La Proposta (Light) di modifica del DPR 309/90 presentata al Senato dal Movimento 5 Stelle

Diciamo che per un attimo ci avevamo creduto tutti.

E forse ci crediamo ancora, fino a quando gli esponenti del partito non effettueranno dichiarazioni chiarificatrici.

Oggi è stato presentato al Senato un disegno di legge a prima firma Matteo Mantero del Movimento 5 Stelle, che nelle prime righe e soprattutto sulla stampa nazionale è stato presentato come una “liberalizzazione della cannabis”.

Ebbene, chiariamo subito che qualsiasi condotta inserita in questo disegno di legge, a nostro avviso da una prima interpretazione (perchè è scritto in modo talmente confusionario da risultare di difficile analisi) che speriamo sia smentita, riguarda solo ed esclusivamente piante di cannabis inserite nell’elenco delle piante autorizzate dalla normativa europea e dalla 242/2016 ossia provenienti da piante ricavata da sementi certificate dall’Unione Europea.

Ecco il trafiletto in cui maggiormente si intuisce questa situazione:

Dunque appare chiaro che ci si stia riferendo alle piante certificate autorizzate già da tempo ed a nient’altro, purtroppo.

Lo stesso dubbio (certezza) che viene leggendo il testo integrale, che riportiamo di seguito, nel quale non si fa assolutamente menzione dell’eventuale ovvio mercato libero della cannabis tutta (se ci si stesse riferendo alla libera coltivazione di tutte le varietà senza limiti di THC) ed anzi si menziona un eventuale innalzamento del limite attuale da 0,6% a 1% ma sempre riferendosi alle piante autorizzate e coltivabili nell’Unione Europea.

Inoltre aggiungiamo che, pur cercando di ispirarsi alla Proposta di Legge Collettiva redatta e sottoscritta da centinaia di attivisti e realtà territoriali, questa proposta non chiarisce molti punti focali e soprattutto, se riferita solo a piante già autorizzate, risulta multo limitativa ed incompleta persino solo su quel tema, in quanto non espone come si andrebbe ad autorizzare e permettere chiaramente il consumo umano della sostanza (data la rilevanza nelle urine ed il grande rischio di un positivo durante gli esami sul posto di lavoro o alla guida dei veicoli)

 

Qui il link per la proposta di legge depositata al Senato: LINK

 

DDL di iniziativa del Sen. Mantero

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della
lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati

RELAZIONE

In Italia, a partire dalla fine degli anni ’80, è stata resa più stringente e
punitiva la normativa applicabile non solo al commercio illecito, ma anche
al consumo personale di droga, prescindendo da qualunque valutazione
sulla diversa pericolosità sociale e sanitaria delle droghe, oggetto di una
complicata e sempre controversa classificazione giuridica.
A livello extraparlamentare nel 1993, è stato approvato un referendum
popolare abrogativo che ha mitigato l’impianto sanzionatorio introdotto
dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Nel 2014, la sentenza della Corte costituzionale n. 32 dichiarando
l’illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto
legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2006, n. 59, cosiddetta legge Fini-Giovanardi, ha cancellato
l’equiparazione tra le cosiddette droghe leggere, quali l’hashish e la
marijuana, e quelle pesanti, come l’eroina e in genere gli oppiacei, la
cocaina, le anfetamine e gli allucinogeni.
Purtroppo, oggi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale le
organizzazioni criminali controllano la produzione delle materie prime e
nei Paesi consumatori, a livello politico-normativo, non si è riusciti a
trovare il modo per arginare i profitti dei trasformatori e degli intermediari
che in Italia sono rappresentati in primo luogo dalla criminalità di stampo
mafioso, né, tanto meno, si è riusciti ad arginare la diffusione delle droghe
proibite.
L’adozione di un modello di repressione indifferenziata, che proibisce allo
stesso modo tutte le sostanze, e punisce in modo analogo o identico tutti i
consumatori, ha accresciuto in modo straordinario i costi e quindi ha
aggravato l’inefficienza delle legislazioni proibizioniste.
La stessa Direzione nazionale antimafia (DNA), nella relazione annuale
afferente l’annualità 2017, ha affermato che “sembra coerente l’adozione
di una rigorosa e chiara politica di legalizzazione della vendita della
cannabis, accompagnata da una parallela azione a livello internazionale e
in particolare europeo, che consenta la creazione, in prospettiva, di una

più ampia aerea in cui il fenomeno sia regolato in modo omogeneo». La
Dna si è quindi pronunciata «favorevole alla legalizzazione prendendo
atto sulla base di numeri, fatti, indagini e processi in nostro possesso del
fallimento delle politiche proibizioniste». «Questo Ufficio, conferma, –
prosegue ancora la Dna – anche alla luce delle nuove questioni esaminate
e dei nuovi dati pervenuti, la necessità di concentrare le risorse dello
Stato sulla repressione di fenomeni più gravi ed allarmanti del traffico di
droghe leggere». Il mercato degli stupefacenti – spiega la relazione – è
sostanzialmente stabile per quanto riguarda eroina e cocaina mentre
continua ad essere in ascesa il giro d’affari della cannabis e delle droghe
sintetiche. Nel mondo il business complessivo del narcotraffico secondo le
stime si attesta a 560 miliardi di euro l’anno. In Italia è stimato in circa 30
miliardi di euro, pari a circa il 2% del Pil nazionale. Numeri che, secondo
la Dna «confermano che la partita del contrasto al narcotraffico rimane
decisiva».
Già nella relazione afferente l’annualità 2016, la DNA aveva denunciato
apertamente, a proposito dell’azione di contrasto della diffusione dei
derivati della cannabis, « il totale fallimento dell’azione repressiva » e « la
letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di
più la diffusione dei cannabinoidi », evidenziando come il dirottare
ulteriori risorse su questo fronte avrebbe ridotto l’efficacia dell’azione
repressiva su « emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate
da criminalità di tipo mafioso, estorsioni, traffico di essere umani e di
rifiuti, corruzione eccetera » e sul « contrasto al traffico delle (letali)
droghe “pesanti” ».
In questo quadro fattuale, è proprio la DNA a proporre politiche di
depenalizzazione che potrebbero dare buoni risultati «in termini di
deflazione del carico giudiziario, di liberazione di risorse disponibili delle
forze dell’ordine e magistratura per il contrasto di altri fenomeni
criminali e, infine, di prosciugamento di un mercato che, almeno in parte,
è di appannaggio di associazioni criminali agguerrite ».
Questo approccio pragmatico, prima di ogni altra valutazione teorica o di
principio sulla natura, sui fini o sui limiti delle legislazioni proibizioniste,
oltre a ispirare le considerazioni della DNA, è stato alla base della
modifica della legislazione sulle droghe leggere anche negli Stati Uniti
d’America (USA), dove è cresciuto rapidamente il numero degli Stati che
hanno legalizzato la produzione e la vendita della marijuana per uso

ricreativo, quali il Colorado, Washington, Oregon e Alaska e il distretto di
Columbia.
Anche in Europa, oltre all’esperienza a tutti nota di Amsterdam,
recentemente anche la Spagna, ha visto la progressiva registrazione dei
cosiddetti “Cannabis Club” che a differenza dei famosi “coffeeshop” di
Amsterdam e ai “dispensari statunitensi” (in cui chiunque può entrare),
sono accessibili solo ai propri membri del club, soci tesserati ad una legale
associazione di fumatori. I Cannabis Club operano infatti come
associazioni private e non come normali negozi aperti al pubblico. I
membri di questi club possono garantire su altre persone interessate a
partecipare, a patto che i nuovi associati risiedano nel Paese del club ed
abbiano compiuto 18 anni. La maggior parte dei club si approvvigionano
da coltivazioni private, destinate ai soli membri dell’associazione. Ogni
membro, a sua volta, può intervenire per definire la gestione del club e
decidere cosa e come coltivare. In questo modo i tesserati hanno accesso
ad un prodotto vario e di qualità. Nei Cannabis Club l’erba non viene
venduta, in quanto sarebbe ritenuto un reato, ma viene distribuita tra i vari
membri, a cui viene richiesta una quota per il mantenimento
dell’associazione. In questo modo, tutti gli associati possono ricevere
gratuitamente la loro quantità di cannabis.
Esattamente come negli USA, anche in Europa i politici stanno cambiando
il loro approccio verso la Cannabis e l’Italia non può essere da meno.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che la legalizzazione della
cannabis in Italia, consentirebbe un risparmio dei costi legati alla
repressione penale del fenomeno e riassorbirebbe buona parte dei profitti
criminali del mercato nero. Inoltre, consentire l’autoproduzione di
cannabis così come pure regolamentarne la produzione e la vendita
di infiorescenze della cosiddetta “light” e consentirne l’utilizzo a scopo
ricreativo, costituirebbe una importante tutela della salute pubblica, in
quanto si sposterebbe il consumo di cannabis, dal mercato illegale di
prodotti potenzialmente nocivi per la salute, verso prodotti invece coltivati
con rispetto per la salute dell’utilizzatore.
D’altra parte, proprio l’esperienza degli Stati che hanno regolamentato in
forma legale il mercato della marijuana dimostra che il numero dei
consumatori non è affatto cresciuto, né è aumentato l’impatto sociale e
sanitario direttamente o indirettamente connesso al consumo. A crescere
sono stati solo il reddito legale e il gettito fiscale del mercato legalizzato.

In un tale contesto giuridico fattuale, la presente proposta di legge si
compone di 9 articoli ed è volta a:
– consentire, a determinate condizioni, la coltivazione della cannabis, in
forma individuale o associata;
– prevedere la liceità della detenzione di cannabis entro determinate
quantità;
– disciplinare le condotte illecite prevedendo una differenziazione di pena
in relazione alla tipologia delle sostanze (droghe pesanti, droghe leggere).
L’articolo 1 (Coltivazione in forma personale e associata di cannabis),
al comma 1, intervenendo sull’articolo 26 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di seguito « testo unico »,
inserisce la coltivazione in forma personale e associata di cannabis tra le
fattispecie lecite, come condotta non sottoposta ad alcun regime
autorizzatorio. In sostanza attraverso l’introduzione di quest’articolo: 1) si
legalizza la coltivazione della cannabis a scopi cosiddetti ricreativi (e la
conseguente detenzione del prodotto da essa ottenuto) a determinate
condizioni ed entro precisi limiti, concernenti sia i requisiti soggettivi
(persone maggiorenni), sia i quantitativi ammissibili (tre piante di sesso
femminile); 2) si consente, altresì, la coltivazione in forma associata,
attraverso enti senza fini di lucro, sul modello dei cannabis social club
spagnoli cui possono associarsi solo persone maggiorenni e residenti in
Italia, in numero non superiore a trenta. È possibile associarsi a uno solo di
questi enti, pena la cancellazione d’ufficio da tutti quelli cui il soggetto
risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi per i
cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. È
stabilito che non possono far parte degli organi direttivi coloro che siano
stati condannati, in maniera definitiva, per alcuni reati di maggiore
pericolosità sociale (associazione di tipo mafioso, commercio illecito di
precursori di droghe e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope). Per quanto concerne i termini di avvio
della condotta (coltivazione e conseguente detenzione), essa può essere
effettuata, per la coltivazione individuale, dal giorno successivo all’invio
della comunicazione all’ufficio della Prefettura territorialmente
competente; per la coltivazione in forma associata, invece, decorsi tre mesi
dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio
della Prefettura territorialmente competente si sia pronunciato in senso
negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Restano

comunque sanzionabili le condotte, anche se aventi ad oggetto quantitativi
di sostanza inferiori ai limiti indicati, che integrano le previsioni
dell’articolo 73 del testo unico. Questa disposizione, unitamente a quelle di
cui all’articolo 30-bis (detenzione personale) – introdotto dall’articolo 2 –
e all’articolo 73, comma 3-bis (cessione gratuita), dello stesso testo unico
– introdotto dall’articolo 3 –, definisce indirettamente specifici princìpi
volti a disciplinare l’uso personale e le condotte ad esso prodromiche,
stabilendo i « confini quantitativi » della coltivazione e della detenzione
consentite e di pratiche di gruppo (tipicamente, il « passaggio » dello
spinello) non punibili. Al comma 2 del medesimo articolo, al fine di
garantire la riservatezza dei dati personali, per poter effettuare la
coltivazione di cannabis, disciplinata dal comma 1, si inserisce gli stessi
tra i cosiddetti dati sensibili, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003.
L’articolo 2 (Detenzione personale di cannabis) inserisce la disciplina
della detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati nel
titolo III del testo unico, concernente alcune tipologie di condotte lecite. In
sostanza si capovolge l’impostazione vigente, per consentire alle persone
maggiorenni la detenzione di una piccola quantità di cannabis (5 grammi
innalzabili a 15 grammi in privato domicilio), non subordinata ad alcun
regime autorizzatorio. Restano, comunque, sanzionabili le condotte, anche
se aventi ad oggetto la cannabis in quantità inferiori ai limiti stabiliti, per le
fattispecie previste dall’articolo 73 (ad esempio, il piccolo spaccio). In
sostanza, come già detto, si introducono specifici princìpi volti a
disciplinare l’uso personale, sancendone la piena legalizzazione. Si
disciplina, inoltre, la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da
essa ottenuti per finalità terapeutiche (non di prodotti medicinali
contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis, su cui già esiste una
specifica disciplina), anche in deroga ai limiti previsti al comma 1
dell’articolo 30-bis, introdotto dall’articolo 2 in esame, previa prescrizione
medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella
prescrizione medesima. Si stabilisce, infine, un principio generale di
esclusione dell’assunzione (fumo) di prodotti derivati dalla cannabis in
luoghi pubblici, aperti al pubblico e in ambienti di lavoro, pubblici e
privati.

L’articolo 3 (Condotte non punibili e fatti di lieve entità), modificando
l’articolo 73 del testo unico, al comma 1: la lettera a) sancisce la non
punibilità della cessione gratuita di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti
a determinate condizioni ed entro specifici limiti. In sostanza si
depenalizza la cessione gratuita a una persona maggiorenne (e comunque
la cessione che avvenga tra soggetti minori) di una modica quantità di
cannabis inferiore ad un grammo e dei prodotti da essa derivati destinati al
consumo personale e comunque nel limite massimo previsto per la
detenzione personale consentita, purché la stessa risulti coltivata in forma
personale e associata nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo
1, in quanto tale quantità si ritiene presuntivamente preordinata al
consumo personale. Tale previsione, unitamente a quella di cui all’articolo
30-bis (detenzione personale), introduce un limite quantitativo entro il
quale le condotte si considerano di per sé rientranti, salvo prova contraria,
nell’ambito del consumo individuale o collettivo; la lettera b) riformula la
disciplina dei reati di lieve entità, adeguandola alla ripristinata distinzione
tra droghe leggere e droghe pesanti, a seguito della pronuncia della Corte
costituzionale (Sentenza n. 32 del 2014), al fine di ovviare all’irrazionale
equiparazione del trattamento sanzionatorio per fatti illeciti di lieve entità,
a prescindere dalla tipologia di sostanza.
L’articolo 4 (Illeciti amministrativi), modificando l’articolo 75 del testo
unico, al comma 1: la lettera a) esclude la sanzionabilità amministrativa ai
sensi del comma 1 dello stesso articolo 75 (ad esempio sospensione della
patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto) delle
condotte ivi indicate, finalizzate all’uso personale dei derivati della
cannabis ovvero riguardanti, altresì, le sostanze inserite nella tabella IV del
testo unico. La lettera b), sancisce che alle condotte di cui al comma 1 del
medesimo articolo 75 (compresa, in questo caso, la coltivazione), aventi ad
oggetto la cannabis e i prodotti da essa derivati, si attribuisce una rilevanza
di illecito amministrativo, e si prevede l’applicazione di una sanzione
pecuniaria, solo nel caso in cui avvengano in violazione dei limiti e delle
modalità prescritti in tema di detenzione e coltivazione consentite, da parte
di una persona maggiorenne (pagamento di una somma da 100 a 1.000
euro, in proporzione alla gravità della violazione commessa). Le sanzioni
sono accresciute sensibilmente (quintuplicate) nel caso di violazione delle
norme in materia di coltivazione in forma associata. Tale disposizione,
sostituendo il vigente comma 1-bis dell’articolo 75, sopprime il

riferimento al necessario accertamento della destinazione delle sostanze a
un uso esclusivamente personale, che si considera invece presunto, salvo
che non sia accertata una condotta rientrante nelle previsioni dell’articolo
73 (cioè la coltivazione, importazione, detenzione a fini di spaccio).
L’articolo 5 (Liceità della coltivazione e vendita) intende ampliare il
campo di applicazione della legge 242 del 2016 “Disposizioni per la
promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”
integrando l’art. 2 comma 2 con due ulteriori lettere: le infiorescenze
fresche ed essiccate per uso alimentare (lett. h) e il materiale destinato alla
distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico
ed aromatizzante (lett. i), prevedendo altresì che la percentuale di thc in
essi contenuta sia inferiore all’1% e siano garantiti gli standard di qualità
relativi alla produzione e conservazione. Viene inoltre introdotto un
ulteriore comma alla norma prevedendo che sull’etichetta della confezioni
di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del
materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di
terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debba necessariamente
essere indicata: a) la quantità di thc contenuta la quale deve essere
inferiore all’1%; b) l’ammontare dei principi attivi; c) l’assenza di metalli
pesanti; d) l’origine di provenienza della coltivazione. Si vuole inoltre
apportare un’ulteriore modifica al Testo unico del decreto del presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituendo il numero 6, lettera a)
del comma 1, dell’articolo 14 e prevedendo anche la cannabis, compresi i
prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo
superiore all’1%, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per
semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per
effetto farmacologico.
L’articolo 6 (Destinazione delle risorse finanziarie) stabilisce: al comma
1, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla
violazione dei limiti e delle modalità previsti per la coltivazione e per la
detenzione di cannabis, in forma personale o associata, siano interamente
destinati a interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e
riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a
consumatori di droghe e a tossicodipendenti.

L’articolo 7 (Relazione alle Camere): al comma 1, impegna il Presidente
del Consiglio dei ministri a presentare alle Camere, dall’anno successivo a
quello di entrata in vigore della legge, una relazione annuale sullo stato di
attuazione della stessa legge e sui suoi effetti, fissando alcuni parametri di
valutazione legati al consumo e alle sue caratteristiche, al rapporto tra
consumo di droghe leggere e altre droghe, all’eventuale persistenza del
mercato clandestino della cannabis, nonché all’utilizzo delle risorse
finanziarie derivanti dalla legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati.
Tale relazione annuale è unificata a quella sullo stato generale della
diffusione delle droghe e del relativo consumo in Italia, oggi prevista
dall’articolo 131 del testo unico, che viene abrogato dal comma 2.
L’articolo 9 (Rideterminazione delle pene) prevede che il giudice
dell’esecuzione, con proprio decreto, anche d’ufficio, ridetermini
automaticamente – riducendole di due terzi – le pene irrogate per i reati di
cui all’articolo 73 del testo unico in applicazione delle norme della legge
Fini-Giovanardi dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale.
L’articolo 9 (Entrata in vigore) disciplina l’entrata in vigore delle
disposizioni, prevedendo una gradualità temporale nell’entrata a regime
delle modifiche introdotte al testo unico e alla legge n. 907 del 1942. In
particolare, entrano in vigore: a) subito dopo la pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale della legge, le norme di riforma del sistema sanzionatorio, quelle
relative alla detenzione consentita di cannabis e dei prodotti da essa
derivati, e sulla rideterminazione delle pene; b) novanta giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge, quelle relative alla
coltivazione consentita, in forma personale e associata; c) un anno dopo la
data di entrata in vigore della legge, le norme relative all’obbligo di invio
alle Camere della relazione sullo stato di attuazione del provvedimento e
sui suoi effetti.

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PROPOSTA DI LEGGE

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ART. 1.

(Coltivazione in forma personale
e associata di cannabis)

1. All’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della
cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del
presente articolo »;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e
27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite
a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante
di cannabis di sesso femminile nel limite di tre e del prodotto da esse
ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo
precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido,
una comunicazione all’ufficio della Prefettura territorialmente competente,
recante l’indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende
effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere
effettuate dal giorno successivo alla data di invio della medesima
comunicazione.
1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi
del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al
comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale
fine il responsabile legale invia una comunicazione all’ufficio della
Prefettura territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis,
allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia
dell’atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre
alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l’assenza di fini di
lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l’elenco degli associati,

che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non
superiore a trenta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non
possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i
reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del
presente testo unico. Ai fini del corretto esercizio in forma associata delle
attività di cui alla presente legge, l’elenco degli associati deve essere
aggiornato e comunicato per iscritto alla Prefettura territorialmente
competente ogni sei mesi. Non è consentito associarsi a più di un ente che
abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del
presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente
comporta la cancellazione d’ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta
iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui
al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento
della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono
essere effettuate decorso il termine di tre mesi dalla data di invio della
comunicazione, senza che il competente ufficio della Prefettura
territorialmente competente si sia pronunciato in senso negativo sulla
sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al
presente comma non si applica l’articolo 79 ».
2. All’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo la parola: « sindacale, » sono inserite le seguenti: « i dati contenuti
nelle comunicazioni di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, ».

ART. 2.

(Detenzione personale di cannabis).

1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo
modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

« CAPO I-bis.
DELLA DETENZIONE

ART. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). – 1. Al di fuori dei
casi di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo
quanto stabilito dall’articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione
personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non
superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è
aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da
essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa
prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato
nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: la
dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a
base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare,
altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l’ha rilasciata.
3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o
aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
4. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « coltivazione e
produzione, » sono inserite le seguenti: « alla detenzione,».

ART. 3.

(Condotte non punibili e fatti di lieve entità).

1. All’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di quantitativi di
cannabis inferiori ad un grammo e dei prodotti da essa derivati destinati al
consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 30-
bis, comma 1, purché la stessa risulti coltivata in forma personale o
associata nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 1, salvo
che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente.
La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone
minori »;
b) al comma 5, le parole: « sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « uno a sei anni e
della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui

alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero con le pene della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500
relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo
articolo 14 ».

ART. 4.

(Illeciti amministrativi).

1. All’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « e per un periodo da uno a tre mesi, se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV
previste dallo stesso articolo, » sono soppresse;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta,
acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze
comprese nella tabella II prevista dall’articolo 14, in violazione dei limiti e
delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è
sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in
proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione
delle disposizioni dell’articolo 26, comma 1-ter, l’importo della sanzione è
da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al
primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i
commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto
compatibili »;
c) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: « al comma 1 » sono
sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;
d) al comma 14, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« dai commi 1 e 1-bis ».

ART. 5.

(Liceità della coltivazione e vendita).

1. Alla legge 242 del 2016 “Disposizioni per la promozione della
coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” sono apportate le
seguenti modificazioni:

All’art. 2 comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:
h) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare purché la
percentuale di thc sia inferiore allo 1% e siano garantiti gli standard di
qualità relativi alla produzione e conservazione.
i) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di
terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante purché la percentuale di thc
sia inferiore allo 1% e siano garantiti gli standard di qualità relativi alla
produzione e conservazione.
2. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:
Sull’etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed
essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di
oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed
aromatizzante, deve essere indicata:
a) la quantità di thc contenuta la quale deve essere inferiore all’1%;
b) l’ammontare dei principi attivi;
c) l’assenza di metalli pesanti;
d) l’origine di provenienza della coltivazione.
3. Al Testo unico del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6, lettera a) del comma 1, dell’articolo 14 è sostituito dal
seguente:
6) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di
tetraidrocannabinolo superiore all’1%, i loro analoghi e le sostanze
ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per
struttura chimica o per effetto farmacologico.
ART. 6.

(Destinazione delle risorse finanziarie).

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma
1-bis dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’articolo 4 della
presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al
titolo IX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Relazione alle Camere).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall’anno successivo
a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla
base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre
di ciascun anno una relazione alle Camere:
a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con
particolare riferimento:
1) all’andamento della coltivazione personale e in forma associata della
cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e
della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati;
2) alle fasce di età dei consumatori;
3) al rapporto tra l’uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il
consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della
cannabis e dei prodotti da essa derivati;
5) all’utilizzo specifico delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 6;
6) all’eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate
dalla presente legge e alle relative caratteristiche;
b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;
c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;
d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull’attività relativa
all’erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di
prevenzione, riabilita zione, reinserimento e recupero dei
tossicodipendenti.
2. L’articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 8

(Rideterminazione delle pene).

1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di
pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25
febbraio 2014, per i reati previsti dall’articolo 73, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II

prevista dall’articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni,
commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n.
49, sono ridotte di due terzi.
2. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 1, le pene risultano in
misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.
3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d’ufficio,
il giudice dell’esecuzione.
4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando
ciò consegue alla rideterminazione della pena.
5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la
sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1, commessi prima della
data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25
febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito.

ART. 9
(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 entrano in vigore novanta giorni
dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 entrano in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Le disposizioni dell’articolo 7 entrano in vigore dodici mesi dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.

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