La Suprema Corte di Cassazione conferma l’incostituzionalità dell’impianto della Legge Fini-Giovanardi

Fondamentale decisione delle SS.UU. che conferma come l’impianto della L. 49/2006 fosse del tutto incostituzionale.

 

Numero Registro Generale: 11656/2014
Ricorrente: De Costanzo

Se, a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, del d.l. n. 272 del 2005, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 2014, debbono ritenersi penalmente rilevanti le condotte che, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di detta legge e fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore del d. P.R. n. 309 del 1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006.

Inserito il:27/02/2015

Riferimenti Normativi:D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 2, 13, 14, 73; legge 21/02/2006, n. 49, artt. 4-bis, 4-vicies-ter; decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, conv. dalla legge 16/05/2014, n. 79

Udienza del: 26/02/2015
Relatore: R. M. Blaiotta

Soluzione: Negativa. La Corte ha altresì chiarito che i medicinali (come il nandrolone, oggetto della fattispecie in esame) compresi nella Tabella V introdotta della novella del 2014 sono sanzionati ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto contengano i principi attivi di cui alle Tabelle da I a IV.

Ordinanza di rimessione: 50055/2014
Numero Registro Generale: 48107/2013
Ricorrente: Sebbar El Mostafa

Se l’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, quando gli stessi costituiscono reati-satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.

Inserito il:27/02/2015

Riferimenti Normativi:Cost. Cost. art. 136; legge 14 marzo 1953, n. 87, art. 30; cod. proc. pen., art. 609; cod. pen., art. 81; d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, art. 73.
Udienza del: 26/02/2015

Relatore: M. Fumo
Soluzione: Affermativa
Ordinanza di rimessione: 53157/2014

Numero Registro Generale: 22621/2014
Ricorrente: Jazouli

A) se per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in relazione alle droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di “patteggiamento” sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile;

B) se sia rilevabile d’ufficio, nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione d’incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso.

Inserito il:27/02/2015

Riferimenti Normativi:Cod. proc pen., artt. 444, 606, 609; d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, art. 73.

Udienza del: 26/02/2015
Relatore: G. Fidelbo
Soluzione: 1) Affermativa 2) Affermativa

Ordinanza di rimessione 671/2015

 

Fonte: Cassazione.net

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