Dopo la circolare del Maggio Scorso da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nella quale si ribadiva la NON NECESSITA’ DI CHIEDERE A NESSUNO IL PERMESSO ALLA COLTIVAZIONE di piante “certificate” partendo da seme certificato UE e chiariva il limite per le importazioni fino a 0,2%, pur entrando in conflitto con la 309/90 che parla di principio attivo non rilevante fino a 0,5%, ecco una nuova circolare del MINISTERO DELL’INTERNO, targata Salvini Matteo (un grazie a tutti i sostenitori del fatto che sia trasversale questa lotta politica) e quindi Lega (Nord è per gli annali, ora è Lega: “prima gli italiani”).
RICORDIAMO CHE IL VALORE DELLA CIRCOLARE NON E’ QUELLO DI UNA LEGGE EMANATA – ANCHE SE IN ITALIA CONTA PARECCHIO, cosi come l’amplificazione mediatica.
Questa nuova circolare, per niente attesa questa volta, ma forse (dubitativo) desiderata anche da alcuni artefici ambigui che ora si oppongono ad essa (casualmente rispecchia le richieste pubbliche che erano state presentate in precedenza da alcuni) è oggi realtà, seppur emanata dal 31 luglio 2018 ed inspiegabilmente celata al pubblico ed all’informazione ma consegnata a chi sapeva come gestirla, oltre che i destinatari ufficiali ovviamente.
E mentre la paura di una chiusura netta del mercato della Cannabis Industriale (si legga Light per gli imprenditori) imperversa anche su chi ha investito non solo per speculare ma allo scopo di trovare un lavoro con la sua passione, proviamo ad analizzare la circolare insieme.
La circolare si apre esponendo che essa è la diretta conseguenza di “attività investigative già attivate sul territorio e dei recenti sviluppi che hanno interessato lo specifico settore”: non serve un interprete per intuire o dedurre (qualcuno dirà errando) che questa sia effettivamente una diretta conseguenza di richieste pervenute.
Se da un lato è facile intuire cosa abbia chiesto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, per capire come potrebbero pensarla altri attori della scena italica andiamo a vedere, per esempio, una dichiarazione rilasciata ad una rivista da una azienda del mercato industriale tempo fa: “Il limite massimo di THC allo 0,2 per cento è quello che fa da linea di demarcazione fra la canapa industriale e quella che non lo è. Con questi parametri siamo andati avanti mantenendo il prodotto nell’ambito della canapa industriale, entro lo 0,2.”
Dunque questa circolare non ci sorprende affatto, probabilmente da quanto leggiamo ed abbiamo sempre sentito nelle dichiarazioni, essendo molto molto simile alla richiesta sostenuta come tesi da diverse aziende del settore, anche se, a dirla tutta, non sappiamo quanto esse rappresentino davvero il settore MA, come si dice, SE NESSUNO SI FA SENTIRE E SI OPPONE… (a buon intenditor…)
Fatto questo excursus per comprendere meglio da dove potrebbero (usiamo ovviamente il condizionale, non esiste alcuna certezza ma solo i fatti accaduti) arrivare queste soluzioni, andiamo a leggere la circolare del Ministro dell’Interno.
La circolare è diretta a questori, forze dell’ordine e prefetti e si apre con una lista delle operazioni di Polizia e di sequestro avvenute dal novembre 2017 ad oggi, riguardanti la canapa industriale, sottolineando anche in un passaggio che l’attività di controllo è stata eseguita partendo dal controllare clienti che avevano acquistato canapa industriale e stavano “fumandola in spinelli”.
Le considerazioni iniziano invece sottolineando come sia VIETATO DE FACTO l’uso della canapa industriale per finalità diverse da quelle alimentari (seppur manchi ancora il limite di THC negli alimenti con il decreto – mancante – alla 242/16 da parte del Ministero della Salute): non si può fumarla, ne inalarla in alcun modo.
Si ricorda anche il parere del Consiglio Superiore della Sanità, che espone che la 242/16 non riguarderebbe la vendita di prodotti sotto forma di fiori.
Dunque secondo la Circolare:
“risulterebbe inconferente la possibilità di utilizzare infiorescenze in funzione “surrogatoria” della cannabis “stupefacente”.
Si aggiunge, nella Circolare, che se l’uso umano fosse autorizzato, cosa che non è e quindi non è automaticamente autorizzabile, non servirebbe celare la vendita e l’uso dietro definizioni di “uso tecnico o di ricerca”. (a giocar col fuoco…) E si usa questa “mossa” per portare una “conferma indiretta” delle tesi del Ministero dell’Interno.
Poi si arriva al punto cruciale (come se finora si fosse scherzato):
“l’esimente prevista per il coltivatore non è estendibile al venditore delle infiorescenze” (TA DAH!)
In pratica, secondo questa interpretazione forzata imposta, ecco che la tolleranza del superamento dello 0,2% fino allo 0,6% rimarrebbe ESCLUSIVA del COLTIVATORE e non dunque estendibile al prodotto in commercio (interpretazione possibile, purtroppo).
Tra l’altro aggiunge un punto pericoloso ulteriore: “l’agricoltore non deve aver contribuito con il proprio consapevole intervento o solo per cause naturali” al superamento della soglia nella coltivazione, esponendo a nuove e successive interpretazioni appunto pericolose, come la discriminante dei sistemi di coltivazione ecc. ecc. (siamo nell’interpretazione proibizionista ovviamente).
L’intenzione di estendere al venditore finale la soglia dello 0,6% viene definita come INTERPRETAZIONE STRUMENTALE della legge, NON IN LINEA CON LE INTENZIONI DEL LEGISLATORE.
La circolare parla anche del fatto che la norma non prevedendo la distruzione del raccolto fino allo 0,6% ne renderebbe “vendibile” il prodotto MA che questa INTERPRETAZIONE STRUMENTALE non dovrebbe comunque essere l’intenzione del commerciante. (In pratica si sostiene che non dovrebbe essere comunque fatto anche se forse si potrebbe)
A chiarire questo oscuro passaggio, ci pensa il punto successivo della Circolare, che indica come “stupefacenti” tutti i prodotti superiori a 0,5% di principio attivo THC.
ATTENZIONE: viene ricordato che può sussistere il reato di cessione anche per quantitativi inferiori alla media drogante.
Viene inoltre sottolineata la possibilità, da parte delle FF.OO. di procedere al controllo di prodotti non pertinenti o non perfettamente aderenti alle normative e dunque nell’eventualità di analisi superiori allo 0,5% di THC di procedere al sequestro.
Nell’ultima parte della Circolare si espone come qualunque scritta venga posta sulla confezione del prodotto, essa non esclude la responsabilità del commerciante o del compratore.
Ecco il link della Circolare Ufficiale (ringraziamo la rivista BeLeaf per il documento)
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