La frana progressiva della Fini-Giovanardi: Abrogato anche l’art. 75 bis

Articolo dell’Avvocato Carlo Alberto Zaina

La L. 49/2006 meglio conosciuta come FINI-GIOVANARDI continua a perdere pezzi ed a dimostrare – con le reiterate declaratorie di incostituzionalità – l’insipienza di una politica, che ha voluto legiferare malamente, introducendo, in una materia delicata come gli stupefacenti, norme importanti senza alcun tipo di contraddittorio, anche mascherandole all’interno di provvedimenti legislative del tutto eterogenei.

Non che la attuale pronunzia stravolga l’impianto normativo, ma appare evidente la censura della Corte costituzionale. La, sent. 20 aprile 2016 (dep. 6 maggio 2016), n. 94, Pres. Grossi, Rel. Cartabia HA, quindi, DICHIARATO la illegittimità costituzionale l’illegittimità dell’art. 4-quater del decreto-legge n. 272 del 2005 come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 che introduceva l’art. 75 bis ed ha eliminato le speciali misure di prevenzione per i consumatori di sostanze stupefacenti.

La norma in questione prevedeva misure di prevenzione (forse meglio dire di polizia) relativamente a tutti coloro che fossero risultati autori delle condotte di cui al comma 1 dell’art. 75 dpr 309/90, cioè, in sostanza, i consumatori di sostanze stupefacenti che avessero detenuto, importato, esportato per “uso personale”.

La peculiarità della norma consisteva in due specifiche condizioni:

1. La prima di queste era la natura di provvedimento amministrativo a discrezionalità vincolata che caratterizzava l’atto, che la norma prevedeva emesso in assenza di contraddittorio con la parte da parte di organi di polizia (questore) . Il questore poteva (in realtà doveva), infatti, intervenire nei confronti di particolari categorie di persone.

2. Qui emergeva la seconda condizione e cioè che destinatari del provvedimento fossero soggetti già condannati, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni dello stesso Testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, o comunque sanzionati per violazioni della disciplina sugli stupefacenti o già destinatari di misura di prevenzione o di sicurezza. A costoro poteva essere applicata, per un massimo di due anni, una ulteriore misura restrittiva la libertà personale (a discrezione del questore) fra quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 75-bis.

La dichiarazione di illegittimità della norma ha determinato, inoltre la caducazione di quella norma penale (prevista al 6 comma) che puniva con l’arresto da tre a diciotto mesi il contravventore agli obblighi imposti come le misure appena richiamate (comma 6 del più volte citato art. 75-bis).

Le ragioni della decisione della Corte sono le medesime poste a base della famosa sentenza n. 32/2014 che già aveva dichiarato illegittime altre disposizioni (artt. 4-bis e 4-vicies ter) introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell’originario decreto-legge.

Quelle considerazioni sono state ribadite anche per l’art. 4-quater.

Va osservato, infatti, che la previsione di misure di sicurezza (anche se talune di loro sul piano teorico-sostanziale potevano apparire condivisibili) e punitive è risultata nuovamente estranea alla ratio originaria dell’intervento che si identifica senza dubbio nell’obiettivo governativo del recupero dei tossicodipendenti. Deriva pertanto la conclusione che la valutazione della Corte attiene al contrasto della normativa censurata con il secondo comma dell’art. 77 Cost..

Da ciò la conseguente integrale dichiarazione di illegittimità dell’art. 4-quater del decreto-legge n. 272 del 2005 e, dunque, dell’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990. TESTO ART. 75 BIS (ABROGATO) Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato.

Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

-Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della facoltà prevista dal comma 2.

-Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

-Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

-Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

-Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

-Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.

 1,054 Visualizzazione Totali,  1 Visualizzazioni di Oggi

Tags:

No responses yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *