LA NOSTRA VISIONE POLITICA
Chiediamo il Deposito e l’Approvazione
dello “Ius Cannabis”
Migliaia di persone vengono discriminate, perseguite, processate, e persino condannate per il loro uso personale di cannabis, per la loro coltivazione domestica e per il loro consumo sociale; è tempo che tutto questo finisca, introducendo il diritto cannabico.
Chi siamo
Ex ungue leonem
Siamo semplici persone, siamo Associazioni per la tutela e la promozione dei Diritti Civili e del Diritto alla Salute, siamo Aziende Agricole impegnate nel recupero del nostro territorio e delle nostre pratiche agronomiche, siamo Commercianti che ogni mattina alzano la loro saracinesca per i loro clienti e per la passione per il proprio lavoro, siamo imprenditori della rinascente filiera della cannabis, siamo Artisti e Musicisti che vi fanno ballare, divertire e magari a volte pure pensare, siamo Giornalisti, siamo Medici, siamo Scienziati, siamo Atleti, siamo Nonni Genitori e Figli, siamo Membri Attivi ed Integrati della Nostra Società, siamo tutti Esseri Umani e siamo qui a difendere i nostri Diritti Fondamentali.
“Ius Cannabis”
10 Punti per Normalizzare
COLTIVAZIONE PERSONALE
5 piante femmina a persona maggiorenne, senza limiti di genetica o cannabinoidi, per un massimo di 3 persone per domicilio; le piante maschio non hanno limite numerico.
La coltivazione non deve avere scopo di lucro
POSSESSO NEL DOMICILIO
Nessun limite per il coltivatore che dimostri la coltivazione personale, mentre per il non coltivatore è necessaria e valida la prova fiscale di acquisto (scontrino).
POSSESSO IN PUBBLICO
Massimale di 15 grammi, per tutti.
Solo nel giorno dell’acquisto è valido lo scontrino per il trasporto di quantità superiori a domicilio.
ASSOCIAZIONISMO
Possibilità di creare Cannabis Social Clubs per la coltivazione condivisa tra soci tesserati.
Le associazioni saranno gestite secondo i regolamenti del Terzo Settore vigenti.
TUTELA DEL CONSUMO
Il consumo di cannabis e di suoi derivati non è soggetto a restrizioni o sanzioni, ad esclusione del consumo compiuto in luogo pubblico in presenza di minori
MERCATO E COMMERCIO
Vengono introdotte nuove normative per il commercio della cannabis, con mercato riservato ai maggiorenni in tutte le sue fasi e regolato in base a specifiche tecniche ed obblighi per le attività commerciali.
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
Eliminate tutte le sanzioni amministrative extra multa correlate al consumo personale di cannabis secondo l’articolo 75 corrente (come il ritiro del passaporto o patente).
EXPUNGEMENT PENALE
Cancellati dal Casellario Giudiziale i reati degli ultimi 50 anni ritenuti idonei ai limiti della nuova normativa.
USO MEDICO AMPLIATO
Viene potenziato il Servizio Sanitario Nazionale con una particolare attenzione ai pazienti.
NUOVI TEST AFFIDABILI
Nuovi test per verificare le abilità psicofisiche in modo oggettivo, così da tutelare la società nel complesso.
“Ius Cannabis”
10 vantaggi del Normalizzare
TUTELA CONSUMATORI
La base della normativa va a tutelare gli oltre
8 milioni di consumatori, i quali sarebbero al corrente della qualità e della provenienza della cannabis consumata, e che oggi sono esposti a repressione ingiusta per il solo uso personale.
500.000 POSTI DI LAVORO
Viene stimata la nascita potenziale di 150.000 – 500.000 posti di lavoro correlati alla cannabis ed al suo mercato, primario (vendita prodotti) e secondario (attrezzature, eventi, fiere, turismo, ecc. ecc.)
GETTITO FISCALE
Ipotizzando un prezzo medio di mercato intorno ai 10 euro al grammo, il beneficio economico per lo Stato sarebbe pari a circa
7 miliardi di euro ricavati da una tassazione al 25% su di un mercato di oltre 30 miliardi annui.
CONTRASTO ALLE MAFIE
Legalizzando si dimezzerebbe per le mafie
la liquidità proveniente dallo spaccio (oggi rappresenta circa il 50% degli incassi illeciti sugli stupefacenti) e si ridurrebbe il consenso sociale dell’accettazione della piccola criminalità.
GIUSTIZIA EFFICACE
L’effetto principale sarebbe l’alleggerimento del carico dei tribunali con un netto risparmio di tempo, avendo a disposizione una normativa chiara; oggi sono oltre 95.400 i procedimenti penali ancora pendenti.
Inoltre si potrebbe ridurre il sovraffollamento carcerario e le risorse potrebbero essere meglio impiegate sui detenuti presenti.
RISPARMIO STATALE
Viene stimato un risparmio per le spese destinate per le forze dell’ordine, magistratura e sistema carcerario pari a 541,67 milioni di euro e 228, 37 milioni di euro relativi all’ordine pubblico ed alla sicurezza, per un totale di circa 770 milioni di euro.
MAGGIORE SICUREZZA
Con la legalizzazione i contatti tra i mercati delle varie sostanze verrebbero nettamente separati e pertanto monitorati al meglio per una maggiore sicurezza collettiva.
FILIERA ITALIANA
La pianta cresce in modo produttivo nel nostro Paese, equiparabile alla produzione viti-vinicola; con il mercato commerciale si introdurrebbe un nuovo prodotto “MADE IN ITALY”, che diverrebbe presto una ricercata eccellenza internazionale d’esportazione.
SVILUPPO E RICERCA
La regolamentazione permetterebbe di poter interagire nei vari settori con la pianta, applicandone le molteplici potenzialità, sviluppando nuovi sistemi di ricerca, nuove tecnologie e prospettive mediche.
EDUCAZIONE COSCIENTE
La regolamentazione comporterebbe un controllo di qualità sul prodotto e più sicurezza per i consumatori, oltre che maggiore informazione su eventuali controindicazioni.
Alcuni Momenti Importanti della nostra Storia
Deposito al Parlamento Europeo della Carta dei Diritti
In data 9 dicembre 2015 abbiamo depositato presso il Parlamento Europeo la richiesta di avviare una Petizione inerente i Diritti dei consumatori e dei coltivatori della pianta di cannabis al fine di chiederne il riconoscimento e la tutela; questa Petizione è stata denominata dalla nostra Associazione come “Carta dei Diritti delle Persone che Utilizzano e Coltivano Cannabis”, o più brevemente “Carta dei Diritti per la Cannabis”; la risposta di accettazione è arrivata il 7 gennaio 2016.
Deposito al Ministero della Giustizia del Manifesto Collettivo
L’incontro con le Istituzioni avvenuto nella giornata di lunedi 17 giugno 2019 potrebbe aver rappresentato l’opportunità di porre le prime solide basi verso lo sviluppo di un nuovo processo socio-culturale e politico improntato verso la liberalizzazione della cannabis. All’incontro hanno partecipato il Sottosegretario Vittorio Ferraresi, il Senatore Matteo Mantero, Stefano, Lisa e Lucio di FreeWeed, Marco Canapese e Valeficent. E’ stata depositata la Relazione Costi-Benefici ed avviato il processo per la creazione di una proposta collettiva.
Deposito al Senato della Repubblica del Manifesto Collettivo
La proposta depositata dal Senatore Mantero il 24 settembre 2019 è stata redatta da una serie di associazioni e negozianti del settore che si sono raccolti nel comitato “Manifesto per la cannabis libera”. L’iniziativa è stata affiancata anche da circa 36mila firme di supporto, raccolte online.
Deposito alla Camera dei Deputati del Manifesto Collettivo
Il lavoro politico e sociale collettivo, sviluppato e promosso da oltre 350 realtà operative e sostenuto da oltre 109.000 sottoscrizioni viene rilanciato alla Camera dei Deputati. “Sono lieto di essere il primo firmatario di questa proposta presentata dalla Società Civile e condivisa da molti miei colleghi, di diversi schieramenti. Credo che rappresenti un segnale forte che la politica deve recepire” questa la dichiarazione del Deputato Michele Sodano per annunciare la Conferenza trasmessa in diretta dalla Camera Web TV il 20 aprile 2021, alla quale hanno partecipato numerosi esponenti della politica parlamentare insieme ad alcuni rappresentanti della Società Civile.
Ognuno può aderire.
Fronte Verde è un gruppo di attivisti che spinge per il Deposito e l’Approvazione parlamentare dello “Ius Cannabis”, formato da migliaia di persone e centinaia di realtà indipendenti, ognuna delle quali si muove come meglio crede per raggiungere lo scopo finale condiviso.
Azione Indipendente
Ognuno può muoversi in autonomia.
Azione
Coordinata
Azioni Collettive diffuse nel Paese.
Partecipa attivamente alle riunioni.
Giovedi 27 Ottobre 2022 prima riunione nazionale con gli attivisti del Fronte Verde!
Tieniti aggiornato su questa pagina e troverai i link per le riunioni mensili!
Sei un attivista singolo o una associazione?
Partecipa e proponi il tuo punto di vista!
Riunioni mensili
a breve il link Zoom della prima riunione.
Scarica, Stampa e Diffondi!
A breve qui troverai il materiale informativo per poter scaricare, stampare e diffondere in autonomia la proposta “Ius Cannabis”.
A breve
in aggiornamento
A breve
in aggiornamento
Leggi e Supporta
la proposta completa
Di seguito trovi tutti gli articoli della proposta
“Ius Cannabis”, pronti per il deposito e l’approvazione parlamentare.
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LA PROPOSTA DI LEGGE COMPLETA
“IUS CANNABIS”
Sulla base della Proposta di Legge “Manifesto Collettivo” presentata nella XVIII Legislatura al Senato con numero 1498 a prima firma Matteo Mantero il 24 settembre 2019 ed alla Camera dei Deputati il 2 dicembre 2020 con numero 2813 a prima firma Michele Sodano con la sottoscrizione di oltre 80 deputati di differenti schieramenti.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina della coltivazione, dell’uso e del commercio della cannabis e dei suoi derivati
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, che riprende in parte, ampliandone i contenuti, i disegni di legge presentati al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1498) dal senatore Matteo Mantero ed alla Camera dei Deputati dall’onorevole Michele Sodano (atto Camera n. 2813) nella scorsa legislatura, nasce dalla necessità di portare all’attenzione della Camera dei deputati il tema concernente la regolamentazione della cannabis.
L’iniziativa è stata fortemente voluta, oltre che dalle associazioni di categoria, da ben centodiecimila persone che, insieme con le 340 realtà promotrici, l’hanno firmata, migliorata e sostenuta.
Il testo rappresenta tutti gli ideali che da sempre caratterizzano l’espressione e l’identità dell’intero movimento antiproibizionista e di ciascuno degli oltre 8 milioni di consumatori di cannabis in Italia.
Il diritto di coltivare e di utilizzare la cannabis per uso personale, nonché di svilupparne e di regolamentarne efficacemente il mercato, come hanno già fatto alcuni Stati degli Stati Uniti d’America (USA), l’Uruguay, il Canada e si accingono a fare Lussemburgo e perfino Germania, è infatti la base fondante di una necessaria riforma normativa che tenga conto delle esigenze della società, un atto fondamentale per contrastare le mafie e per alleggerire il carico del sistema giudiziario.
L’intenzione dei proponenti è quella di avviare un serio dibattito sul tema, superando ideologismi e posizioni che, sulla base dei dati e delle ricerche sviluppate dal mondo accademico-scientifico, risultano anacronistici, illogici e persino dannosi.
Gli Articoli della Legge
1. Al comma 1 dell’articolo 17 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto stabilito nell’articolo 26, commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, e nell’articolo 30-bis».
2. All’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Salvo quanto stabilito nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito nei commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:
a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale, di cinque piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; la coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l’articolo 73;
b) la coltivazione di un quantitativo superiore rispetto ai limiti indicati nel comma a) del seguente articolo per chi, al fine di approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, abbia presentato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione tramite Mail PEC, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l’indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione almeno dieci giorni prima dell’inizio della coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, di cui si fa obbligo al mittente di conservare una copia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.
c) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;
d) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale, di piante di cannabis di sesso maschile; la coltivazione non deve avere scopo di lucro;
e) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all’esterno, essa deve essere svolta in un luogo del quale la persona che ha la responsabilità della coltivazione privata disponga in base a un titolo giuridico valido;
f) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all’interno, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:
1) presenza di prese d’aria per l’aerazione dei locali;
2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;
g) il raccolto deve essere mantenuto lontano dalla portata di persone minori di età».
3. Al comma 2 dell’articolo 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è premesso il seguente:
«1-bis. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l’uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dalle tabelle di cui all’articolo 14 non è soggetto a sanzione penale o amministrativa».
1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, lettera a), e con un numero di soci superiore a tre persone che coltivano presso lo stesso indirizzo. Il rappresentante legale dell’associazione invia alla prefettura–ufficio territoriale del Governo una comunicazione recante l’indicazione del numero dei soci, che devono essere maggiorenni, il luogo in cui si intende realizzare la coltivazione, la superficie dell’area coltivata e la dichiarazione dell’assenza di fini di lucro. La comunicazione di cui al presente comma non è soggetta ad approvazione. I dati contenuti nella comunicazione sono trattati come dati personali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Non è consentita la vendita di bevande alcoliche presso la sede dell’associazione.
1-quater. Nel caso in cui l’associazione superi il numero massimo di piante coltivabili, pari a cinque per ciascun socio, o non sia stata effettuata la relativa comunicazione o la coltivazione non corrisponda alla comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata a euro 5.000 in caso di recidiva».
1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«Capo I-bis
DELLA DETENZIONE
Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis all’interno di aree private) – 1. Fuori dei casi di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati all’interno di aree private, nel limite della quantità il cui acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale. È in ogni caso obbligatorio che l’acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale intestata alla persona fisica che detiene il prodotto, quando la quantità detenuta è superiore a 200 grammi. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, oltre al sequestro integrale del prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.
Art. 30-ter. – (Detenzione personale di cannabis fuori delle aree private) – 1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, dall’articolo 30-bis e dall’articolo 73, è consentito ai maggiorenni, al di fuori delle loro proprietà private, il possesso personale di 15 grammi di cannabis o di suoi derivati. Il possessore deve portare con sé la ricevuta fiscale attestante una data di acquisto del prodotto compatibile con il trasporto presso la propria residenza ovvero una certificazione medica contenente l’indicazione dei limiti di assunzione. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 15 grammi ma inferiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e la segnalazione del soggetto detentore alla questura competente per territorio. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e l’applicazione delle pene previste dall’articolo 73.
La cannabis può essere trasportata in un veicolo, ma durante il trasporto non può essere accessibile a nessun occupante del veicolo e deve trovarsi in un contenitore a prova di bambino.
Art. 30-quater. – (Consumo di cannabis e di suoi derivati) – 1. Il consumo di cannabis e di suoi derivati non è soggetto a restrizioni o sanzioni, ad esclusione del consumo compiuto in luogo pubblico in presenza di minori, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.
Art. 30-quinquies. – (Guida sotto l’effetto di cannabis) – 1. Nei casi previsti dall’articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la verifica dello stato di alterazione psico-fisica derivante dal consumo di cannabis è effettuata mediante una prova di sobrietà sul campo standardizzata (TSCS), svolta dal conducente alla presenza del personale di polizia stradale con le seguenti modalità: a) la verifica del nistagmo, al fine di controllare l’eventuale mancanza di un movimento regolare delle pupille e un nistagmo prolungato alla massima deviazione degli occhi; b) la prova di movimento, al fine di misurare la capacità di mantenere l’equilibrio in movimento, di camminare in linea retta, di voltarsi e di seguire eventuali indicazioni; c) la prova di equilibrio statico, al fine di misurare la capacità di mantenere l’equilibrio e la coordinazione rimanendo su una sola gamba per 30 secondi. Se la prova TSCS non è superata, si procede a una verifica tramite esame delle urine, il cui valore limite è fissato in 150 ng/ml».
2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».
1. All’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Chiunque,» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell’articolo 26 e dall’articolo 30-bis, chiunque,»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell’articolo 26 e dall’articolo 30-bis».
2. Al comma 1 dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «comprese nelle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «comprese nella tabella IV prevista».
3. All’articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nella tabella I prevista dall’articolo 14»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «comprese nella tabella I prevista dall’articolo 14» e dopo le parole: «nel comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 73 e dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, sono istituite le Normative Commerciali della cannabis, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:
a) Le Normative Commerciali della cannabis sono riservate ai maggiorenni, sia relativamente all’avvio e alla gestione dell’attività sia relativamente all’acquisto del prodotto. I minorenni non potranno in alcun modo acquistare il prodotto o partecipare all’attività commerciale. Non può essere titolare dell’attività chi abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale. All’avvio dell’attività di commercio della cannabis e dei suoi derivati, alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegate la copia di un documento di identità valido del titolare della partita dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o del rappresentante legale della società, la copia dell’atto costitutivo della stessa e dello statuto, qualora l’attività sia esercitata in forma societaria, nonché la copia del certificato antimafia rilasciato dalla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo. Gli esercizi commerciali al dettaglio e all’ingrosso non possono essere collocati a distanza inferiore a 50 metri da edifici scolastici o da parchi pubblici e non possono vendere alcolici né tabacchi lavorati. Sulle confezioni del prodotto sono indicati la quantità di cannabinoidi presente, il metodo di essiccazione, le modalità di preparazione e il profilo microbiologico completo. Negli esercizi commerciali del mercato libero può essere venduto qualsiasi tipo di cannabis, di suoi derivati o parti vegetali della pianta, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, sia nella materia prima che nel prodotto finale, purché indicati espressamente sulla confezione;
b) l’Istituto nazionale di statistica provvede a istituire tre distinti codici ATECO per la classificazione delle attività commerciali del mercato libero della cannabis, due relativi al commercio di cannabis, di articoli per la sua coltivazione e di articoli per fumatori esercitato, rispettivamente, all’ingrosso e al dettaglio, ed uno relativo alla produzione di cannabis per i coltivatori commerciali».
c) gli operatori iscritti nel registro delle imprese come commercianti al dettaglio o all’ingrosso devono annotare su un apposito registro, rilasciato dal competente comando del Corpo della Guardia di Finanza, le quantità vendute, certificate mediante ricevuta fiscale o fattura nominativa rilasciata al cliente, il fondo di magazzino rimanente; i commercianti coltivatori devono annotare, oltre agli obblighi previsti per i commercianti al dettaglio ed all’ingrosso, anche il numero delle piante di cannabis coltivate, l’area della superficie di coltivazione, le quantità di raccolto prodotta e gli scarti di produzione;;
d) il mancato adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del presente comma comporta l’applicazione delle pene previste dall’articolo 73. La cessione di cannabis a minorenni comporta l’interdizione dall’attività e l’applicazione delle pene di cui al medesimo articolo 73, aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a);
e) sui prodotti finali lavorati relativi alla vendita al dettaglio del mercato libero della cannabis è applicata l’IVA con l’aliquota fissa del 22 per cento, maggiorata di un ulteriore 3 per cento il cui gettito è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, del Servizio sanitario nazionale e delle condizioni di vita delle persone in condizioni di vita disagiate attraverso attività di previdenza e di assistenza sociale;
f) la coltivazione della cannabis è svolta dalle aziende produttrici nel rispetto dei princìpi dell’attività di agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, nonché, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. In caso di violazione delle norme sulla coltivazione all’aperto relative al rispetto dei princìpi dell’attività di agricoltura biologica, al coltivatore di cannabis si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata fino a euro 5.000 in caso di recidiva, la temporanea interdizione dall’attività di produzione di cannabis e la confisca del prodotto. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati è svolto dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute;
g) i carichi di cannabis o di suoi derivati destinati agli esercizi di vendita devono essere accompagnati da un documento di trasporto redatto secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
h) introduzione di aree dedicate al consumo all’interno di attività
1. Il comma 2 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti pubblici o privati, altre persone giuridiche private, imprese commerciali, università e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione atta a soddisfare il fabbisogno nazionale e locale, con preferenza per i soggetti aventi sede vicina all’azienda sanitaria locale di riferimento per la fornitura. Il prodotto può essere richiesto direttamente dalle farmacie tramite moduli rilasciati dal Ministero della salute e sottoposti a controllo semestrale».
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei medicinali contenenti princìpi naturali della pianta di cannabis».
3. All’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all’allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «o di medicinali contenenti princìpi naturali derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente alla cannabis o a medicinali contenenti princìpi attivi derivati dalla medesima pianta ovvero sulla base di studi scientifici accreditati che certifichino la validità della cannabis come rimedio terapeutico, tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute possono prescrivere direttamente il medicinale richiesto a base di cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente richiedente o mettere a disposizione, dietro pagamento della prestazione, il proprio laboratorio per le analisi sanitarie del raccolto dei soggetti coltivatori di cui al comma 2-bis dell’articolo 26».
4. All’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «o per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il trasporto di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis è consentito a chiunque, purché sia in possesso di certificazione medica per l’effettuazione di terapie domiciliari».
5. Al comma 4 dell’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 14 o di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis».
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano l’esecuzione e gli effetti penali e amministrativi delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 73, 75, 75-bis e 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la coltivazione, la cessione, la vendita e la detenzione di cannabis, nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui alla presente legge. A decorrere dalla medesima data sono cancellati dal casellario giudiziale i riferimenti a reati commessi nei cinquanta anni precedenti la stessa data che rientrano tra le condotte lecite ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla presente legge.
(Modifiche all’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministero dell’istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e gli Enti locali e con il dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio promuove, all’inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni di primo e secondo grado, una giornata nazionale informativa sulla riduzione del danno derivante dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’abuso delle sostanze stupefacenti o psicotrope».
1. A decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge e sui suoi effetti.
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Sintesi dei punti principali
L’articolo 1 («Condotte lecite e coltivazione in forma personale») inserisce la coltivazione di cinque piante di cannabis tra le condotte lecite, intervenendo sull’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», modificando il comma 1 e introducendo il comma 1-bis. Per il superamento del limite di cinque piante viene introdotta una comunicazione obbligatoria. Vengono altresì specificate le caratteristiche per la coltivazione personale di cannabis, senza limitazione di caratteristiche genetiche o di principio attivo psicotropo, purché entro il numero di cinque piante coltivate. Sono, inoltre, disciplinati il quantitativo detenibile per il coltivatore, il divieto di lucro sul prodotto coltivato e l’obbligo di detenzione del raccolto lontano dai minori. A seguito di tali disposizioni sono poi modificati anche gli articoli 17 e 72 del testo unico.
L’articolo 2 («Associazioni senza fini di lucro di coltivatori e di consumatori») introduce la possibilità di istituire associazioni senza fini di lucro di coltivatori e di consumatori di cannabis.
L’articolo 3 («Detenzione, possesso e consumo di cannabis») introduce il capo I-bis del titolo III del testo unico. L’articolo 30-bis stabilisce i parametri entro i quali diviene possibile la detenzione di cannabis e di suoi derivati nelle aree private. Per il coltivatore sarà possibile detenere all’interno delle proprie aree private l’intero raccolto senza limiti quantitativi purché la coltivazione sia limitata al numero di cinque piante di cui all’articolo 26. Al soggetto non coltivatore sarà possibile detenere nelle proprie aree private un quantitativo di cannabis e di suoi derivati dimostrabile da controprova fiscale. Oltre i 200 grammi è necessaria la fattura intestata alla persona fisica. Per la violazione delle disposizioni è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 250 oltre al sequestro del prodotto, aumentata a euro 2.500 a decorrere dalla prima recidiva. Sono altresì stabiliti i parametri entro i quali diviene possibile la detenzione al di fuori delle proprie aree private. Fuori delle proprie aree private, per tutti i maggiorenni sarà possibile detenere fino a 15 grammi di cannabis o suoi derivati. Oltre i 15 grammi la detenzione è legale solo se è dimostrata da una controprova fiscale e solo nel giorno dell’acquisto al fine di permetterne il trasporto nelle proprie aree private. Per quantitativi superiori a 15 grammi e fino a 25 grammi, fuori della quota di tolleranza per il trasporto, sono disposti il sequestro del prodotto e la segnalazione del nominativo alla questura. In caso di recidiva, oltre al sequestro è prevista la sanzione amministrativa di euro 250. Per quantitativi superiori a 25 grammi, fuori della quota di tolleranza per il trasporto, verrà applicata una sanzione di euro 500 con relativa sottoposizione a indagine del consumatore e sequestro immediato del prodotto. Sono poi stabiliti i parametri per il consumo di cannabis. Il consumo sarà libero, ma sarà vietato nelle aree pubbliche con dichiarata presenza di minori. In caso di violazione è comminata la sanzione di euro 250. Sono infine introdotte le nuove prove di sobrietà sul campo standardizzate (TSCS) per verificare l’effettiva abilità alla guida in conseguenza dell’assunzione di cannabis.
L’articolo 4 («Sanzioni amministrative e penali») prevede modifiche agli articoli 73, 75 e 79 del testo unico, eliminando ogni tipo di sanzione amministrativa e penale correlata al consumo personale di cannabis.
L’articolo 5 («Mercato libero della cannabis») prevede il mercato libero della cannabis disciplinato dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 26 del testo unico. L’accesso al mercato è riservato ai maggiorenni, si possono aprire attività richiedendo il certificato antimafia alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, previa apertura della partita dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), i negozi non possono essere collocati a meno di 50 metri da edifici scolastici o da parchi pubblici e non possono vendere alcolici né tabacchi lavorati. Sulle confezioni devono essere indicati il quantitativo di cannabinoidi presente, il metodo di essiccazione, le modalità di preparazione e il profilo microbiologico completo. L’attività è consentita per una quantità di piante illimitata, purché vengano registrati il numero delle piante stesse, l’area dedicata alla coltivazione, il raccolto prodotto e la quantità venduta; il fondo di magazzino deve essere registrato e aggiornato su un apposito registro soggetto a controlli eseguiti dal personale del Corpo della guardia di finanza. In caso di violazione delle regole si applica l’articolo 73 del testo unico in materia di spaccio. La cessione a soggetti minorenni comporta l’interdizione dall’attività e l’applicazione della pena aggravata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico. Viene inoltre introdotto l’obbligo di coltivazione nel rispetto dei criteri dell’agricoltura biologica. Allo stesso modo è previsto uno speciale permesso per il trasporto di quantitativi superiori a 15 grammi da parte delle aziende registrate. Infine è introdotta una specifica aliquota IVA del 25 per cento, il 3 per cento del cui gettito è destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche, del servizio sanitario e delle condizioni di vita delle persone in condizioni di vita disagiate.
L’articolo 6 («Uso terapeutico della cannabis») introduce specifiche migliorie strumentali al funzionamento del Sistema sanitario nazionale, aumentando la diffusione di informazioni sulla cannabis come terapia, permettendo le autorizzazioni per enti e aziende locali all’approvvigionamento del sistema sanitario e allargando lo spettro di patologie curabili secondo gli studi scientifici. A tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute è conferita la facoltà di prescrivere direttamente la cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente e di mettere il laboratorio per le analisi sanitarie a disposizione di tutti i soggetti coltivatori, ovviamente dietro pagamento della prestazione.
L’articolo 7 («Effetti penali e amministrativi») stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge cessano l’esecuzione e gli effetti penali e amministrativi delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 73, 75, 75-bis e 79 quando riguardino condotte consentite ai sensi delle nuove disposizioni. Sono inoltre cancellati dal casellario giudiziale i riferimenti a reati commessi negli ultimi cinquanta anni che rientrano tra le nuove condotte lecite.
L’articolo 8 (Educazione e Prevenzione) stabilisce che il Ministero dell’istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e gli Enti locali e con il dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio promuova, all’inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni di primo e secondo grado, una giornata nazionale informativa sulla riduzione del danno.
L’articolo 9 («Relazione alle Camere») prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti alle Camere, dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, una relazione annuale sullo stato di attuazione della stessa legge e sui suoi effetti.
L’articolo 10 («Entrata in vigore») disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
Una Legge di Giustizia
La tutela dei consumatori ed una riforma vera e propria del concetto stesso di consumatore di cannabis, troppo spesso discriminato per la scelta dell’uso personale, deve essere l’aspetto centrale di ogni discorso che tenda ad occuparsi della tematica e di politiche inerenti, sia sociali che economiche.
LE NOSTRE MOTIVAZIONI
Un passo avanti necessario
E’ dimostrato da numerose ricerche internazionali che l’utilizzo di cannabis non causi danni a terzi, non predisponga al crimine e che non causi problemi sanitari che abbiano ricadute economiche sul Servizio Sanitario.
La stessa coltivazione ad uso personale crea numerosi benefici per il consumatore, non esponendolo alle narcomafie e rendendolo indipendente da qualsivoglia circolo economico, estraniandolo dalla speculazione del mercato e garantendo all’atto pratico anche una reale diminuzione del consumo collettivo, fattore basilare per una futura riforma normativa.
L’autoproduzione rappresenta inoltre, a livello sociale, un potenziamento della libertà individuale: questo permette di aumentare l’autonomia personale ed ampliare le possibilità di socializzazione senza seguire sistemi di prezzo o gerarchici; il vantaggio economico è evidente: il basilare risparmio si aggiunge alla possibilità di utilizzare il denaro in altre attività, partecipando al ricircolo economico.
Si tratta poi anche di una questione pratica: l’autoproduzione ed il conseguente mercato libero normato creerebbero una garanzia di controllo qualità sul prodotto da parte del coltivatore o del venditore, che diverrebbe anche fruitore finale nel caso della coltivazione personale per consumo privato, oggi non presente purtroppo nelle produzioni narcomafiose destinate allo spaccio.
E tutto questo senza considerare le enormi entrate statali derivabili da una adeguata tassazione del futuro eventuale mercato commerciale della cannabis, reinvestibili ampiamente in altri settori, su tutti istruzione e sanità pubblica.
LE NOSTRE MOTIVAZIONI
Un ragionamento scientifico
Le ultime ricerche internazionali sulla cannabis hanno appurato la sua attività di neuroprotezione nel cervello dell’uomo ed è in fase avanzata di studio il THC, la sua molecola principale, come unica sostanza conosciuta in grado di rigenerare le cellule dell’ippocampo negli animali.
La Cannabis e i suoi derivati inoltre sono già riconosciuti un valido costituente per numerose terapie, tanto in merito ai principi attivi quanto alle varie forme vegetali, come infiorescenze, tinture, estratti oleosi ecc., per l’uso terapeutico.
Nella cannabis si trovano, oltre ai più famosi THC e CBD, tanti altri cannabinoidi, circa 120 terpeni, 60 terpenoidi e 20 flavonoidi, sostanze volatili responsabili degli aromi e degli effetti psicoattivi, che agiscono in sinergia fra loro seguendo la definizione di Effetto Entourage e in differenti concentrazioni determinano diversi effetti e gradi terapeutici, che variano da persona a persona, pertanto una differenziazione è fondamentale, ma senza separare i principi e lasciandoli naturalmente bilanciati.
La Cannabis inoltre, attraverso le sinergie dei suoi componenti, ha diversi effetti positivi sul nostro organismo: induce uno stato di rilassatezza, consente di comprendere punti di vista differenti dal nostro favorendo l’empatia e la socializzazione, aumenta la creatività, permette di scoprire significati trascurati e profondi nelle parole, apprezzare il prossimo, la musica, l’arte, controlla molti dolori di tipo fisico, riduce il senso di nausea, aumenta l’appetito, abbassa la pressione endo-oculare e favorisce la vascolarizzazione capillare, è un potente bronco dilatatore, è anticonvulsiva, ed aumenta la consapevolezza dei propri limiti; infatti dove è già legale sono diminuiti gli incidenti stradali, gli omicidi ed i crimini violenti.
Il sistema fisiologico su cui agisce viene definito sistema endocannabinoide ed è presente negli organismi animali da circa 600 milioni di anni, nonostante sia stato scoperto solo negli anni ’90, ed a conferma della sua importanza evolutiva, le cellule del nostro corpo sono in grado di sintetizzare molecole simili a quelle prodotte dalla pianta; la principale è stata denominata Anandamide, che in Sanscrito significa Beatitudine Interna.
La cannabis va a nutrire il nostro sistema endocannabinoide, le cui deficienze sono causa di molte malattie; agisce quindi come un potente regolatore del nostro organismo, un indispensabile nutrimento.
Addentrandoci nella parte scientifica, in natura tutte le sostanze possono potenzialmente provocare un danno; persino l’acqua può causare problemi se assunta in dosi errate; ciò che permette di identificare il rischio di una sostanza è la dose a cui provoca effetti dannosi.
In pratica, citando Paracelso: “omnia venenum sunt nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit ut venenum non fit”: tutto è veleno e nulla esiste senza veleno. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto, infatti in latino farmacum ha il significato sia di una medicina sia di veleno, proprio a seconda della dose di somministrazione.
In tutta la storia, però, non è mai stata registrata una sola morte da overdose di Cannabis.
In farmacologia è detta Lethal Dose 50 la dose di una sostanza in grado di uccidere la metà di una popolazione campione di ratti adulti e per misurare il rischio delle diverse sostanze bisogna considerare il rapporto dose efficace per dose letale.
Le ricerche mostrano che una persona avrebbe bisogno di assumere 24.000 grammi di fiori contenenti il 15% di THC in una sola aspirazione al fine di avvicinarsi, senza certezza, ad una dose letale. La dose media efficace è circa mezzo grammo, la quantità contenuta in circa due “canne”; questo crea un rapporto di rischio ipotetico di 1 su 48.000.
Seguendo questo esempio, una persona adulta raggiunge una affabilità rilassata con circa 33 grammi di alcol etilico e la dose letale media è di circa 330 grammi. Una persona che ne consuma di più rischia dunque una reazione letale; Il rapporto finale di rischio dell’Alcol è quindi di circa 1 su 10.
La Cannabis risulta dunque non avere una reale dose letale ed essere circa 5000 volte meno pericolosa dell’Alcol, eppure questo dato non viene MAI considerato per la sua regolamentazione.
I potenziali effetti negativi della cannabis possono essere una leggera tachicardia in soggetti già predisposti all’ansia e secchezza delle fauci, conseguenti all’uso, che svaniscono completamente dopo qualche ora. La cannabis può anche rendere evidenti i lati ambigui della nostra personalità, o portare alla luce disagi o patologie inespresse, fattore che rende possibile però intervenire facilitando il recupero psicologico.
Non esistono dunque danni diretti alla salute per uso di cannabis, se non un aumento di frequenza della parodontite imputabile però alla combustione, come riportato su Jama Psichiatry in uno studio che evidenzia la cannabis come sostanza sicura; è importante ricordare che la cannabis può essere sì fumata, ma anche vaporizzata, mangiata e bevuta, metodi decisamente preferibili.
Le nostre motivazioni
Cambiamo per migliorare.
Il Proibizionismo ha fallito.
Il Proibizionismo ha fallito il suo scopo ed è fallito nel suo metodo, come testimoniato anche dal rapporto internazionale della Global Commision On Drug Policy del 2014.
Contrastiamo la criminalità.
Prendendo dei dati medi, al ribasso, in modo da avere una stima efficace, risultano 3.840.000.000 euro annui “in nero” che finiscono direttamente nelle casse della criminalità narcomafiosa per colpa di mancanze normative dello Stato Italiano.
Proteggiamo le persone.
Sono comunque migliaia i cittadini che decidono di coltivare per soddisfare il proprio fabbisogno senza rivolgersi alle narcomafie, dai pazienti che ne fanno uso per le proprie patologie abbandonati senza terapia ai semplici consumatori, padri e madri di famiglia, che si rilassano dopo il lavoro o nel weekend, e vengono considerati potenziali criminali: questo è semplicemente ingiusto ed intollerabile.
LE NOSTRE MOTIVAZIONI
Un passo avanti collettivo.
Si parla spesso di sicurezza pubblica: la regolamentazione della cannabis sarebbe importante anche per i non consumatori, in quanto le Forze dell’Ordine potrebbero concentrarsi sul controllo del traffico illecito reale, andando a colpire davvero i grandi trafficanti, con un netto risparmio di fondi pubblici e con un reale vantaggio per la sicurezza, investendo nel sociale e nell’educazione all’uso, in linea con gli altri Paesi del mondo ; ad oggi infatti, nonostante venga investito oltre 1 milione di euro in sicurezza, si riesce a fermare solo il 5% del mercato illegale e la maggioranza delle operazioni interessa comunque condotte di consumo personale, che hanno un pericolo sociale irrilevante. Le stesse condotte che, purtroppo, rappresentano anche il fulcro e l’alimentatore di tutto il meccanismo giudiziario, dall’attività forense fino ad arrivare al sistema carcerario, muovendo somme di denaro inimmaginabili, che potrebbero essere notevolmente ridotte e reinvestite nel sociale, nella regolamentazione e nell’educazione all’uso responsabile e consapevole, in linea con altri Paesi dell’Unione Europea e del mondo.
LE NOSTRE MOTIVAZIONI
Un passo avanti economico
Introducendo una regolamentazione totale e l’istituzione di un mercato commerciale normato adeguatamente si avrebbe un cambiamento sostanziale a livello economico ed uno spostamento netto di queste cifre quasi interamente nel pieno regime di legalità nazionale, favorendo lo Stato tramite la tassazione (prendendo come media il 15% sul totale entrerebbero circa 570 milioni di euro in tasse), favorendo i commercianti regolari, creando come minimo 150.000 nuovi posti di lavoro, e finalmente tutelando i consumatori che non sarebbero più esposti alla criminalità organizzata per reperire il prodotto per uso personale, sempre lasciando intatta la scelta personale di poter coltivare autonomamente le piante di cannabis per uso privato, che inciderebbe sul mercato di circa il 15%, abbassando eventuali transazioni di questa quota percentuale lasciando comunque un mercato del valore “attuale”, calcolato estremamente al ribasso, di circa 3.264.000.000 euro.
CONOSCERE PER RICORDARE
Breve storia della Proibizione
La storia ci racconta che fin dai tempi del Marijuana Tax Act del 1937 di Harry Aslinger e della successiva guerra alla Droga di Nixon del ’70 abbiamo sempre seguito l’esempio proibizionista americano, basato sull’oscurare studi scientifici, ignorare prove analitiche e ricerche indipendenti, al solo fine di screditare una pianta che si proponeva sulla scena mondiale come sostituto efficiente di numerose altre materie prime come la carta, la plastica, il petrolio e che avrebbe portato fortuna anche ai piccoli agricoltori ed alle aziende familiari, forti nemici del crescente capitalismo consumistico.
A questa potente risorsa ci si è sempre voluti opporre punendo il consumatore, screditandone l’uso riflessivo/personale, additandolo come sballo, come alterazione negativa dei propri sensi, quando fin dall’antichità queste condotte sono state praticate liberamente senza influire, se non in modo positivo, sullo sviluppo della società e sulla sua sicurezza, e quando soprattutto sballo significa “togliere dall’imballo”, una pura e semplice situazione di apertura delle connessioni cerebrali, molto utili alla creatività ed all’ingegno umano ed in nessun modo negative per l’azione del cervello negli adulti, come testimoniato da numerose ricerche scientifiche.
E’ ormai giunto il tempo di superare questa concezione di proibizionismo basata su una falsa tutela della salute pubblica e sull’oscurantismo, quando ormai è evidente che si tratta solo di una ben curata maschera per proteggere interessi commerciali molto più ampi, ed iniziare dunque ad affrontare il tema con un approccio scientifico, basandoci sui dati reali.
CONOSCERE PER REAGIRE
La Proibizione di oggi
Oggi la cannabis è illegale in Italia, ma soggetta ad autorizzazione per uso medico. Ciò interessa consumatori, Stato, Criminalità e Multinazionali Farmaceutiche. Questa situazione porta enormi vantaggi per due parti in causa, mentre penalizza le altre due. Consumatori e Stato vengono penalizzati, i primi puniti ed il secondo perdendo fondi ed intasando burocrazia e carceri, mentre la Criminalità incassa miliardi di euro e le Multinazionali fatturano milioni di dollari.
Nel nostro Stato se si acquista Cannabis, per qualunque uso, dal mercato nero (quindi alimentandolo) si è sanzionabili solo amministrativamente mentre se si coltiva per uso personale (quindi contrastando la criminalità) si viene sanzionati penalmente rischiando fino a 6 anni di reclusione; questa legge incita il consumatore a rivolgersi al mercato nero, favorendo le narcomafie, creando un paradosso sociale incomprensibile e la conseguente paura di un procedimento penale spinge oltre 5 milioni di consumatori sul mercato illegale, alimentando un business da decine di miliardi l’anno, che secondo le relazioni europee rappresenta la quota più ampia del traffico illecito.
Fino a quando la coltivazione personale ed il relativo mercato normato saranno mantenuti come condotta punibile, i semplici consumatori continueranno a riversarsi sul mercato nero, alimentando il traffico illecito di tutte le sostanze ed ogni altra attività illegale connessa. Una effettiva regolamentazione della tematica, invece, permetterebbe di sottrarre alle organizzazioni criminali capitali enormi, contrastandole ed indebolendole notevolmente.
Dunque per lo Stato il vantaggio di rendere legale la cannabis sarebbe enorme, ma viene frenato dal forte potere contrattuale delle Multinazionali Farmaceutiche, uniche detentrici del mercato ad uso medico e delle conseguenti importazioni di cannabis “autorizzata” in Italia.
Gli ultimi Report internazionali parlano di un mercato medico potenziale di oltre 7 miliardi di euro nel nostro Paese. Gli stessi report parlano di un eventuale discesa delle proiezioni qualora venisse legalizzata la cannabis per tutti gli usi (uso adulto).
E’ evidente che il proibizionismo attuale ha uno stampo farmacoligopolistico senza alcuna valenza sanitaria o sociale.
CONOSCERE PER COMPRENDERE
Approfondimento sull’uso medico attuale
L’apertura in Italia al controllo farmaceutico ha già dato e darà certamente floride prospettive per eventuali investitori, come dimostrato dall’odierno mercato medico, ma si tratta purtroppo evidentemente di un mercato speculativo basato sul concetto di farmacoligopolio, dove la coltivazione è relegata ad aziende autorizzate dal Ministero come l’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze o aziende farmaceutiche estere, ed in futuro chissà anche italiane, e la distribuzione nelle mani esclusive delle farmacie, creando appunto un mercato perfetto avente come scusante la copertura terapeutica, lasciando però punibile il paziente che volesse replicare lo stesso prodotto, se non migliore, tramite una piccola coltivazione domestica, o che fosse colto senza prescrizione nella sua terapia personale o fuori dai bassissimi limiti autorizzati di possesso, facendolo ricadere nel temuto DPR 309/90, il Testo Unico sugli Stupefacenti.
Questo a dimostrazione che il mercato farmaceutico odierno non è nient’altro che una mera speculazione sulla pelle incosciente dei pazienti, tra l’altro finanziata dagli stessi fondi forniti dai cittadini che verranno poi perseguiti per una legge mal concepita. Prima di tutto devono essere garantiti i diritti basilari, per tutti.
Siamo coscienti che sicuramente occorrerà sviluppare quanto prima comunque un migliore rifornimento a livello sanitario per chi necessita urgentemente della cannabis a livello medico, e sono già in atto pressioni per l’aumento delle importazioni e delle produzioni nazionali, ma questo non deve allontanare dalla possibilità di risolvere direttamente il presunto problema delle forniture attuando una riforma normativa che svincoli la cannabis come pianta officinale.
La standardizzazione del fiore fatta oggi a livello farmaceutico non rispecchia le esigenze dei pazienti che hanno bisogno di più scelta e prezzi sostenibili che spesso solo l’autoproduzione o un libero mercato possono garantire; la gammatura è necessaria per poche rare patologie ma non è necessaria su un prodotto di qualità mentre i controlli basilari su muffe e batteri e le analisi dei cannabinoidi, che ne creano ora la discriminante di uso medico, potrebbero essere comunque effettuati da laboratori accreditati quando sarà libera la condotta.
La possibilità di coltivare diverse genetiche permetterebbe, oltre ad un reale accesso alla libertà di cura per tutti, anche di soddisfare al meglio il proprio bisogno terapeutico tramite un uso corretto nella posologia e nella tipologia senza sottostare a logiche commerciali o economiche.
Questo passaggio favorirebbe la ricerca scientifica e lo studio delle terapie a base di cannabis, mettendo il paziente al centro del sistema sanitario, come dovrebbe essere. I medici sarebbero liberi dagli inutili vincoli attuali e potrebbero applicarsi al meglio nella valorizzazione della pianta nei suoi molteplici campi applicativi a livello terapeutico. Il paziente, qualunque sia la sua patologia, avrebbe soprattutto finalmente libero e facile accesso al prodotto, con una vera ed effettiva libertà di scelta del percorso di cura, fattore fondamentale per una crescita sociale culturale.
CONOSCERE PER RAGIONARE
Approfondimento sulla cannabis “light”
Confrontandoci con diverse aziende e realtà operative nel già attivo e radicato settore della canapa definita ad uso industriale, con tenore di THC entro i limiti della legge 242/2016, è opinione condivisa che sia importante una modifica normativa alla legge 242/2016 in modo che si permetta il cosiddetto consumo umano, attestando che sia ammesso regolarmente ogni prodotto contenente THC in misura inferiore allo 0,6%, come da Sentenza della Corte di Cassazione, III sezione Penale, e che si autorizzino, tramite un emendamento alla normativa, gli agricoltori italiani a coltivare qualsiasi tipologia di semente purché il raccolto rimanga sotto la soglia dello 0,6% certificata tramite analisi specifiche, in modo da rendere competitivo il mercato nostrano oggi soggetto ad una forte importazione da Paesi dove è possibile coltivare e lavorare prodotti industriali fino all’1% di THC, come nella vicina Svizzera.
Volendo e potendo introdurre queste due discriminanti determinanti si andrebbe certamente a dare una netta spinta all’evoluzione del settore; purtroppo razionalizzando insieme abbiamo notato che entrambi i proponimenti presentano delle grosse incongruenze a livello di introduzione all’interno della sola normativa 242 del 2016.
Infatti la possibilità di consumo umano non potrebbe essere introdotta se non andando a toccare almeno il codice della strada nel suo articolo 187 e qualche articolo del Testo Unico sugli Stupefacenti, altrimenti si lascerebbe il consumatore esposto alla giostra degli eventi (dato che spesso può risultare nelle urine il consumo anche di “canapa legale”), dalle perquisizioni personali al sequestro della patente e perfino del veicolo, fino al conseguente preventivo sequestro del prodotto e conseguente danno economico e morale.
Inoltre la certificazione della semente è una semplice tutela preventiva che lo Stato Italiano attua per poter controllare maggiormente le coltivazioni ed anche tutelare l’agricoltore, in quanto la normativa 242/2016 prevede che se un raccolto dovesse superare, alla prova delle analisi, la soglia dello 0,6% di THC, nel caso in cui l’agricoltore abbia impiegato sementi certificate, dimostrando con cartellino e fattura, quest’ultimo non sarà in nessun caso soggetto a conseguenze penali ma solo alla eventuale perdita del raccolto: questa situazione non si può risolvere eliminando semplicemente la dicitura “semente certificata” dalla normativa 242/16 in quanto si andrebbe a creare una sorta di implicita depenalizzazione di tutte le coltivazioni che, all’esito dei controlli, superino la soglia limite di 0,6% (quindi praticamente tutta la cannabis), senza appunto conseguenze penali, in pratica legalizzando implicitamente.
Non è dunque possibile ovviare a questi problemi senza andare ad intaccare la legge principale, il DPR 309/90, di cui la coltivazione di piante ricavate da sementi certificate dall’Unione Europea descritte nella 242/2016 rappresenta un’eccezione.
Ius Cannabis: una scelta di Diritto.
Uno dei diritti fondamentali dell’essere umano è quello alla Salute e l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la “Salute” non solo come assenza di malattia ma come “pieno benessere fisico psichico e sociale dell’individuo”; Considerato dunque che l’uso di cannabis non causa danni a se stessi nè alla società, perseverare nella proibizione e persecuzione di condotte e scelte personali risulta, dai dati, una chiara violazione dei diritti di uguaglianza e di sviluppo della personalità ed entra in una sfera privata nella quale la legge non dovrebbe entrare se non per rendere accessibile tale diritto.
L’imposizione proibizionista di un unico standard di vita rigido non è ammissibile in uno stato liberale che si fonda sul riconoscimento dell’indipendenza e dell’unicità umana, come sancito dalla Carta Costituzionale e dalla Dichiarazione internazionale dei Diritti. La dignità delle persone ed i diritti umani fondamentali sono ineliminabili e inviolabili, indipendentemente dai comportamenti e dalle condizioni di vita dei singoli individui; nessuna norma o trattamento in contrasto con la dichiarazione universale dei diritti umani può essere applicata nei confronti di una persona a causa della scelta di utilizzare cannabis.
In generale nella società le persone sono in grado di autoregolare i propri stili di assunzione quando hanno la possibilità di accedere ad una informazione libera da pregiudizi, stereotipi e discriminazioni; lo Stato deve contribuire alla realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano l’autonomia e l’autogestione delle persone, invece di contrastarle come avviene nel contesto punitivo e proibizionista.
Uno Stato che si prenda cura dei propri cittadini non dovrebbe volersi sostituire alle loro scelte ma trovare il modo migliore per applicarle, affidandosi alle prove scientifiche e ricordando che la libertà della persona umana deve essere la conditio sine qua non.
La tematica dei Diritti Umani ci coinvolge tutti, in prima persona e trasversalmente, ed è tempo di schierarsi apertamente e chiaramente verso il loro riconoscimento e la loro tutela.
Si continuano a reprimere condotte personali private ed innocue in un paese dove le narcomafie gestiscono milioni di incassi ed i pazienti sono senza terapia: è evidente che un miglioramento legislativo su questo tema è di fatto da inserire tra le priorità politiche e sociali del Paese.
Lista dei Parlamentari della XIX Legislatura
(e loro supporto allo “Ius Cannabis”)
… in aggiornamento.
… in aggiornamento.
Parlamentari a supporto dello “Ius Cannabis”
Una raccolta di dichiarazioni a supporto della normativa.
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PER NON DIMENTICARE
La Cannabis nei programmi di governo alle Elezioni 2022
LA CANNABIS VA LEGALIZZATA?
Analisi tecnica dei programmi elettorali
a cura di SkyTg24
Qui sotto trovate l’analisi grafica di ciascun programma elettorale dei principali partiti candidati alle Elezioni 2022,
per non dimenticare le loro promesse durante la legislatura.