosto che prendere di mira i consumatori di cannabis stranieri con misure punitive di applicazione. Per la maggior parte questo problema dovrebbe rimanere marginale e localizzato e non dovrebbe essere sopravvalutato nel dibattito politico.
I servizi di analisi della cannabis di routine devono includere la concentrazione di cannabinoidi e la determinazione di terpeni, aflatossine, metalli pesanti, muffe, batteri, pesticidi, erbicidi e solventi residui. I test di concentrazione dovrebbero migliorare man mano che gli standard chimici per i principi noti diventano più facilmente disponibili. È probabile che la spettrometria di massa svolga un ruolo più importante nella quantificazione, poiché i livelli di rilevamento sono più bassi e sono necessari test di conferma. Tuttavia l’industria legale della cannabis nel suo insieme ed i laboratori di test specializzati rimangono agli inizi. L’analisi della concentrazione, insieme a un’etichettatura del prodotto appropriata, è quindi necessaria per garantire che i consumatori sappiano esattamente quanti e quali cannabinoidi stanno assumendo.
Ad oggi, se la legalizzazione venisse attuata in un paese europeo come l’Italia, sarebbe possibile proteggere le nuove varietà prodotte dall’industria della cannabis “made in Italy”, così come le nuove conoscenze ed i know-how tradizionali tramite ABS (Accesso e condivisione dei vantaggi). Queste disposizioni derivano dall’uso delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale, che è integrata nel Protocollo ONU di Nagoya, in vigore dal 2017 nell’Unione Europea con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica. Questo protocollo previene la biopirateria e protegge i tesori culturali e agricoli in molti settori; l’ABS è un importante vettore di sviluppo per le popolazioni locali che forniscono materiale genetico.
Oltre alla protezione passiva offerta dal Protocollo di Nagoya, è essenziale per implementare una strategia proattiva di sviluppo sostenibile e per affermare il marchio “made in Italy”, introdurre Denominazioni di Origine Controllata/Protetta ed Indicazioni Geografiche Protette (IGP); queste etichette ufficiali possono rappresentare strumenti rilevanti per aumentare il valore di mercato della “qualità, specificità, proprietà organolettiche legate all’origine e alle pratiche tradizionali di coltivazione e/ o trasformazione.”
La situazione internazionale è paradossale: l’Europa – in particolare l’Italia – è generatrice di DOC e tutela del patrimonio agronomico locale. Questi concetti stanno ora diventando l’ispirazione per l’industria della cannabis più sviluppata al mondo, situata nello stato della California. Sulla costa occidentale degli Stati Uniti, il Mendocino Appellations Project è una delle iniziative che mirano a fare per la cannabis californiana ciò che le denominazioni DOC hanno fatto per il vino, il formaggio ed il prosciutto prodotti in Italia agli occhi del mondo.
L’idea generale è di proteggere la proprietà intellettuale degli agricoltori nella contea di Mendocino, nella contea di Humboldt e in altre parti del triangolo di smeraldo, dove la produzione illecita e lecita nello stato è concentrata da decenni; i coltivatori hanno sviluppato metodi di coltivazione e ceppi unici che tendono a prosperare in diversi microclimi.
I paesi europei che andranno a legalizzare, nello stesso spirito, devono quindi stabilire standard per designare un paese di origine per i prodotti a base di cannabis e facilitare un processo di definizione delle denominazioni corrispondenti alle pratiche, agli standard e alle varietà applicabili alla cannabis coltivata in aree geografiche specifiche dell’Europa continentale e d’oltremare.
Altre dimensioni decisive per affrontare il mercato nero riguardano ovviamente la certezza dell’autocoltivazione personale così come la creazione di Cannabis Social Club (CSC) senza fini di lucro.
Il primo è integrato nella maggior parte dei modelli normativi in atto nel mondo, un diritto fondamentale che deve essere vigilato, ma si basa innanzitutto sulle libertà individuali. Anche il modello Social Club deve essere introdotto, così da creare ecosistemi di circuiti etici complementari non commerciali in modo da bilanciare un ambiente basato esclusivamente sul profitto. Sottoporre la cannabis ad una duplice logica, quella del mercato regolamentato e quella del modello no profit, coniugando una libera scelta di prodotti e prezzi, consente di ottenere un livello di accessibilità sufficientemente competitivo ed una qualità del servizio soddisfacente per sperare di ridurre notevolmente il mercato nero.
Questo modello associativo, a complemento di un sistema di mercato regolamentato e di autoproduzione, sarebbe in grado di generare posti di lavoro potenzialmente tre volte superiori rispetto alle previsioni basate esclusivamente sulle vendite del mercato commerciale. Inoltre ciò consentirà di attuare un’ambiziosa politica di prevenzione ed educazione al consumo di cannabis, concentrandosi in particolare sui gruppi più vulnerabili e sui casi problematici.
Garantire che i minori non abbiano accesso al prodotto è quindi fondamentale nella nuova normativa e qualsiasi inosservanza dovrà essere fortemente sanzionata. Anche la regolamentazione della comunicazione e della pubblicità dell’industria legale della cannabis per adulti è fondamentale per garantire che non si rivolga ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Tuttavia la regolamentazione deve evitare un divieto totale della pubblicità, che favorirebbe i più grandi imprenditori finanziari.
L’allineamento della proposta di normalizzazione della cannabis con l’agenda dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite per il 2030, l’”accordo fondamentale su una serie completa di obiettivi e traguardi universalmente concordati che sono ambiziosi, incentrati sulle persone e trasformativi” al fine di promuovere la prosperità, la pace e il partenariato nel mondo adottato per consenso da tutti i paesi membri dell’Assemblea Generale in occasione del 70° anniversario delle Nazioni Unite nel 2015, è una condizione centrale per la loro efficacia nazionale ed internazionale. Gli studi hanno dimostrato che la pianta Cannabis e le politiche pubbliche che regolano i consumi sono direttamente collegate ad almeno 64 dei 169 target all’interno di 15 dei 17 SDG dell’Agenda 2030. Al di là del potenziamento degli usi “industriali”, come incoraggiare e sovvenzionare le attività legate alla canapa, consentendo la capacità di creare alternative a base di canapa alla benzina, alla plastica e ad altri prodotti petroliferi, come creare alternative sostenibili industriali e agricole, proprietà di pulizia del suolo, sequestro di CO2, usi del biochar, ecc., resta fondamentale riformare le attuali politiche di repressione, divieto ed emarginazione degli altri usi della pianta (benessere, terapeutici e non, uso adulto) per poter raggiungere gli obiettivi 3, 4, 5, 8 , 10, 13, 16 e 17.
Analizzando i dati scientifici a livello internazionale si può notare come l’utilizzo di Cannabis non causi danni a terzi, non predisponga al crimine, non causi problemi sanitari che abbiano ricadute economiche sul servizio sanitario.
È invece dimostrato che ove la Cannabis sia propriamente coltivata, la stessa possa divenire un prodotto che ben si adatta a modalità di assunzione diverse. La stessa coltivazione ad uso personale crea infatti numerosi benefici per il consumatore, non esponendolo alle narcomafie e rendendolo indipendente da qualsivoglia circolo economico, estraniandolo dalla speculazione del mercato e garantendo all’atto pratico anche una reale diminuzione del consumo collettivo, fattore basilare per una futura riforma normativa. L’autoproduzione rappresenta inoltre, a livello sociale, un potenziamento della libertà individuale: questo permette di aumentare l’autonomia personale ed ampliare le possibilità di socializzazione senza seguire sistemi di prezzo o gerarchici. In un tale contesto il vantaggio economico è evidente: il basilare risparmio si aggiunge alla possibilità di utilizzare il denaro in altre attività, partecipando al ricircolo economico.
Si tratta poi anche di una questione pratica: l’autoproduzione ed il conseguente mercato normato creerebbero una garanzia di controllo qualità sul prodotto da parte del coltivatore o del venditore, che diverrebbe anche fruitore finale nel caso della coltivazione personale per consumo privato, oggi non presente purtroppo nelle produzioni narcomafiose destinate allo spaccio.
Inoltre le ultime ricerche mediche sulla Cannabis stanno valutando la sua attività di neuroprotezione nel cervello dell’uomo ed è in fase avanzata lo studio che dimostra come il THC, la sua molecola principale, sia l’unica sostanza conosciuta in grado di rigenerare le cellule dell’ippocampo negli animali. La Cannabis e i suoi derivati inoltre sono già riconosciuti come un valido costituente per numerose terapie, tanto in merito ai principi attivi quanto alle varie forme vegetali, come infiorescenze, tinture, estratti oleosi, eccetera, per l’uso terapeutico. Ricerche scientifiche dimostrano inoltre come la Cannabis non abbia una dose letale. Una persona avrebbe bisogno di assumere 24.000 grammi di fiori contenenti il 15 per cento di THC in una sola aspirazione al fine di avvicinarsi, senza certezza, ad una dose letale. La dose media efficace è circa mezzo grammo, creando così un rapporto di rischio ipotetico di 1 su 48.000. Seguendo questo esempio, una persona adulta raggiunge una affabilità rilassata con circa 33 grammi di alcol etilico quando la dose letale media è di circa 330 grammi. Una persona che ne consuma di più rischia dunque una reazione letale. Il rapporto finale di rischio dell’alcol è quindi di circa 1 su 10. La Cannabis risulta dunque non avere una reale dose letale ed essere circa 5.000 volte meno pericolosa del legalissimo alcol, eppure questo dato non viene mai considerato per la sua regolamentazione.
Una meta-analisi del 2017 di oltre 10.000 articoli ha infatti concluso che è presente sia una grave mancanza di relazione tra scienza e politiche sulle sostanze sia che non è presente nessun grave effetto negativo sulla salute dimostrato dal consumo moderato di cannabis negli adulti.
Il divieto attuale sulla cannabis è spesso difficile da comprendere, soprattutto perché molte sostanze scientificamente provate per essere più pericolose per gli esseri umani e la società, come il tabacco e soprattutto l’alcol, sono regolamentate e legali per legge. La distinzione tra sostanze in base allo status giuridico, purtroppo ancora molto popolare – nonostante il progresso della ricerca e una confutazione scientifica risalente agli anni ’70 – non si basa su alcuno studio scientifico. In modo simile la teoria del “trampolino di lancio”, che presenterebbe il consumo di cannabis come un ponte – o una porta – al consumo di sostanze percepite come “più pericolose”, è erronea. Negli anni varie pubblicazioni scientifiche accreditate hanno smentito definitivamente questa teoria.
La Cannabis inoltre, attraverso le sinergie dei suoi componenti, ha diversi effetti positivi sul nostro organismo: induce uno stato di rilassatezza, consente di comprendere punti di vista differenti dal nostro, favorendo l’empatia e la socializzazione, aumenta la creatività, permette di scoprire significati trascurati e profondi nelle parole, di apprezzare il prossimo, la musica, l’arte, controlla molti dolori di tipo fisico, riduce il senso di nausea, aumenta l’appetito, abbassa la pressione endooculare e favorisce la vascolarizzazione capillare, è un potente bronco dilatatore, è anticonvulsiva ed aumenta la consapevolezza dei propri limiti. Risulta altresì provato che nei Paesi in cui la Cannabis è legale risultano diminuiti gli incidenti stradali, gli omicidi ed i crimini violenti. Il sistema fisiologico su cui agisce viene definito sistema endocannabinoide ed è presente negli organismi animali da circa 600milioni di anni, nonostante sia stato scoperto solo negli anni Novanta, e, a conferma della sua importanza evolutiva, le cellule del nostro corpo sono in grado di sintetizzare molecole simili a quelle prodotte dalla pianta: la principale è stata denominata Anandamide, che in sanscrito significa «Beatitudine interna». La Cannabis va quindi a nutrire il nostro sistema endocannabinoide, le cui deficienze sono causa di molte malattie, agendo quindi come un potente regolatore del nostro organismo. Non esistono dunque danni diretti alla salute per uso di Cannabis, se non un aumento di frequenza della parodontite imputabile però alla combustione, come riportato su Jama Psichiatry in uno studio che evidenzia come la Cannabis sia fondamentalmente una sostanza sicura. ( NCBI )
Inoltre le riforme della regolamentazione legale non hanno portato a un aumento significativo del consumo generale nelle giurisdizioni che hanno scelto di riconoscere e riconoscere il fallimento del divieto. I modelli di consumo in tutte le fasce d’età sono cambiati poco da quando sono state introdotte le riforme, in particolare negli Stati Uniti e in Canada. Ancora più importante, gli studi non rilevano un aumento significativo del consumo di cannabis tra gli adolescenti, evidenziando un calo anche importante in alcuni stati degli Stati Uniti e province canadesi, principalmente a causa dell’indebolimento del mercato nero che rende più difficile l’approvvigionamento dei consumatori più giovani.
Lo studio annuale dell’Healthy Youth Survey dello Stato di Washington conferma addirittura una leggera diminuzione dei consumi negli adolescenti tra i 13 e i 16 anni.
Tuttavia anche se la normalizzazione dovesse portare a un aumento complessivo del consumo adulto di cannabis (che deve ancora essere dimostrato), l’effetto sulla salute pubblica non sarebbe necessariamente negativo: la dimensione importante da considerare è in primo luogo la quota di consumo problematico, nonché di prevalenza del primo utilizzo. Sviluppando meccanismi di controllo e monitoraggio culturalmente specifici, le nazioni possono consentire ai loro cittadini di sviluppare relazioni relativamente sane e non problematiche con la cannabis.
In Colorado e Washington la legalizzazione della cannabis non ha avuto un effetto significativo sul numero di incidenti o vittime sulla strada. Ugualmente la percentuale di persone che hanno riferito di guidare sotto l’effetto della cannabis non è cambiata in modo significativo in Canada un anno dopo la legalizzazione. Gli attuali consumatori di cannabis nelle giurisdizioni in cui la cannabis viene utilizzata per scopi “ricreativi” e medici hanno anche molte meno probabilità di segnalare la guida entro tre ore dall’uso negli ultimi 30 giorni, rispetto ai consumatori che vivono in stati senza cannabis legale.
In un tale contesto scientifico e sociale internazionale l’imposizione proibizionista di un unico standard di vita rigido non è ammissibile in uno stato liberale che si fonda sul riconoscimento dell’indipendenza e dell’unicità umana, come sancito dalla carta costituzionale e dalla dichiarazione internazionale dei diritti. La dignità delle persone ed i diritti umani fondamentali sono ineliminabili e inviolabili, indipendentemente dai comportamenti e dalle condizioni di vita dei singoli individui. Nessuna norma o trattamento in contrasto con la dichiarazione universale dei diritti umani può essere applicata nei confronti di una persona a causa della scelta di utilizzare Cannabis. Lo Stato deve quindi contribuire alla realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano l’autonomia e l’autogestione delle persone, invece di contrastarle come avviene nel contesto punitivo nel quale ci troviamo. Uno Stato che si prenda cura dei propri cittadini non dovrebbe volersi sostituire alle loro scelte ma deve trovare il modo migliore per applicarle, affidandosi alle prove scientifiche, ricordando sempre che la libertà della persona umana deve essere la conditio sine qua non.
La tematica dei diritti umani ci coinvolge tutti, in prima persona e trasversalmente, ed è tempo di schierarsi apertamente e chiaramente verso il loro riconoscimento e la loro tutela. Purtroppo, nei tempi moderni, non basta solo esporre i propri ideali ma occorre anche proporre una risposta sociale e politica alla situazione di discriminazione attuata oggi sulla Cannabis e sui consumatori.
Oggi non si tratta di scegliere tra una Italia “con” o “senza” cannabis. È una scelta tra un mercato della cannabis controllato da profittatori criminali o uno regolato legalmente in modo responsabile.
A livello internazionale vogliamo dimostrare che il passo ambizioso che stiamo proponendo con la normalizzazione della cannabis è, di fatto, raggiungibile all’interno delle convenzioni, utile per la società e porta ad un uso sicuro.
Spesso per frenare la normalizzazione della cannabis viene utilizzato lo spettro della violazione dei Trattati Internazionali che regolano gli stupefacenti. Ma alla luce di una lettura approfondita e delle ultime interpretazioni internazionali dei trattati una “normalizzazione della cannabis” in buona fede e rispetto delle disposizioni comuni è possibile, con meccanismi di compliance già esistenti (lex lata).
L’aspetto normativo del dogma delle Convenzioni internazionali per il controllo delle sostanze venne per la prima volta interpretato chiaramente di fronte alla comunità internazionale come regime di proibizione globale delle sostanze in relazione alla cannabis all’inizio del 2013, quando L’Uruguay (uno Stato parte di tutte e tre le Convenzioni Internazionali) decise di annullare la proibizione approvando in Parlamento alcune riforme interne “legalizzando” la Cannabis ed i suoi prodotti, non solo “canapa industriale” e medicinale sotto controllo farmaceutico, ma anche per le finalità comunemente indicate come uso ricreativo per adulti; in quel frangente, dalla sua sede di Vienna, l’International Narcotics Control Board (INCB) ha etichettato l’Uruguay come un outsider della comunità internazionale: Il presidente del Board definì il Paese un “pirata” per aver “deciso né di ritirarsi dalle Convenzioni, né di rispettarle”, ponendolo di fatto in violazione dei trattati internazionali.
Le Convenzioni internazionali per il controllo delle sostanze (IDCC) sono composte da tre trattati, incorporati in quattro strumenti giuridici:
– Convenzione Unica sugli Stupefacenti, come modificata dal Protocollo del 1972 (di seguito C61):
– (1)“Convenzione unica sugli stupefacenti, 1961” (Convenzione Unica) conclusa a New York nel 1961, e
– (2)“Protocollo di modifica della Convenzione Unica sugli stupefacenti, 1961” (Protocollo del 1972) fatto a Ginevra nel 1972;
– (3)“Convenzione sulle sostanze psicotrope” (C71), Vienna, 1971; e
– (4)“Nazioni Unite Convenzione contro il traffico illecito negli stupefacenti e nelle sostanze psicotrope” (C88), Vienna, 1988.
Riguardo la Cannabis e la quasi totalità dei suoi derivati, il trattato che stabilisce il quadro giuridico fondamentale è la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 come modificata dal Protocollo del 1972, fatto a Ginevra: infatti essa contiene disposizioni specifiche e definizioni del vegetale Cannabis e alcune sue parti e prodotti, ed elenca alcuni di quelli negli Allegati al testo della Convenzione.
Parallelamente, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 elenca i prodotti di Cannabis nelle sue Schede, ma le disposizioni della Convenzione non si estendono alle piante contenenti sostanze psicotrope, o alle parti di piante e loro preparati; dunque la Convenzione del 1971 di Vienna si applica solo ai composti molecolari puri, una volta separati (isolati) dalle piante.
Sebbene di routine venga descritto come il terzo trattato dell’IDCC, la Convenzione contro il traffico illecito del 1988 non è di per sé uno strumento di controllo delle sostanze, ma piuttosto è “essenzialmente uno strumento di diritto penale internazionale […] finalizzato principalmente a contrastare il traffico illecito di stupefacenti con strumenti di diritto penale” che viene solo a supporto complementare alle altre due Convenzioni.
Dunque l’aspetto giuridico della cannabis nelle Convenzioni può essere ravvisato principalmente nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972, ma all’interno delle effettive disposizioni del trattato non se ne ravvisano alcune inerenti l’imposizione di un qualsiasi divieto di uso non medico.
Le uniche disposizioni in cui rimane “soggettiva” la “limitazione esclusiva” (per la Cannabis) sono contenute nell’articolo 49 e l’articolo 2, paragrafo 9.
In particolare, entrambi gli articoli fanno riferimento a “finalità diverse da quelle mediche e scientifiche”: l’articolo 49 consente ai paesi di presentare riserve temporanee che consentono di continuare l’uso tradizionale per uso non medico per un determinato periodo, mentre l’articolo 2 (paragrafo 9) consente di esentare i farmaci (traducibile come sostanze) “comunemente usati nell’industria” per un uso non medico. Il Commento Ufficiale alla Convenzione corrobora questa interpretazione, citando “l’articolo 4 (c) e l’articolo 2, par. 9” come esempi di “casi in cui il consumo non medico o l’uso industriale è eccezionalmente consentito dalla Convenzione Unica”.
In breve l’articolo 4(c) stabilisce un obbligo generale per gli Stati membri di limitare le attività che coinvolgono stupefacenti al solo uso medico, pur accettando eccezioni a tale limitazione nel caso di uso non medico.
L’articolo 2, comma 9, prevede anche un’esenzione dagli obblighi generali della Convenzione. Contrariamente all’articolo 49, tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 9, è applicabile a tutti i farmaci programmati e non contempla né la scadenza né la limitazione geografica. L’articolo 2, paragrafo 9, recita come segue:
“Le parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente Convenzione ai farmaci (sostanze) che sono comunemente usati nell’industria per scopi diversi da quelli medici o scientifici, a condizione che:
(a) Garantiscano con metodi appropriati di denaturazione o con altri mezzi che le sostanze stupefacenti così utilizzate non siano suscettibili di essere abusate o avere effetti nocivi (articolo 3, comma 3) e che le sostanze nocive non possano essere in pratica recuperate; e
(b) Comprendano nelle informazioni statistiche (articolo 20) da loro fornite la quantità di ciascun farmaco (sostanza) così utilizzato”.
Quindi, a priori, non vi è motivo di sottrarsi all’esame dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, per la cannabis e prodotti correlati utilizzati per usi non medici purché tale uso sia comune nell’industria. “Industria”, un termine indefinito nel trattato.
Attualmente il termine “industria della cannabis” è abitualmente utilizzato per riferirsi agli operatori di società regolamentate, organizzazioni non profit e altre istituzioni che lavorano in diretta relazione con la Cannabis per “uso non medico” nelle giurisdizioni in cui tali usi sono legalmente regolamentati.
Questa fraseologia ha senso nella misura in cui è in armonia con l’uso di “industria” in altri contesti (industria alimentare, industria del turismo, industria cinematografica, industria farmaceutica): nelle operazioni legali di uso adulto, infatti, la cannabis ed i suoi derivati sono “comunemente usati nell’industria per scopi diversi da quelli medici o scientifici”.
Sebbene il termine sia apparso relativamentedi recente è diventato generalizzato nel linguaggio comune.
Anche numerose pubblicazioni di organismi come INCB e UNODC usano l’espressione “industria della cannabis” per riferirsi ad attività intraprese per scopi diversi da quelli medici e scientifici in diversi contesti legalmente regolamentati come i Paesi Bassi o gli Stati Uniti.
Non è presente nulla che impedisca di leggere l’articolo 2, paragrafo 9, come applicabile alla cannabis e derivati comunemente usati nell’industria; vi sono quindi le due ulteriori condizioni, enunciate nelle lettere (a) e (b), che devono essere applicate.
Il primo dei due requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 9, ossia la lettera a), appare come una precondizione o una fase prima dell’uso effettivo del farmaco (della sostanza) per uso non medico che consentirebbe di far scattare l’esenzione. Le espressioni “metodi appropriati di denaturazione”, “altri mezzi”, “sostanze nocive” e il concetto di recupero in pratica non sono definiti nella Convenzione Unica né spiegati nel suo Commento.
Dietro un linguaggio relativamente criptico, è possibile tentare di riassumere la disposizione affermando che, in sostanza, ciò che dice la lettera a) è che occorre garantire che i farmaci (sostanze) utilizzati per altri usi oltre a quello medico/scientifico non siano suscettibili di “essere abusati o avere effetti negativi” e garantire che le sostanze nocive non possano essere effettivamente recuperate, sviluppando appropriati metodi di denaturazione o con altri mezzi.
Su queste premesse, e attraverso la lente dell’importante Preambolo della Convenzione, tutte le parti dell’articolo 2, paragrafo 9, hanno senso e possono essere applicate in modo coerente.
L’Articolo 2(9) può essere inteso come esenzione per i farmaci (sostanze) a condizione che gli Stati membri attuino un’efficace prevenzione dei disturbi da uso di sostanze (“garantire […] che i farmaci così utilizzati non possano essere abusati o avere effetti negativi”) ed applichino strategie di riduzione del danno (“garantire […] che le sostanze [nocive] non possano essere in pratica recuperate”). Questo approccio è supportato dall’esistenza di mezzi adeguati ed efficienti per prevenire abusi e dipendenze e per ridurre l’impatto dannoso delle sostanze, con mezzi diversi dalla denaturazione: prevenzione, educazione, programmi di riduzione del danno, ma anche analisi della qualità dei prodotti, informazione per i consumatori sulla potenza, ecc.
La seconda condizione, nella lettera (b), molto più semplice, consiste nell’invio all’INCB di un report statistico annuale sulla quantità di farmaci (sostanze) utilizzati per l’uso non medico.
Ciò dovrebbe avvenire a valle della permissione dell’uso per adulti non medico. Il comma recita:
“a condizione che: […] (b) [le Parti] includano nelle informazioni statistiche (articolo 20) da esse fornite la quantità di ciascun farmaco (sostanza) così utilizzato.”
Questa situazione rappresenta un esercizio di raccolta dati limitato rispetto ai requisiti statistici e di rendicontazione prevalenti per l’uso medico farmaceutico. Il Commento alla Convenzione Unica spiega che “Il mancato conferimento delle informazioni di cui all’articolo 2, comma 9, lettera b), non solo costituirebbe violazione della presente disposizione ed eventualmente dell’articolo 20, comma 1, lettera b), ma renderebbe altresì illecita la non applicazione integrale del regime prescritto dalla Convenzione Unica all’uso delle sostanze. Non è, quindi, il consumo effettivo degli utenti finali che i paesi sono tenuti a segnalare, ma le quantità che transitano all’interno della filiera del settore in modo molto sommario.
Di conseguenza riferire all’INCB sulla “quantità di farmaci (sostanze) così utilizzati” è un metodo appropriato rendere legale la non applicazione del regime proibizionista completo della Convenzione Unica sull’uso di sostanze.
In pratica esiste già la possibilità per i paesi di riferire informazioni statistiche su una varietà di usi diversi nell’industria ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, lettera b, tramite il Modulo C fornito dall’INCB ai governi per questa specifica segnalazione. Tale modulo comprende infatti un ampio “spazio vuoto […] per segnalare altri stupefacenti e le loro quantità utilizzate per la fabbricazione di altre sostanze da denunciare” che corrisponde all’articolo 2, paragrafo 9, lettera b. e 20, comma 1, lettera b.
Esiste quindi un regime giuridico positivo per l’uso per adulti non medico della cannabis e derivati all’interno della Convenzione Unica del 1961: l’uso ricreativo per adulti non è ignorato o assente dal trattato ma è regolato dall’articolo 2, paragrafo 9, con misure di riduzione del danno di cui alla lettera a), monitoraggio statistico di cui alla lettera b) e con l’articolo 20 che funge anche da meccanismo per accertarne la conformità.
Vale la pena notare che i paesi che hanno regolamentato l’uso ricreativo per adulti attuano già un monitoraggio delle quantità circolanti nel mercato lecito, anche per i modelli di business organizzativi interiorizzati come i Cannabis Social Club, che già includono sistemi di monitoraggio e controllo interno delle informazioni che l’articolo 2, paragrafo 9, lettera b, richiede.
E’ dunque quindi possibile per i paesi partecipanti alla Convenzione Unica conformarsi immediatamente inviando le informazioni richieste all’INCB come sopra descritto (in modo indipendente, documentando ed evidenziando le politiche pubbliche ed a mezzo diverso dalla denaturazione che vengono applicate per ridurre i danni e prevenire abusi) ed attuare politiche di normalizzazione della cannabis e dei suoi derivati; questa condizione diviene fondamentale nell’introduzione della nuova normativa nel nostro Paese.
Essendo la validità dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, correlata alla capacità di dimostrare l’efficacia di una serie di misure di riduzione del danno e di salute pubblica implementate (oltre alla segnalazione all’INCB) è fondamentale attuare immediatamente tutte le misure presenti in legge.
Aggiornamento dell’articolo 187 del Codice della Strada:
UNA PROPOSTA INNOVATIVA PER UN NUOVO ARTICOLO 187 DEL CODICE DELLA STRADA:
UN SISTEMA DI VERIFICA DELL’EFFETTIVO STATO PSICO-FISICO
CON IL NUOVO PROTOCOLLO TSCS
L’Associazione FreeWeed, l’impegno in prima fila del Presidente Stefano Armanasco, insieme a Lisa Gandini, VicePresidente di FreeWeed, Valentina Varisco, attivista operativa nelle relazioni sociali e politiche, Marco Maffione dell’HempShop Canapese Social Club di Ivrea, l’Associazione Canapa Sativa Italia, con il lavoro del Presidente Mattia Cusani, in collaborazione con decine di realtà, tra cui il basilare appoggio della Community FattiSegreti di Andrea Marangi, hanno da tempo deciso di progettare un’importante modifica all’articolo 187 del Codice della Strada in relazione alla cannabis.
La proposta di legge è stata già presentata in Parlamento nella XVIII Legislatura, all’interno del più ampio testo legislativo denominato “Manifesto Collettivo” (Senato, Mantero 1498/2019 e Camera, Sodano 2813/2020), che ha visto il supporto di oltre 156.000 sottoscrizioni, la partecipazione di centinaia di realtà e l’adesione di 86 deputati.
Nonostante l’ampia diffusione, la proposta è stata però ignorata, in particolare dai politici favorevoli, che non hanno mai spinto per la sua calendarizzazione, impedendone di fatto l’iter legislativo; paradossalmente, l’iniziativa è stata invece lodata dai politici contrari, che ne hanno riconosciuto la precisione e la completezza dal punto di vista formale, pur non condividendone i contenuti.
La proposta, così come strutturata, potrebbe rivelarsi utile sia in un contesto ideale, nell’eventualità di una futura legalizzazione, sia come adeguamento della normativa del Codice della Strada alle più recenti evidenze scientifiche riguardanti l’impatto della cannabis sulla guida.
Per queste motivazioni, gli attivisti sono al lavoro perché venga nuovamente depositata in parlamento, cercando collaborazione affinché si trovino referenti parlamentari pronti a rilanciarla a livello politico: l’obiettivo è riuscire in questo intento entro il prossimo cambio di legislatura, in modo da farsi trovare pronti per un intervento normativo attuato dalla prossima composizione parlamentare, augurandoci che prenda in carico questa necessità.
La riforma organica proposta per l’articolo 187 del C.d.S. consiste nell’escludere completamente dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo i conducenti risultati positivi unicamente al THC, purché non si riscontri un effettivo stato di alterazione, che potrebbe essere verificato a discrezione degli agenti preposti alle verifiche.
L’innovazione è rappresentata dall’introduzione di test e controlli specifici finalizzati a valutare lo stato di alterazione reale del conducente: tali metodi, già sperimentati con successo in altri Paesi, valutano parametri quali riflessi, prontezza mentale e capacità di concentrazione, offrendo un quadro oggettivo e dettagliato delle condizioni psico-fisiche del guidatore nell’arco di una decina di minuti.
L’adozione di questi metodi segnerebbe un deciso passo avanti rispetto alle attuali procedure; in tale ottica, si propone l’introduzione di nuove linee guida per supportare le Forze dell’Ordine nella valutazione dello stato di alterazione del conducente che sia testato positivo al solo THC e sul quale gli agenti volessero approfondire la valutazione; questo procedimento potrebbe anche essere estendibile ad altre situazioni, garantendo controlli più equi e fondati su criteri oggettivi.
Le nuove direttive si fondano su una valutazione immediata e diretta delle capacità psicofisiche del conducente, attraverso un nuovo protocollo denominato “Test sulle Capacità Specifiche del Conducente” (TSCS).
Questo nuovo approccio si basa su una serie di test specifici volti ad analizzare le abilità psicomotorie del conducente nel contesto di controlli stradali; l’obiettivo è garantire una valutazione più dettagliata e accurata dello stato psicofisico del soggetto esaminato, fornendo agli agenti incaricati strumenti più precisi per determinare eventuali alterazioni.
I risultati delle prove vengono successivamente raccolti in una scheda di valutazione che documenta le condizioni psicofisiche del conducente al momento del controllo.
Le linee guida introdotte nel nuovo protocollo TSCS traggono ispirazione da un insieme di documenti istituzionali che, nel corso degli anni, hanno rappresentato il fondamento normativo e metodologico per i controlli su strada in Italia; l’obiettivo è stato quello di armonizzare le procedure di accertamento delle alterazioni psico-fisiche alla guida con gli standard già delineati dalle autorità competenti, garantendo al contempo un approccio basato su evidenze scientifiche e tutela dei diritti dei cittadini.
Tra i riferimenti principali si annoverano le Linee guida per i controlli su strada pubblicate dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, che hanno costituito un punto di partenza per la definizione delle modalità operative e dei protocolli di verifica; anche l’Accordo di Collaborazione Interistituzionale del 28 dicembre 2016, volto a rafforzare la cooperazione tra enti nella lotta contro la guida in stato di alterazione, ha fornito un quadro di riferimento per la costruzione di un sistema efficace e condiviso. Un altro documento rilevante è il Protocollo d’intesa del 13 luglio 2010, che ha introdotto procedure dettagliate per l’accertamento delle violazioni degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, ponendo le basi per criteri di verifica che sono stati aggiornati e integrati nel nuovo protocollo TSCS.
Inoltre, le analisi contenute nelle Relazioni al Parlamento hanno svolto un ruolo fondamentale nel mettere in luce la necessità di un approccio più moderno e scientificamente validato, oltre che di strumenti e criteri più precisi per distinguere l’effettivo stato di alterazione del conducente; questo ha influenzato in modo significativo l’impostazione metodologica delle nuove linee guida, orientandole verso una maggiore accuratezza e affidabilità nelle valutazioni.
Il protocollo TSCS trae, infine, profonda ispirazione da metodologie già adottate negli Stati Uniti ed in Canada, in particolare dal “Standardized Field Sobriety Test” (SFST) sviluppato dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza stradale e della regolamentazione dei veicoli a motore, parte integrante del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (U.S. Department of Transportation), con il compito di ridurre incidenti, lesioni e decessi sulle strade attraverso l’introduzione di regolamenti, test di sicurezza e campagne di sensibilizzazione; questo sistema include una serie di test mirati a identificare alterazioni delle capacità cognitive e motorie, fornendo un riferimento per gli agenti nel determinare lo stato di idoneità alla guida di un individuo fermato per sospetta compromissione. L’integrazione di questi riferimenti ha consentito di sviluppare un sistema di controllo più equo, efficace e in linea con gli standard nazionali e internazionali; questo garantisce che le nuove procedure siano basate su criteri scientifici solidi, chiaramente definiti e facilmente applicabili in modo uniforme su tutto il territorio.
Il nuovo protocollo TSCS, così come l’omologo americano SFST, si basa su test di attenzione divisa, progettati per valutare la capacità del conducente di gestire simultaneamente compiti motori e cognitivi; questo principio è fondamentale nella guida, poiché il conducente deve coordinare l’uso degli arti, monitorare la strada, reagire a stimoli esterni e prendere decisioni rapide.
Sommando i tempi delle diverse fasi, un controllo secondo il protocollo TSCS potrebbe durare complessivamente tra 10 e 20 minuti, a seconda della fluidità delle operazioni.
Tuttavia, entrambi questi protocolli, quello statunitense e l’innovativo TSCS, presentano limiti significativi per alcune categorie di persone che verranno correttamente presi in esame durante il controllo.
In particolare, soggetti affetti da condizioni che influenzano la propriocezione, come la sindrome di Ehlers-Danlos (EDS), possono manifestare difficoltà nei movimenti senza che ciò sia indice di alterazione; inoltre, il protocollo statunitense non è stato convalidato per persone con specifiche condizioni mediche, individui con lesioni fisiche, anziani sopra i 65 anni o persone con un peso corporeo superiore di 50 libbre rispetto alla media.
Pertanto, nel nuovo protocollo TSCS sarà opportuno dichiarare queste condizioni ad inizio della verifica per evitare eventuali prove che non siano in linea con le proprie possibilità fisiche o mediche; di conseguenza, anche l’analisi dei risultati richiede un’attenta valutazione in modo da evitare falsi positivi dovuti ad eventuali limitazioni fisiche o mediche.
Ricalcando le direttive stabilite dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’esito di ogni singolo test sul campo all’interno del nuovo protocollo non viene definito in termini assoluti di successo o fallimento, ma si basa sull’identificazione di specifici parametri osservabili da parte degli agenti preposti al controllo, i quali valutano con attenzione diversi indicatori di alterazione; questi parametri consentono di determinare con maggiore precisione l’eventuale positività a ciascun test effettuato, garantendo così un approccio più oggettivo e affidabile nella valutazione delle condizioni del conducente.
Questo implica che la valutazione dell’idoneità alla guida derivi, oltre che da un punteggio prestabilito da parametri oggettivi invariabili, anche da un’analisi qualitativa dei segnali di compromissione osservati durante l’esecuzione delle prove; gli agenti verificano quindi la presenza di alterazioni motorie, cognitive o comportamentali che possano suggerire uno stato di compromissione, rendendo la decisione finale dipendente dalla valutazione complessiva dei dati raccolti.
Il nuovo protocollo TSCS, suddiviso in cinque fasi, si attiverebbe qualora, in seguito a un fermo stradale, gli agenti riscontrino un esito positivo al test salivare per il solo THC, che da solo escluderebbe le sanzioni, ma ritengano necessario approfondire la verifica di un possibile stato di alterazione.
Prima di procedere, gli agenti sono tenuti ad inserire il nominativo del soggetto controllato nella scheda di valutazione dello stato psicofisico, avviando in questo modo il nuovo protocollo TSCS; durante questa fase preliminare, i conducenti vengono informati sulle eventuali limitazioni del test e invitati a fornire un’anamnesi delle proprie condizioni mediche e fisiche, al fine di individuare eventuali fattori che potrebbero influenzare i risultati delle prove. Viene chiesta anche un’anamnesi per l’assunzione di farmaci autorizzati, con specifica delle medicine assunte, se presenti, ed un’anamnesi sull’uso di cannabis che include l’indicazione dell’ultima assunzione e la dichiarazione sull’eventuale utilizzo di farmaci cannabinoidi prescritti da un medico, presentando eventuale ricetta medica da allegare alla documentazione.
Una volta completata questa fase, gli agenti procedono con lo sviluppo dei test previsti dal protocollo TSCS e con la contemporanea compilazione della scheda di valutazione, che riporterà gli esiti delle prove e gli eventuali segnali di compromissione rilevati.
Il protocollo TSCS prevede un’accurata valutazione del conducente attraverso il controllo dello stato cognitivo e comportamentale, seguito da un’analisi neuromotoria e posturale, che prevede test specifici come il test di Romberg per l’equilibrio, la manovra indice-naso per la coordinazione, il test di deambulazione (WAT) per la stabilità del passo, il test di stazionamento su una gamba (OLS) per il bilanciamento posturale, il test del nistagmo (HGN) per rilevare eventuali movimenti oculari involontari ed il controllo di eventuali tic; viene infine esaminato il comportamento e la psicomotricità.
La fase del controllo dello stato cognitivo e comportamentale include l’osservazione dello stato di coscienza, che può essere integro, sonnolento, soporoso o in coma; si valuta anche la presenza di disorientamento, delirio, allucinazioni o dispercezioni. Viene analizzato il comportamento del soggetto, che può essere calmo, loquace, euforico, ansioso, agitato, irrispettoso, aggressivo, depresso o può rifiutare di collaborare; per quanto riguarda il linguaggio, si esamina se è adeguato, rallentato, mutacico, sconnesso, o se il soggetto è incapace di esprimersi, con la possibilità di manifestazioni di bruxismo o logorrea.
La fase del controllo neuromotorio e posturale comprende sei verifiche distinte, ognuna delle quali è caratterizzata da specifici indicatori di alterazione; queste prove vengono somministrate in sequenza, al fine di analizzare in modo approfondito la reazione del soggetto e valutare con precisione lo stato di stabilità e sincronia motoria.
Il test di Romberg viene utilizzato per valutare l’equilibrio e la coordinazione, aiutando a individuare possibili alterazioni psico-fisiche. Si svolge in due fasi: l’istruzione e l’esecuzione pratica. Il soggetto deve mantenere una posizione eretta, inclinare la testa, chiudere gli occhi e stimare mentalmente il trascorrere di 30 secondi.
Durante il test, l’agente osserva quattro elementi chiave: la corretta esecuzione delle istruzioni, eventuali oscillazioni o perdita di equilibrio, la precisione nella stima del tempo e la presenza di movimenti involontari anomali. Il test viene considerato positivo se si manifestano almeno due segnali di alterazione su quattro.
La manovra indice-naso è utilizzata per valutare la coordinazione motoria e la precisione nei movimenti volontari; durante la prova, il soggetto deve estendere il braccio e toccare con l’indice la punta del proprio naso, prima con gli occhi aperti e poi chiusi, seguendo le istruzioni dell’operatore.
Durante l’esecuzione della prova, l’agente osserva eventuali segnali di alterazione, come tremori, deviazioni dalla traiettoria corretta, differenze di coordinazione tra i due arti, movimenti troppo lenti o troppo rapidi, errori nella localizzazione del naso e difficoltà nell’esecuzione a occhi chiusi: il test è considerato positivo se si verificano almeno tre segnali di alterazione su sei.
Il Test di Deambulazione (Walk-and-Turn) valuta equilibrio, coordinazione e capacità di seguire istruzioni complesse; il soggetto deve camminare in linea retta, tallone contro punta, seguendo una sequenza specifica. L’agente osserva otto possibili segnali di alterazione, come perdita di equilibrio, deviazioni o errori nei passi: il test è positivo se si riscontrano almeno due anomalie.
Il Test di Stazionamento su una Gamba (One-Leg Stand) valuta equilibrio, coordinazione e capacità di concentrazione; il soggetto deve mantenere una gamba sollevata per un tempo determinato, contando ad alta voce. L’operatore osserva oscillazioni, uso delle braccia, movimenti irregolari e perdita di bilanciamento: il test è positivo se si riscontrano almeno due anomalie.
Il Test del Nistagmo dello Sguardo Orizzontale (HGN) rileva movimenti oculari involontari indicativi di alterazioni psicofisiche; il soggetto deve seguire un oggetto con gli occhi senza muovere la testa. L’operatore, per ciascun occhio, osserva la fluidità del movimento, eventuali tremolii e la comparsa di nistagmo precoce: il test è positivo se si riscontrano almeno quattro anomalie.
Vengono inoltre verificati i movimenti involontari del corpo, che possono manifestarsi come tic, sbadigli, fascicolazioni, tremori e discinesie, oppure risultare completamente assenti; questi movimenti sono attentamente osservati per rilevare eventuali alterazioni nel controllo motorio del soggetto.
La fase del controllo del comportamento e della psicomotricità valuta l’atteggiamento, l’interazione con gli agenti, la psicomotricità e l’irrequietezza; l’atteggiamento può essere rilassato, teso o dimesso, mentre l’interazione con gli agenti può essere cooperante, ipercontrollata, non collaborante, ostile, scherzosa o disinibita. Il livello di psicomotricità può manifestarsi come calmo, esitante, insicuro, iporeattivo, rallentato, iperattivo, agitato, aggressivo, impulsivo, automatizzato o stereotipato. Inoltre, si valuta il grado di irrequietezza, che può essere nullo, lieve, medio o grave.
Gli agenti preposti al controllo, dopo queste fasi, valutano attentamente i risultati ed annotano una sintesi conclusiva, determinando eventuali provvedimenti in base allo stato psico-fisico rilevato.
La sintesi conclusiva, in relazione alle condizioni rilevanti per la guida come coordinazione, orientamento temporo-spaziale, equilibrio, attenzione e concentrazione, può evidenziare una delle seguenti situazioni generali del soggetto, classificate in quattro livelli.
Al primo livello non viene indicato alcun segno di alterazione psicomotoria, al secondo una lieve alterazione psicomotoria, al terzo vengono annotati segni evidenti di alterazione psicomotoria ed al quarto livello gravi segni di alterazione psicomotoria.
In base ai risultati del controllo e alle evidenze riportate nella scheda di valutazione dello stato psico-fisico, gli agenti adotteranno successivamente uno dei seguenti provvedimenti: se il soggetto viene classificato nel primo o secondo livello, con nessuno o lievi segni di alterazione, il soggetto viene ritenuto idoneo alla guida e il procedimento di controllo si considera concluso. Se, invece, il controllo evidenzia alterazioni di terzo o quarto livello, con segni evidenti o gravi di compromissione psicomotoria, vengono applicate tutte le sanzioni previste dall’articolo 187 del C.d.S.; la firma del conducente e quella delle Forze dell’Ordine che hanno svolto il controllo sono infine richieste per concludere ufficialmente il protocollo TSCS.
La Scheda di Valutazione dello Stato Psico-Fisico viene inserita nella proposta di legge nell’Allegato 1A del Protocollo TSCS, mentre la spiegazione dettagliata delle prove specifiche da eseguire, con le indicazioni operative per gli agenti, è fornita nell’Allegato 1B.
Le prove che costituiscono il protocollo TSCS, nella loro combinazione, mirano dunque a integrare un approccio più olistico e specifico rispetto ai test chimici, garantendo una maggiore affidabilità nella valutazione del conducente alla guida nel momento in cui gli agenti ritengano opportuno procedere a verifiche più accurate sulle capacità cognitive, motorie e comportamentali effettive del soggetto sottoposto al controllo.
Di seguito una tabella che espone l’intera procedura del nuovo protocollo TSCS, suddivisa nelle sue 5 fasi principali, ciascuna articolata in diverse sotto-fasi per una valutazione accurata dello stato psico-fisico del soggetto, e, successivamente, le schede di valutazione 1A e 1B da compilare a cura delle Forze dell’Ordine.
| PROTOCOLLO TSCS | ||
| Fase | Sotto-fase | Descrizione |
| 1. Fase preliminare | a. Registrazione del soggetto | Gli agenti inseriscono il nominativo del conducente nella scheda di valutazione dello stato psico-fisico, avviando ufficialmente il protocollo TSCS. |
| b. Informazione sul test | Il soggetto viene informato sulle modalità e sulle eventuali limitazioni. | |
| c. Raccolta dell’anamnesi | Il conducente è invitato a dichiarare eventuali condizioni mediche o fisiche che potrebbero influenzare i risultati delle prove. | |
| 2. Controllo dello stato cognitivo e comportamentale | a. Stato della coscienza | Integra, sonnolenza, sopore, coma. |
| b. Disorientamento e percezioni alterate | Disorientamento temporo-spaziale, delirio, allucinazioni, dispercezioni. | |
| c. Valutazione del comportamento | Calmo, loquace, euforico, ansioso, agitato, irrispettoso, aggressivo, depresso, rifiuta di collaborare. | |
| d. Analisi del linguaggio | Adeguato, rallentato, mutacico, sconnesso, incapace di esprimersi, bruxismo, logorrea. | |
| 3. Controllo neuromotorio e posturale | a. Test di Romberg | Valutazione dell’equilibrio statico con piedi uniti ed occhi chiusi. |
| b. Manovra indice-naso | Valuta la precisione nei movimenti volontari, portando il dito indice alla punta del naso. | |
| c. Test di deambulazione – Walk and Turn (WAT) | Camminata su linea retta con andatura controllata. | |
| d. Test di stazionamento su una gamba – One Leg Stand (OLS) | Bilanciamento posturale in posizione unipodalica. | |
| e. Test del nistagmo – Horizontal Gaze Nystagmus (HGN) | Movimenti involontari degli occhi. | |
| f. Movimenti involontari | Assenti, Tic, sbadigli, fascicolazioni, tremori, discinesie. | |
| 4. Controllo del comportamento e della psicomotricità | a. Valutazione dell’atteggiamento e della postura | Rilassato, teso, dimesso. |
| b. Comportamento verso gli agenti | Cooperante, ipercontrollato, non collaborante, indifferente, ostile, scherzoso/faceto, disinibito. | |
| c. Analisi della psicomotricità | Calmo, esitante, insicuro, iporeattivo, rallentamento psicomotorio, ipereattività, agitazione psicomotoria, aggressività/impulsività, automatismi, stereotipie/manierismi. | |
| d. Grado di Irrequietezza | Nullo, lieve, medio, grave | |
| 5. Sintesi conclusiva e provvedimenti | a. Valutazione complessiva | Al termine del protocollo, viene redatta una valutazione finale dello stato del conducente, classificata in quattro livelli: |
| 1. Normale: nessun segno di alterazione riscontrato. | ||
| 2. Lievi segni di alterazione: presenza di minime anomalie, ma non compromettenti. | ||
| 3. Segni evidenti di alterazione: stato psicofisico potenzialmente incompatibile con una guida sicura. | ||
| 4. Gravi segni di alterazione: evidenti condizioni di compromissione delle funzioni motorie e cognitive, incompatibili con una guida sicura. | ||
| b. Decisione finale | Idoneità alla guida: se il soggetto risulta di livello 1 o 2, il controllo si conclude senza conseguenze. | |
| Applicazione delle sanzioni: in caso di livello 3 o 4, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 187 del Codice della Strada. | ||







Il presente disegno di legge è stato redatto in collaborazione con numerose realtà associative ed aziendali territoriali, così da presentare una proposta collettiva completa che possa porsi come base legislativa per una futura necessaria riforma normativa della materia. Nel complesso percorso che ha portato alla sua realizzazione, si è ritenuto necessario confrontarsi e consultarsi con diverse aziende e realtà operative in diversi ambiti commerciali e sociali. Da qui trae origine quindi il presente disegno di legge, che si pone come il frutto dell’intenso ed appassionato lavoro volontario di tante persone che sono riuscite a raccogliere oltre 110.000 firme per il suo deposito in Parlamento e del quale ho deciso di farmi promotore e garante della loro voce.
La concettualizzazione, lo sviluppo, l’attuazione e la valutazione delle politiche che toccano argomenti di rilevanza sociale devono rispettare l’imperativo democratico della partecipazione e dell’inclusione sociale, pertanto ci tengo a ringraziare chi con il suo contributo ha reso possibile lo sviluppo di questa normativa complessiva: Stefano Armanasco – Presidente dell’Associazione FreeWeed, Mattia Cusani – Rappresentante Istituzionale dell’Associazione Canapa Sativa Italia, Valentina Varisco – influencer e divulgatrice, Kenzi Riboulet-Zemouli – Ricercatore indipendente.
LA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Condotte lecite e coltivazione in forma personale)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto stabilito nell’articolo 26, commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, e nell’articolo 30-bis».
2. All’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Salvo quanto stabilito nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito nei commi 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis e nell’articolo 30-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:
a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale, di cinque piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; la coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l’articolo 73;
b) la coltivazione di un quantitativo superiore rispetto ai limiti indicati nel comma a) del seguente articolo per chi, al fine di approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, abbia presentato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione tramite Mail PEC, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l’indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione almeno dieci giorni prima dell’inizio della coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, di cui si fa obbligo al mittente di conservare una copia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.
c) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;
d) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale, di piante di cannabis di sesso maschile; la coltivazione non deve avere scopo di lucro;
e) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all’esterno, essa deve essere svolta in un luogo del quale la persona che ha la responsabilità della coltivazione privata disponga in base a un titolo giuridico valido;
f) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all’interno, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:
1) presenza di prese d’aria per l’aerazione dei locali;
2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;
g) il raccolto deve essere mantenuto lontano dalla portata di persone minori di età».
3. Al comma 2 dell’articolo 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è premesso il seguente:
«1-bis. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l’uso personale adulto non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dalle tabelle di cui all’articolo 14 non è soggetto a sanzione penale o amministrativa».
Art. 2. (Associazioni senza fini di lucro di coltivatori e di consumatori)
1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, lettera a), e con un numero di soci superiore a tre persone che coltivano presso lo stesso indirizzo. Il rappresentante legale dell’associazione invia alla prefettura–ufficio territoriale del Governo una comunicazione tramite mail PEC o raccomandata recante l’indicazione del numero dei soci, che devono essere maggiorenni, il luogo in cui si intende realizzare la coltivazione, la superficie dell’area coltivata e la dichiarazione dell’assenza di fini di lucro. La comunicazione di cui al presente comma non è soggetta ad approvazione. I dati contenuti nella comunicazione sono trattati come dati personali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Non è consentita la vendita di bevande alcoliche presso la sede dell’associazione.
1-quater. Per le coltivazioni in forma associata nel caso in cui non sia stata effettuata la relativa comunicazione o la coltivazione non corrisponda alla comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata a euro 5.000 in caso di recidiva».
Art. 3. (Detenzione, possesso e consumo di cannabis)
1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«Capo I-bis
DELLA DETENZIONE
Art. 30-bis.
1. (Detenzione personale di cannabis all’interno di aree private) – Fuori dei casi di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati all’interno di aree private, nel limite della quantità il cui acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale. È in ogni caso obbligatorio che l’acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale intestata alla persona fisica che detiene il prodotto, quando la quantità detenuta è superiore a 200 grammi. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, oltre al sequestro integrale del prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.
2. (Detenzione personale di cannabis fuori delle aree private) – Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, dall’articolo 30-bis e dall’articolo 73, è consentito a tutti i maggiorenni, al di fuori delle loro proprietà private, il possesso personale di 15 grammi di cannabis o di suoi derivati. Per il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 15 grammi il possessore deve portare con sé la ricevuta fiscale attestante una data di acquisto del prodotto compatibile con il trasporto presso la propria residenza indicante una data non superiore alle 48 ore precedenti il momento del trasporto ovvero una certificazione medica contenente l’indicazione dei limiti di assunzione. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 15 grammi ma inferiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e la segnalazione del soggetto detentore alla questura competente per territorio. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e l’applicazione delle pene previste dall’articolo 73.
La cannabis può essere trasportata in un veicolo, ma durante il trasporto non può essere accessibile a nessun occupante del veicolo e deve trovarsi in un contenitore a prova di bambino.
3. (Consumo di cannabis e di suoi derivati) – Il consumo di cannabis e di suoi derivati non è soggetto a restrizioni o sanzioni, ad esclusione del consumo compiuto in luogo pubblico in presenza di minori, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.
2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».
Art. 4. (Sanzioni penali e amministrative)
1. All’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Chiunque,» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell’articolo 26 e dall’articolo 30-bis, chiunque,»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell’articolo 26 e dall’articolo 30-bis».
2. Al comma 1 dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «comprese nelle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «comprese nella tabella IV prevista».
3. All’articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nella tabella I prevista dall’articolo 14»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «comprese nella tabella I prevista dall’articolo 14» e dopo le parole: «nel comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».
Art. 5. (Normative Commerciali della cannabis e derivati per uso adulto)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27, del comma 2 dell’articolo 26 e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 73 e dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, sono istituite le Normative Commerciali della cannabis e derivati per uso adulto, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:
- Le Normative Commerciali della cannabis sono riservate ai maggiorenni, sia relativamente all’avvio e alla gestione dell’attività sia relativamente all’acquisto ed all’utilizzo del prodotto. I minorenni non potranno in alcun modo acquistare ed utilizzare il prodotto o partecipare all’attività commerciale.
- Nell’ambito delle normative commerciali della cannabis e derivati per uso adulto vengono definite quattro strutture societarie, di cui l’Istituto nazionale di statistica provvede a istituire quattro distinti codici ATECO per la classificazione delle attività commerciali della cannabis e derivati per uso adulto:
- attività con scopo di lucro per la vendita al dettaglio di cannabis e derivati, definita di seguito “attività di commercio al dettaglio”;
- attività con scopo di lucro per la vendita all’ingrosso di cannabis e derivati, definita di seguito “attività di commercio all’ingrosso”;
- attività con scopo di lucro per la coltivazione e la produzione di cannabis e derivati, definite di seguito “attività agroindustriali della cannabis”;
- attività con scopo di lucro per la coltivazione e la produzione di cannabis e derivati con vendita diretta al dettaglio al consumatore, ossia i coltivatori che rivendono direttamente il loro prodotto e che producono in media meno di 30 kg di resina all’anno o 100 kg di fiore essiccato con un’azienda di almeno 3 dipendenti assunti a tempo indeterminato, facendo riferimento alla produzione annuale per i primi cinque anni ed in seguito alla produzione media dell’ultimo quinquennio, vengono definite di seguito “attività agroindustriali della cannabis con vendita diretta”;
- Per l’avvio di una attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso della cannabis e dei suoi derivati per uso adulto sono necessari i seguenti requisiti da certificare mediante comunicazione alla Prefettura locale competente entro dieci giorni prima dell’inizio dell’attività commerciale tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC)delle seguenti documentazioni:
1) la copia del certificato antimafia rilasciato dalla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo per certificare che il titolare dell’attività non abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale;
2) la comunicazione di inizio attività, sul modello SCIA, indicante l’ubicazione dell’attività commerciale, la superficie, i dati del proprietario, l’indirizzo della posta elettronica certificata, il numero di iscrizione alla CCIIA e il nominativo dell’amministratore della società;
3) la copia di un documento di identità valido del titolare della partita dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o del rappresentante legale della società;
4) la copia dell’atto costitutivo dell’attività commerciale e dello statuto, qualora l’attività sia esercitata in forma societaria;
- Per l’avvio delle attività agroindustriali, anche con vendita diretta, destinate alla coltivazione per la produzione di cannabis o derivati per uso adulto, il soggetto coltivatore, entro dieci giorni prima dell’inizio di ogni ciclo produttivo, ha l’obbligo di trasmettere al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri:
1) i dati del proprietario del fondo e, qualora la coltivazione sia avviata da un terzo o da una società, i dati identificativi di quest’ultimo, ovvero la ragione sociale, la partita dell’imposta sul valore aggiunto, l’indirizzo della posta elettronica certificata, il numero di iscrizione alla CCIIA e il nominativo dell’amministratore della società, che deve essere in ogni caso un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale;
2) l’ubicazione del fondo agricolo interessato dalla coltura, mediante l’indicazione dei dati catastali, e la superficie occupata dalla coltura;
3) il tipo e la varietà di canapa messa a coltura, la tecnica usata per la coltivazione con la specificazione se si intende procedere alla semina o alla messa a dimora di piante vive, nonché la data dell’inizio del ciclo produttivo.
4) l’ubicazione del sito di stoccaggio dei prodotti derivati;
5) l’ubicazione del sito di lavorazione e l’indicazione del tipo di lavorazioni effettuate.
- Le attività agroindustriali, anche di vendita diretta, destinate alla coltivazione per la produzione di cannabis o derivati per uso adulto hanno l’obbligo di redigere il quaderno di campagna, avvalendosi di tecnici specializzati abilitati ovvero delle associazioni di categoria, riportante:
1) i trattamenti fitosanitari effettuati;
2) il registro di carico e di scarico della cannabis e dei prodotti da essa derivati. Le annotazioni di cui alla presente lettera devono essere effettuate entro sette giorni dal carico e dallo scarico della cannabis e dei prodotti da essa derivati;
3) le quantità raccolte e gli eventuali scarti di produzione;
- Le attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso non possono essere collocate a distanza inferiore a 50 metri da edifici scolastici o da parchi pubblici e non possono vendere alcolici né tabacchi lavorati.
- Può essere coltivato e commercializzato qualsiasi tipo di cannabis, di suoi derivati, estratti, edibili o parti vegetali della pianta, tra cui il fiore, le resine, i derivati ottenuti dal fiore, gli estratti intermedi ed il fitocomplesso di cannabinoidi, i derivati di altro genere, le sigarette di cannabis ed i sigari di cannabis, i concentrati con solventi, i concentrati senza solventi, i distillati con solventi, i distillati senza solventi, i derivati alimentari con l’utilizzo di fiori o resine, i derivati alimentari con l’utilizzo di solventi, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, sia nella materia prima che nel prodotto finale, purché indicati espressamente sulla confezione e, nel caso degli edibili, rispondenti alle normative sanitarie del settore alimentare;
- Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tutti i prodotti di cannabis e derivati destinati al consumatore per uso adulto commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili in etichetta, le indicazioni relative:
1) alla quantità di tetraidrocannabinolo THC contenuto;
2) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
3) all’eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea;
4) al metodo di essiccazione;
5) alle modalità di preparazione;
6) al profilo microbiologico completo;
4) al numero di lotto di produzione e al Paese d’origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea;
5) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza;
6) all’avvertimento che il fumo produce effetti negativi per la salute;
7) al nome commerciale del prodotto;
8) alle controindicazioni, le precauzioni d’uso e gli eventuali effetti indesiderati;
- gli operatori iscritti nel registro delle imprese come commercianti al dettaglio o all’ingrosso della cannabis e derivati per uso adulto devono annotare su un apposito registro, rilasciato dal competente comando del Corpo della Guardia di Finanza:
1) le quantità vendute, certificate mediante ricevuta fiscale o fattura nominativa rilasciata al cliente;
2) il fondo di magazzino rimanente;
- il mancato adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), del presente comma comporta l’applicazione delle pene previste dall’articolo 73 per cessione illecita e fatto salvo che il fatto costituisca il reato di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale e all’articolo 74 del testo unico, la vendita, l’acquisto o la detenzione di cannabis e di prodotti da essa derivati per uso adulto attraverso un esercizio commerciale non in regola con le disposizioni di cui alle lettere precedenti, sono soggetti alle sanzioni amministrative:
- la diffida;
- l’adesione a un percorso di prevenzione, di informazione e di riduzione dei rischi nell’ambito dei servizi socio-sanitari del Servizio sanitario nazionale;
- la confisca della sostanza;
- la pena pecuniaria;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- l’interdizione parziale o totale dall’esercizio dell’attività;
- la confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell’attività;
- È vietata la vendita di cannabis e dei prodotti da essa derivati ai minori di età e chiunque viola il divieto ovvero vende cannabis e derivati per uso adulto a minori di età o consente che nel proprio locale minori di età consumino cannabis o derivati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro e con l’interdizione dall’attività e/o l’applicazione delle pene di cui al medesimo articolo 73, aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a);
- Il minore di età che coltiva, riceve o detiene cannabis e prodotti da essa derivati è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 26, comma 2 bis, lettera l), punti 1), 2), 3) e 4).
- la coltivazione della cannabis è svolta dalle attività agroindustriali, anche di vendita diretta, della cannabis e derivati per uso adulto nel rispetto dei princìpi dell’attività di agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, nonché, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 ed il mancato adempimento dell’obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata fino a euro 5.000 in caso di recidiva, la temporanea interdizione dall’attività di produzione di cannabis e derivati e la confisca del prodotto dopo il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati svolto dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute;
- Viene introdotta una Imposta specifica IVA sui prodotti del mercato commerciale della cannabis con le seguenti specifiche:
- Tutti i prodotti di cannabis e derivati destinati ad uso adulto sono soggetti all’IVA con l’aliquota del 22% esigibile alla data in cui viene effettuata l’immissione nel mercato o qualsiasi tipologia di vendita;
- L’imposta con aliquota fissa viene maggiorata di un ulteriore 3 per cento, il cui gettito è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, del Servizio sanitario nazionale e delle condizioni di vita delle persone in condizioni di vita disagiate attraverso attività di previdenza e di assistenza sociale, nel momento della vendita al dettaglio al consumatore finale, ed è obbligato al pagamento dell’imposta maggiorata il soggetto che distribuisce al dettaglio il prodotto solo al consumatore finale per i prodotti nazionali ed il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea;
- Per i prodotti d’importazione e per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, all’atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione, l’imposta maggiorata del 3% è dovuta dall’importatore e viene accertata dall’ufficio delle Dogane e riscossa dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate con le modalità previste per i diritti di confine.
- Per le violazioni all’obbligo del pagamento dell’imposta sui prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.
- Per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
- L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
- L’imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.
- I prodotti di cannabis e derivati sono esenti dall’imposta specificata alla lettera q) del presente comma, quando sono:
- i prodotti da un privato e consumati dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività’ di vendita ai sensi dell’articolo 26 comma 1 bis della presente legge;
- denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
- denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
- denaturati con denaturanti speciali approvati dall’amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 21;
- impiegati per la produzione dell’olio essenziale;
- impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
- impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga cannabinoidi
- impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2 per cento in volume;
- impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, a condizione che il contenuto di cannabinoidi non sia superiore a 40mg/kg di cannabinoidi per chilogrammo di prodotto per il cioccolato e a 25 mg/kg di cannabinoidi per chilogrammi di prodotto per altre merci;
- impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
- distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
- riutilizzati dal produttore.
- piante vive ornamentali, fiorite, fiori e foglie freschi ornamentali, prodotti nel rispetto della normativa del settore florovivaistico
- semi, fibra, radici, foglie e derivati privi di cannabinoidi, tra cui anche l’olio essenziale per tutte le destinazioni d’uso espressamente previste dalla legge 242/2016 purché non comporti l’utilizzo di cannabinoidi disciplinato dal presente testo unico.
- semilavorati ancora privi di una destinazione d’uso definita, purché non ancora destinati all’immissione in commercio o destinati agli usi tassativamente previsti dalla l.242/2016 o gli usi previsti dalla l.75/2018
- Al fine di introdurre disposizioni particolari per un regime di equità sociale, le attività agroindustriali della cannabis con vendita diretta sono assoggettate ad accisa senza aliquota aggiuntiva del 3% nel momento della vendita al consumatore finale.
- La cannabis ed i derivati destinati agli esercizi di vendita al dettaglio per uso adulto devono essere accompagnati da un documento di trasporto redatto secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (allegato A)
- All’interno di attività di vendita al dettaglio di cannabis e derivati per uso adulto è possibile creare aree dedicate al consumo, che rispettino i seguenti requisiti obbligatori:
- Aerazione verificata a livello sanitario;
- Non è possibile utilizzare tabacco all’interno dell’attività;
- Non è possibile utilizzare o vendere alcol all’interno dell’attività;
- Rispetto della privacy del cliente con area separata dall’ingresso dell’attività;
- Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 2 e 3 del Regolamento UE 1151/2012 vengono introdotte per le tutte le attività commerciali della cannabis due possibili tipologie di riconoscimento per la
Produzione, la cui procedura da eseguire per ottenere il riconoscimento è assimilata a quella descritta negli articoli 4, 6, 7, 8, 10 e 12 del Decreto Ministeriale del 14/10/2013 recante disposizioni nazionali per l’attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari in materia di DOP, IGP e STG (Pubblicato nella G.U. n. 251 del 25/10/2013) e negli articoli 7 e 50 del Regolamento (UE) 1151/2012:
1) prodotti di cannabis e derivati con “Denominazione di Origine Protetta” (DOP), che identifica un prodotto originario di una specifica area geografica, ne determina la qualità e le caratteristiche ed in cui si svolgono le fasi della sua produzione;
2) prodotti di cannabis con “Indicazione Geografica Protetta” (IGP), che identifica un prodotto originario di una specifica area geografica che ne influenza la qualità, la reputazione o altre caratteristiche, ed in cui avviene almeno una delle fasi della sua produzione.
- Le operazioni necessarie alla produzione dei derivati della cannabis e dei prodotti finiti, realizzati nel rispetto della normativa alimentare HACCP per i prodotti edibili, possono essere effettuate anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi laboratori canapifici.».
Art. 6. (Uso medico/terapeutico della cannabis)
1. Il comma 2 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti pubblici o privati, altre persone giuridiche private, imprese commerciali, università e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione atta a soddisfare il fabbisogno nazionale e locale, con preferenza per i soggetti aventi sede vicina all’azienda sanitaria locale di riferimento per la fornitura. Il prodotto può essere richiesto direttamente dalle farmacie tramite moduli rilasciati dal Ministero della salute e sottoposti a controllo semestrale».
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei medicinali contenenti princìpi naturali della pianta di cannabis».
3. All’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all’allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «o di medicinali contenenti princìpi naturali derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente alla cannabis o a medicinali contenenti princìpi attivi derivati dalla medesima pianta ovvero sulla base di studi scientifici accreditati che certifichino la validità della cannabis come rimedio terapeutico, tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute possono prescrivere direttamente il medicinale richiesto a base di cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente richiedente o mettere a disposizione, dietro pagamento della prestazione, il proprio laboratorio per le analisi sanitarie del raccolto dei soggetti coltivatori di cui al comma 2-bis dell’articolo 26».
4. All’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «o per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il trasporto di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis è consentito a chiunque, purché sia in possesso di certificazione medica per l’effettuazione di terapie domiciliari».
5. Al comma 4 dell’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 14 o di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis».
Art. 7. (Effetti penali e amministrativi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano l’esecuzione e gli effetti penali e amministrativi delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 73, 75, 75-bis e 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la coltivazione, la cessione, la vendita e la detenzione di cannabis, nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui alla presente legge. A decorrere dalla medesima data sono cancellati dal casellario giudiziale i riferimenti a reati commessi nei cinquanta anni precedenti la stessa data che rientrano tra le condotte lecite ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 8. (Educazione e Prevenzione)
(Modifiche all’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Ministero dell’istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e gli Enti locali e con il dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio promuove, all’inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni di primo e secondo grado, una giornata nazionale informativa sulla riduzione del danno derivante dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’abuso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, con particolare attenzione a:
- Promuovere atteggiamenti e norme di pensiero critico fornendo supporto allo studio e al rendimento scolastico;
- Sviluppo delle capacità decisionali, comunicative e di problem solving, comprese anche capacità di autoefficacia, assertività e resistenza contro il consumo e l’abuso di sostanze;
- Metodi interattivi con lezioni altamente strutturate e lavori di gruppo;
- Distribuzione di materiale informativo di qualità scientifica.
- incoraggiare modalità di consumo meno dannose;
- educazione sui rischi e sul riconoscimento della cannabis, compreso come affrontare un’emergenza sanitaria (ad esempio come gestire una persona che soffre di paranoia o svenimento, ecc.);
- formazione su questioni di gestione del denaro e problemi legati alla dipendenza;
- educazione al diritto e alle sue implicazioni;
- informazione basata sull’evidenza volta alla prevenzione;
- sviluppo di programmi di educazione tra pari per i giovani;
- programmi di sensibilizzazione in continuo aggiornamento.
2-ter. Gli enti di ricerca, le università e le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali, attività commerciali e con i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura ed alla produzione per uso adulto, possono avviare attività e progetti di ricerca volti a stabilizzare le produzioni di cannabis e dei prodotti da essa derivati e la loro identificazione, nonché a migliorare la competitività delle imprese mediante la standardizzazione dei protocolli produttivi, la meccanizzazione e la sostenibilità ambientale.
2-quater. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l’Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l’uso dei prodotti e dei preparati di cui all’articolo 26 comma 2-bis, lettera g). Nelle more dell’adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui all’articolo 26, comma 2-bis, lettera g).».
Art. 9. (Conformazione ai Trattati Internazionali)
1. Al fine di allinearsi al preambolo della Convenzione Unica del 1961 ed alla sua ratio legis, e conformarsi agli articoli 2, comma 9, lett. e 38 (prevenzione dell’abuso di cannabis e prodotti derivati) e articolo 28, paragrafo 3 (prevenzione dell’uso improprio), all’interno del Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) è istituita l’Autorità per l’Uso Responsabile della Cannabis, con le seguenti funzioni:
a) assicurarsi che i prodotti di cannabis non medici per uso adulto siano sicuri e minimamente dannosi, riducendo al minimo l’abuso tutelando la salute e il benessere pubblico, con qualsiasi mezzo appropriato nell’ambito delle normative commerciali della cannabis e derivati;
b) promozione della ricerca sull’uso responsabile, in coordinamento con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le autorità locali competenti;
d) promozione di interventi informativi ed educativi, in coordinamento con il Ministero dell’istruzione e con le autorità locali competenti.
e) promozione di programmi sperimentali per la prevenzione, la riduzione del danno e lo sviluppo di trattamenti innovativi.
2. In collaborazione con l’Autorità per l’Uso Responsabile della cannabis è istituito un Consiglio nazionale con funzione consultiva e di monitoraggio a livello locale. Il Consiglio nazionale è composto anche da rappresentanti dell’esecutivo, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) interessate e delle associazioni dei consumatori, è convocato annualmente e la partecipazione ad esso è totalmente aperta e gratuita. Il Consiglio nazionale presenta all’Autorità per l’Uso Responsabile della Cannabis una relazione annuale sulla sua attività, inserendo eventuali proposte normative suppletive ed integrative.
3. Al fine di ottemperare all’articolo 2, paragrafo 9, lettera b. ed all’articolo 20, comma 1, lettera b, della Convenzione Unica del 1961 come ratificata nel 1972, entro il 31 marzo di ogni anno viene fornita una statistica annuale all’International Narcotic Control Board (INCB), tramite il Modulo C allegato, sulla quantità di cannabis e prodotti derivati ad uso non medico gestita nel settore legale.
4. Si provvede a mantenere nettamente separati e distinti, da un lato, i settori medico, farmaceutico e della ricerca, dall’altro l’industria della cannabis non medica per uso adulto ed i settori della canapa industriale, al fine di conformarsi all’articolo 4, lettera c) e all’articolo 28, paragrafo 1 e 2 della Convenzione Unica del 1961 come ratificata nel 1972.
Art. 10. (Relazione alle Camere)
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all’andamento delle vendite al minuto della cannabis e di prodotti da essa derivati nelle singole regioni, con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fasce di età dei consumatori;
c) al rapporto fra l’uso di cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati inconseguenza del consumo di cannabis e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle attività di educazione promosse e realizzate;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis e prodotti da essa derivati e all’incidenza di essi sull’economia di tali Stati;
f) all’eventuale persistenza del mercato clandestino di cannabis e di prodotti da essa derivati e alle relative caratteristiche.
Art. 11. (Integrazioni al Testo unico del 26/10/1995 n. 504)
(Esclusione della cannabis e derivati per uso adulto dal regime di monopolio fiscale e commerciale)
1. All’articolo 39-ter del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui il Testo unico del 26/10/1995 n. 504 dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente:
«5) non sono assimilabili alle sigarette e al tabacco da fumo e a qualsiasi altro tabacco lavorato o grezzo i prodotti del mercato commerciale della cannabis, tra cui il fiore, le resine, derivati ottenuti dal fiore, i estratti intermedi e il fitocomplesso di cannabinoidi, i derivati di altro genere, le sigarette di cannabis ed i sigari di cannabis, i concentrati con solventi, i concentrati senza solventi, i distillati con solventi, i distillati senza solventi, i derivati alimentari con l’utilizzo di fiori o resine, i derivati alimentari con l’utilizzo di solventi e qualunque altro prodotto regolato dall’articolo 26 comma 2 bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».
2. All’articolo 62-quater del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui il Testo unico del 26/10/1995 n. 504, dopo il comma 7-ter viene aggiunto il seguente:
«8) il regime di imposta per i prodotti del mercato della cannabis indicati all’articolo 39-ter, comma 5, che non rientrano nel regime fiscale della presente normativa, è fissato e regolato dall’articolo 26, comma 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».
Art. 12. (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)
- Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l’integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 1:
- al comma 2 dopo la parola “canapa” e prima della parola “delle” sono inserite le seguenti: «nonché alle attività connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile ed i prodotti da essa derivati»;
- al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all’immissione in commercio»;
- all’articolo 2:
- al comma 1, dopo la parola: « consentita » sono inserite le seguenti: « sia in forma gamica (semi) che agamica (talee) »;
- al comma 1, dopo la parola: « coltivazione » sono inserite le seguenti: « , la messa a dimora e la lavorazione », le parole: « è consentita » sono sostituite dalle seguenti: « sono consentite »
- al comma 2, le parole “Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:” sono sostituite dalle seguenti: “dalla pianta di canapa ottenuta ai sensi del comma 1 e da tutte le sue parti, di cui anche foglie e infiorescenze, è possibile realizzare:”
- al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori »;
- al comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
« g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore all’1 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione;
g-ter) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, con percentuale di THC inferiore all’1 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.»;
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L’uso della canapa, composta dall’intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l’uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. E’ istituito il codice Ateco 01.18.00 “coltivazione di canapa industriale” per l’attività di produzione di canapa in base ai dispositivi della presente legge.»;
- nella rubrica, dopo la parola: «coltivazione» sono aggiunte le seguenti: « e della lavorazione »;
- all’articolo 3:
- al comma 1, primo periodo, le parole: « semente acquistata » sono sostituite dalle seguenti: « semente o delle piante vive acquistate », al secondo periodo, dopo la parola: « semente » sono aggiunte le seguenti: « o delle piante vive » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di essere regolarmente iscritto come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonché di acquistare il materiale da riproduzione da aziende sementiere o florovivaistiche regolarmente accreditate per la vendita di materiale di riproduzione e propagazione di canapa »;
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Il coltivatore, entro dieci giorni prima dell’inizio di ogni ciclo produttivo, ha l’obbligo di trasmettere al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri:
a) i dati del proprietario del fondo e, qualora la coltivazione sia avviata da un terzo o da una società, i dati identificativi di quest’ultimo, ovvero la ragione sociale, la partita dell’imposta sul valore aggiunto, l’indirizzo della posta elettronica certificata, il numero di iscrizione alla CCIIA e il nominativo dell’amministratore della società, che deve essere in ogni caso un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale;
b) l’ubicazione del fondo agricolo interessato dalla coltura, mediante l’indicazione dei dati catastali, e la superficie occupata dalla coltura;
c) il tipo e la varietà di canapa messa a coltura, la tecnica usata per la coltivazione con la specificazione se si intende procedere alla semina o alla messa a dimora di piante vive, nonché la data dell’inizio del ciclo produttivo.
d) l’ubicazione del sito di stoccaggio dei prodotti derivati dalla canapa;
e) l’ubicazione del sito di lavorazione e l’indicazione del tipo di lavorazioni effettuate.
1-ter. Il coltivatore ha, inoltre, l’obbligo di redigere il quaderno di campagna, avvalendosi di tecnici specializzati abilitati ovvero delle associazioni di categoria, riportante:
a) i trattamenti fitosanitari effettuati;
b) il registro di carico e di scarico della canapa e dei prodotti da essa derivati. Le annotazioni di cui alla presente lettera devono essere effettuate entro sette giorni dal carico e dallo scarico della canapa e dei prodotti da essa derivati.»;
- all’articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie »;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Qualora sia accertata la violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro.
1-ter. Qualora sia accertata la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, relativo all’acquisto del materiale da riproduzione da aziende sementiere o florovivaistiche regolarmente accreditate per la vendita di materiale di riproduzione e propagazione, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro nonché al sequestro e allo smaltimento della canapa e dei prodotti da essa derivati, con oneri a carico del medesimo coltivatore, il quale deve esibire la fattura di smaltimento all’organo accertatore entro sessanta giorni dalla data dell’accertamento; in caso di mancato adempimento, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di 3.000 euro.
1-quater. Qualora sia accertata la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1-ter, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro, determinata sulla base della capacità produttiva del fondo »;
- al comma 3, dopo le parole: “in pieno campo” sono aggiunte le seguenti: «e in ambiente protetto, serra o vaso» e le parole: « tetraidrocannabinolo (THC) » sono sostituite dalla seguente: « THC »;
- al comma 4 dopo la parola “coltura” sono aggiunte le seguenti: <o di qualsiasi parte di pianta in una fase successiva alla raccolta;>
- il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all’articolo 2 possono essere disposti dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore all’1 per cento nelle coltivazioni e nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell’agricoltore, dell’operatore del comparto e del venditore del prodotto »;
- dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli di cui all’articolo 2 non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
7-ter. In caso di contenuto di THC nella canapa e nei prodotti da essa derivati superiore all’1 per cento, il coltivatore è obbligato a smaltire la canapa e i prodotti da essa derivati a sue spese alla presenza degli organi di controllo competenti.»;
- in attuazione delle note, dopo il comma 8 si aggiunge il seguente: <<9. il Mipaaf sentiti gli enti territoriali preposti che si occupano dell’ambito dei controlli sulle coltivazioni di canapa, emana apposito decreto ministeriale entro 6 mesi che definisce le specifiche metodiche di campionamento di cui al comma 4;>
- all’articolo 5, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. La canapa e i prodotti da essa derivati, valorizzabili in filiere non previste dalla presente legge, devono comunque rispettare la normativa del settore in cui verranno immesse. L’elenco non è da intendersi tassativo.
- all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore all’1 per cento;
2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, promuovono e facilitano azioni sinergiche con università ed enti di ricerca volte a migliorare la tracciabilità e il supporto tecnico alla filiera della canapa;».
- all’articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «semente acquistata» sono sostituite dalle seguenti: «semente o le piante vive acquistate»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «semente» sono aggiunte le seguenti: «e delle piante vive»;
- all’articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli enti di ricerca, le università e le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e con i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono avviare attività e progetti di ricerca volti a stabilizzare le produzioni di canapa e dei prodotti da essa derivati e la loro identificazione, nonché a migliorare la competitività delle imprese mediante la standardizzazione dei protocolli produttivi, la meccanizzazione e la sostenibilità ambientale »;
- all’articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) alla quantità di THC contenuto;
b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
c) all’eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea;
d) al numero di lotto di produzione e al Paese d’origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea;
e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.
1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l’Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l’uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis.»
2. All’articolo 14, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 6) è sostituito dal seguente:
« 6) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale all’1 per cento ».
Art. 13. (Modifiche all’articolo 187 del Codice della Strada)
Al termine dell’articolo 187 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
- viene inserito il seguente comma:
“Comma 9: Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-quater, 2-bis, 3, 5-bis, 5-ter, 6 e 6-quater del presente articolo non si applicano ai conducenti che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 2, risultino positivi unicamente al THC.
Comma 9-bis: Qualora, sulla base di elementi oggettivi, vi sia il fondato sospetto che i conducenti di cui al comma 9 si trovino in uno stato di alterazione psico-fisica, gli agenti accertatori possono procedere ad un controllo approfondito mediante l’applicazione del protocollo TSCS, che deve avvenire in conformità con le modalità e procedure stabilite negli Allegati 1A e 1B. La procedura deve essere completata prima di procedere con ulteriori disposizioni.
Comma 9-ter: Nel caso in cui, al termine delle verifiche effettuate seguendo il protocollo TSCS, i conducenti risultino in stato di alterazione tale da compromettere le capacità di guida, viene a decadere l’esenzione di cui al comma 9 e si applicano interamente le sanzioni previste dal presente articolo.”
Art. 14. (Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Chi siamo
Siamo semplici persone, siamo Associazioni per la tutela e la promozione dei Diritti Civili e del Diritto alla Salute, siamo Aziende Agricole impegnate nel recupero del nostro territorio e delle nostre pratiche agronomiche, siamo Commercianti che ogni mattina alzano la loro saracinesca per i loro clienti e per la passione per il proprio lavoro, siamo imprenditori della rinascente filiera della cannabis, siamo Artisti e Musicisti che vi fanno ballare, divertire e magari a volte pure pensare, siamo Giornalisti, siamo Medici, siamo Scienziati, siamo Atleti, siamo Nonni Genitori e Figli, siamo Membri Attivi ed Integrati della Nostra Società, siamo tutti Esseri Umani e siamo qui a difendere i nostri Diritti Fondamentali.
“Ius Cannabis”
10 Punti per Normalizzare
COLTIVAZIONE PERSONALE
5 piante femmina a persona maggiorenne, senza limiti di genetica o cannabinoidi, per un massimo di 3 persone per domicilio; le piante maschio non hanno limite numerico.
La coltivazione non deve avere scopo di lucro
POSSESSO NEL DOMICILIO
Nessun limite per il coltivatore che dimostri la coltivazione personale, mentre per il non coltivatore è necessaria e valida la prova fiscale di acquisto (scontrino).
POSSESSO IN PUBBLICO
Massimale di 15 grammi, per tutti.
Solo nel giorno dell’acquisto è valido lo scontrino per il trasporto di quantità superiori a domicilio.
ASSOCIAZIONISMO
Possibilità di creare Cannabis Social Clubs per la coltivazione condivisa tra soci tesserati.
Le associazioni saranno gestite secondo i regolamenti del Terzo Settore vigenti.
TUTELA DEL CONSUMO
Il consumo di cannabis e di suoi derivati non è soggetto a restrizioni o sanzioni, ad esclusione del consumo compiuto in luogo pubblico in presenza di minori
MERCATO E COMMERCIO
Vengono introdotte nuove normative per il commercio della cannabis, con mercato riservato ai maggiorenni in tutte le sue fasi e regolato in base a specifiche tecniche ed obblighi per le attività commerciali.
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
Eliminate tutte le sanzioni amministrative extra multa correlate al consumo personale di cannabis secondo l’articolo 75 corrente (come il ritiro del passaporto o patente).
EXPUNGEMENT PENALE
Cancellati dal Casellario Giudiziale i reati degli ultimi 50 anni ritenuti idonei ai limiti della nuova normativa.
USO MEDICO AMPLIATO
Viene potenziato il Servizio Sanitario Nazionale con una particolare attenzione ai pazienti.
NUOVI TEST AFFIDABILI
Nuovi test per verificare le abilità psicofisiche alla guida in modo oggettivo, così da tutelare la società nel complesso.
“Ius Cannabis”
10 vantaggi del Normalizzare
TUTELA CONSUMATORI
La base della normativa va a tutelare gli oltre
8 milioni di consumatori, i quali sarebbero al corrente della qualità e della provenienza della cannabis consumata, e che oggi sono esposti a repressione ingiusta per il solo uso personale.
500.000 POSTI DI LAVORO
Viene stimata la nascita potenziale di 150.000 – 500.000 posti di lavoro correlati alla cannabis ed al suo mercato, primario (vendita prodotti) e secondario (attrezzature, eventi, fiere, turismo, ecc. ecc.)
GETTITO FISCALE
Ipotizzando un prezzo medio di mercato intorno ai 10 euro al grammo, il beneficio economico per lo Stato sarebbe pari a circa
7 miliardi di euro ricavati da una tassazione al 25% su di un mercato di oltre 30 miliardi annui.
CONTRASTO ALLE MAFIE
Legalizzando si dimezzerebbe per le mafie
la liquidità proveniente dallo spaccio (oggi rappresenta circa il 50% degli incassi illeciti sugli stupefacenti) e si ridurrebbe il consenso sociale dell’accettazione della piccola criminalità.
GIUSTIZIA EFFICACE
L’effetto principale sarebbe l’alleggerimento del carico dei tribunali con un netto risparmio di tempo, avendo a disposizione una normativa chiara; oggi sono oltre 95.400 i procedimenti penali ancora pendenti.
Inoltre si potrebbe ridurre il sovraffollamento carcerario e le risorse potrebbero essere meglio impiegate sui detenuti presenti.
RISPARMIO STATALE
Viene stimato un risparmio per le spese destinate per le forze dell’ordine, magistratura e sistema carcerario pari a 541,67 milioni di euro e 228, 37 milioni di euro relativi all’ordine pubblico ed alla sicurezza, per un totale di circa 770 milioni di euro.
MAGGIORE SICUREZZA
Con la legalizzazione i contatti tra i mercati delle varie sostanze verrebbero nettamente separati e pertanto monitorati al meglio per una maggiore sicurezza collettiva.
FILIERA ITALIANA
La pianta cresce in modo produttivo nel nostro Paese, equiparabile alla produzione viti-vinicola; con il mercato commerciale si introdurrebbe un nuovo prodotto “MADE IN ITALY”, che diverrebbe presto una ricercata eccellenza internazionale d’esportazione.
SVILUPPO E RICERCA
La regolamentazione permetterebbe di poter interagire nei vari settori con la pianta, applicandone le molteplici potenzialità, sviluppando nuovi sistemi di ricerca, nuove tecnologie e prospettive mediche.
EDUCAZIONE COSCIENTE
La regolamentazione comporterebbe un controllo di qualità sul prodotto e più sicurezza per i consumatori, oltre che maggiore informazione su eventuali controindicazioni.
Alcuni Momenti Importanti della nostra Storia

Deposito al Parlamento Europeo della Carta dei Diritti
In data 9 dicembre 2015 abbiamo depositato presso il Parlamento Europeo la richiesta di avviare una Petizione inerente i Diritti dei consumatori e dei coltivatori della pianta di cannabis al fine di chiederne il riconoscimento e la tutela; questa Petizione è stata denominata dalla nostra Associazione come “Carta dei Diritti delle Persone che Utilizzano e Coltivano Cannabis”, o più brevemente “Carta dei Diritti per la Cannabis”; la risposta di accettazione è arrivata il 7 gennaio 2016.

Deposito al Ministero della Giustizia del Manifesto Collettivo
L’incontro con le Istituzioni avvenuto nella giornata di lunedi 17 giugno 2019 potrebbe aver rappresentato l’opportunità di porre le prime solide basi verso lo sviluppo di un nuovo processo socio-culturale e politico improntato verso la liberalizzazione della cannabis. All’incontro hanno partecipato il Sottosegretario Vittorio Ferraresi, il Senatore Matteo Mantero, Stefano, Lisa e Lucio di FreeWeed, Marco Canapese e Valeficent. E’ stata depositata la Relazione Costi-Benefici ed avviato il processo per la creazione di una proposta collettiva.

Deposito al Senato della Repubblica del Manifesto Collettivo
La proposta depositata dal Senatore Mantero il 24 settembre 2019 è stata redatta da una serie di associazioni e negozianti del settore che si sono raccolti nel comitato “Manifesto per la cannabis libera”. L’iniziativa è stata affiancata anche da circa 36mila firme di supporto, raccolte online.

Deposito alla Camera dei Deputati del Manifesto Collettivo
Il lavoro politico e sociale collettivo, sviluppato e promosso da oltre 350 realtà operative e sostenuto da oltre 109.000 sottoscrizioni viene rilanciato alla Camera dei Deputati. “Sono lieto di essere il primo firmatario di questa proposta presentata dalla Società Civile e condivisa da molti miei colleghi, di diversi schieramenti. Credo che rappresenti un segnale forte che la politica deve recepire” questa la dichiarazione del Deputato Michele Sodano per annunciare la Conferenza trasmessa in diretta dalla Camera Web TV il 20 aprile 2021, alla quale hanno partecipato numerosi esponenti della politica parlamentare insieme ad alcuni rappresentanti della Società Civile.

LE NOSTRE MOTIVAZIONI Un passo avanti necessario

Le nostre motivazioni
Cambiamo per migliorare.
- E’ inconcepibile nel 2022 essere ancora soggetti ad una legge del 1990, il rinomato Testo Unico sugli Stupefacenti, varata in un clima sociale completamente differente rispetto a quello odierno: I diritti dei consumatori e dei cittadini non possono essere più negati.
- I dati ci dicono che il sistema strutturalmente non funziona: le sanzioni amministrative applicate riguardano ogni anno circa il 40% dei segnalati, percentuale in continuo aumento; la segnalazione al prefetto è dunque principalmente sanzionatoria, senza eradicare il fenomeno o affrontarlo.
- La repressione colpisce per quasi l’80% i consumatori di cannabinoidi, che risultano in aumento nonostante le politiche proibizioniste, evidentemente inefficaci sia nel fermare il consumo sia nel combattere la criminalità, che con l’aumento dei consumatori aumenta il suo mercato.
Il Proibizionismo ha fallito.
Il Proibizionismo ha fallito il suo scopo ed è fallito nel suo metodo, come testimoniato anche dal rapporto internazionale della Global Commision On Drug Policy del 2014.
Contrastiamo la criminalità.
Prendendo dei dati medi, al ribasso, in modo da avere una stima efficace, risultano 3.840.000.000 euro annui “in nero” che finiscono direttamente nelle casse della criminalità narcomafiosa per colpa di mancanze normative dello Stato Italiano.
Proteggiamo le persone.
Sono comunque migliaia i cittadini che decidono di coltivare per soddisfare il proprio fabbisogno senza rivolgersi alle narcomafie, dai pazienti che ne fanno uso per le proprie patologie abbandonati senza terapia ai semplici consumatori, padri e madri di famiglia, che si rilassano dopo il lavoro o nel weekend, e vengono considerati potenziali criminali: questo è semplicemente ingiusto ed intollerabile.
LE NOSTRE MOTIVAZIONI
Un passo avanti collettivo.
Si parla spesso di sicurezza pubblica: la regolamentazione della cannabis sarebbe importante anche per i non consumatori, in quanto le Forze dell’Ordine potrebbero concentrarsi sul controllo del traffico illecito reale, andando a colpire davvero i grandi trafficanti, con un netto risparmio di fondi pubblici e con un reale vantaggio per la sicurezza, investendo nel sociale e nell’educazione all’uso, in linea con gli altri Paesi del mondo ; ad oggi infatti, nonostante venga investito oltre 1 milione di euro in sicurezza, si riesce a fermare solo il 5% del mercato illegale e la maggioranza delle operazioni interessa comunque condotte di consumo personale, che hanno un pericolo sociale irrilevante. Le stesse condotte che, purtroppo, rappresentano anche il fulcro e l’alimentatore di tutto il meccanismo giudiziario, dall’attività forense fino ad arrivare al sistema carcerario, muovendo somme di denaro inimmaginabili, che potrebbero essere notevolmente ridotte e reinvestite nel sociale, nella regolamentazione e nell’educazione all’uso responsabile e consapevole, in linea con altri Paesi dell’Unione Europea e del mondo.
CONOSCERE PER REAGIRE
La Proibizione di oggi
Oggi la cannabis è illegale in Italia, ma soggetta ad autorizzazione per uso medico. Ciò interessa consumatori, Stato, Criminalità e Multinazionali Farmaceutiche. Questa situazione porta enormi vantaggi per due parti in causa, mentre penalizza le altre due. Consumatori e Stato vengono penalizzati, i primi puniti ed il secondo perdendo fondi ed intasando burocrazia e carceri, mentre la Criminalità incassa miliardi di euro e le Multinazionali fatturano milioni di dollari.
Nel nostro Stato se si acquista Cannabis, per qualunque uso, dal mercato nero (quindi alimentandolo) si è sanzionabili solo amministrativamente mentre se si coltiva per uso personale (quindi contrastando la criminalità) si viene sanzionati penalmente rischiando fino a 6 anni di reclusione; questa legge incita il consumatore a rivolgersi al mercato nero, favorendo le narcomafie, creando un paradosso sociale incomprensibile e la conseguente paura di un procedimento penale spinge oltre 5 milioni di consumatori sul mercato illegale, alimentando un business da decine di miliardi l’anno, che secondo le relazioni europee rappresenta la quota più ampia del traffico illecito.
Fino a quando la coltivazione personale ed il relativo mercato normato saranno mantenuti come condotta punibile, i semplici consumatori continueranno a riversarsi sul mercato nero, alimentando il traffico illecito di tutte le sostanze ed ogni altra attività illegale connessa. Una effettiva regolamentazione della tematica, invece, permetterebbe di sottrarre alle organizzazioni criminali capitali enormi, contrastandole ed indebolendole notevolmente.
Dunque per lo Stato il vantaggio di rendere legale la cannabis sarebbe enorme, ma viene frenato dal forte potere contrattuale delle Multinazionali Farmaceutiche, uniche detentrici del mercato ad uso medico e delle conseguenti importazioni di cannabis “autorizzata” in Italia.
Gli ultimi Report internazionali parlano di un mercato medico potenziale di oltre 7 miliardi di euro nel nostro Paese. Gli stessi report parlano di un eventuale discesa delle proiezioni qualora venisse legalizzata la cannabis per tutti gli usi (uso adulto).
E’ evidente che il proibizionismo attuale ha uno stampo farmacoligopolistico senza alcuna valenza sanitaria o sociale.
CONOSCERE PER COMPRENDERE
Approfondimento sull’uso medico attuale
L’apertura in Italia al controllo farmaceutico ha già dato e darà certamente floride prospettive per eventuali investitori, come dimostrato dall’odierno mercato medico, ma si tratta purtroppo evidentemente di un mercato speculativo basato sul concetto di farmacoligopolio, dove la coltivazione è relegata ad aziende autorizzate dal Ministero come l’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze o aziende farmaceutiche estere, ed in futuro chissà anche italiane, e la distribuzione nelle mani esclusive delle farmacie, creando appunto un mercato perfetto avente come scusante la copertura terapeutica, lasciando però punibile il paziente che volesse replicare lo stesso prodotto, se non migliore, tramite una piccola coltivazione domestica, o che fosse colto senza prescrizione nella sua terapia personale o fuori dai bassissimi limiti autorizzati di possesso, facendolo ricadere nel temuto DPR 309/90, il Testo Unico sugli Stupefacenti.
Questo a dimostrazione che il mercato farmaceutico odierno non è nient’altro che una mera speculazione sulla pelle incosciente dei pazienti, tra l’altro finanziata dagli stessi fondi forniti dai cittadini che verranno poi perseguiti per una legge mal concepita. Prima di tutto devono essere garantiti i diritti basilari, per tutti.
Siamo coscienti che sicuramente occorrerà sviluppare quanto prima comunque un migliore rifornimento a livello sanitario per chi necessita urgentemente della cannabis a livello medico, e sono già in atto pressioni per l’aumento delle importazioni e delle produzioni nazionali, ma questo non deve allontanare dalla possibilità di risolvere direttamente il presunto problema delle forniture attuando una riforma normativa che svincoli la cannabis come pianta officinale.
La standardizzazione del fiore fatta oggi a livello farmaceutico non rispecchia le esigenze dei pazienti che hanno bisogno di più scelta e prezzi sostenibili che spesso solo l’autoproduzione o un libero mercato possono garantire; la gammatura è necessaria per poche rare patologie ma non è necessaria su un prodotto di qualità mentre i controlli basilari su muffe e batteri e le analisi dei cannabinoidi, che ne creano ora la discriminante di uso medico, potrebbero essere comunque effettuati da laboratori accreditati quando sarà libera la condotta.
La possibilità di coltivare diverse genetiche permetterebbe, oltre ad un reale accesso alla libertà di cura per tutti, anche di soddisfare al meglio il proprio bisogno terapeutico tramite un uso corretto nella posologia e nella tipologia senza sottostare a logiche commerciali o economiche.
Questo passaggio favorirebbe la ricerca scientifica e lo studio delle terapie a base di cannabis, mettendo il paziente al centro del sistema sanitario, come dovrebbe essere. I medici sarebbero liberi dagli inutili vincoli attuali e potrebbero applicarsi al meglio nella valorizzazione della pianta nei suoi molteplici campi applicativi a livello terapeutico. Il paziente, qualunque sia la sua patologia, avrebbe soprattutto finalmente libero e facile accesso al prodotto, con una vera ed effettiva libertà di scelta del percorso di cura, fattore fondamentale per una crescita sociale culturale.
CONOSCERE PER RAGIONARE
Approfondimento sulla cannabis “light”
Confrontandoci con diverse aziende e realtà operative nel già attivo e radicato settore della canapa definita ad uso industriale, con tenore di THC entro i limiti della legge 242/2016, è opinione condivisa che sia importante una modifica normativa alla legge 242/2016 in modo che si permetta il cosiddetto consumo umano, attestando che sia ammesso regolarmente ogni prodotto contenente THC in misura inferiore allo 0,6%, come da Sentenza della Corte di Cassazione, III sezione Penale, e che si autorizzino, tramite un emendamento alla normativa, gli agricoltori italiani a coltivare qualsiasi tipologia di semente purché il raccolto rimanga sotto la soglia dello 0,6% certificata tramite analisi specifiche, in modo da rendere competitivo il mercato nostrano oggi soggetto ad una forte importazione da Paesi dove è possibile coltivare e lavorare prodotti industriali fino all’1% di THC, come nella vicina Svizzera.
Volendo e potendo introdurre queste due discriminanti determinanti si andrebbe certamente a dare una netta spinta all’evoluzione del settore; purtroppo razionalizzando insieme abbiamo notato che entrambi i proponimenti presentano delle grosse incongruenze a livello di introduzione all’interno della sola normativa 242 del 2016.
Infatti la possibilità di consumo umano non potrebbe essere introdotta se non andando a toccare almeno il codice della strada nel suo articolo 187 e qualche articolo del Testo Unico sugli Stupefacenti, altrimenti si lascerebbe il consumatore esposto alla giostra degli eventi (dato che spesso può risultare nelle urine il consumo anche di “canapa legale”), dalle perquisizioni personali al sequestro della patente e perfino del veicolo, fino al conseguente preventivo sequestro del prodotto e conseguente danno economico e morale.
Inoltre la certificazione della semente è una semplice tutela preventiva che lo Stato Italiano attua per poter controllare maggiormente le coltivazioni ed anche tutelare l’agricoltore, in quanto la normativa 242/2016 prevede che se un raccolto dovesse superare, alla prova delle analisi, la soglia dello 0,6% di THC, nel caso in cui l’agricoltore abbia impiegato sementi certificate, dimostrando con cartellino e fattura, quest’ultimo non sarà in nessun caso soggetto a conseguenze penali ma solo alla eventuale perdita del raccolto: questa situazione non si può risolvere eliminando semplicemente la dicitura “semente certificata” dalla normativa 242/16 in quanto si andrebbe a creare una sorta di implicita depenalizzazione di tutte le coltivazioni che, all’esito dei controlli, superino la soglia limite di 0,6% (quindi praticamente tutta la cannabis), senza appunto conseguenze penali, in pratica legalizzando implicitamente.
Non è dunque possibile ovviare a questi problemi senza andare ad intaccare la legge principale, il DPR 309/90, di cui la coltivazione di piante ricavate da sementi certificate dall’Unione Europea descritte nella 242/2016 rappresenta un’eccezione.

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Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board
