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Era attesa da tanti operatori del settore. E, si può dire purtroppo, questa sentenza è arrivata.

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Ecco, in breve, l’espressione della Corte di Cassazione:

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“I valori di tolleranza di Thc consentiti (0,2-0,6%) si riferiscono solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio” e “la detenzione e commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla predetta legge, costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish), rimangono, conseguentemente, sottoposte alla disciplina” prevista dal Testo unico sulle droghe.

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La normativa in vigore dal 2016 “disciplina esclusivamente la coltivazione della canapa”, consentendola, in limitate condizioni, “soltanto per i fini commerciali” elencati nella stessa legge “tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina”.

Il grande paradosso della Corte era iniziato quando per la Sesta sezione penale (sentenza n. 4920/19) tale commercio era stato subito ritenuto lecito, mentre per la gemella sezione, la quarta, era stato vietato; ora il verdetto è chiaro.

VENDERE CANNABIS LIGHT E’ REATO.

Benvenuti nell’era della 309/90, forse è ora di compattarci e chiedere una LIBERTA’ TOTALE, senza più mezzi termini e mezzi contentini TEMPORANEI, fatti male ed ARRABATTATI senza basi legali solide, come purtroppo esposto da anni; si doveva chiedere certezza, ci si è lanciati senza basi solide di legge. Ora occorrerà fare mente locale e prendere atto, forse ricominciando da una forte pressione sociale compatta e con obiettivi comuni.

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