Il Ministero delle Politiche Agricole fa “luce” sulla Cannabis “light” – Circolare Integrale

Mercoledi 23 maggio è arrivata finalmente una circolare tanto attesa dal Ministero delle Politiche Agricole per chiarire la vicenda della “Canapa Industriale”, purtroppo chiamata “light” ultimamente.

Ecco, di seguito, la circolare integrale, con in ROSSO le nostre NOTE INTERPRETATIVE (ci affidiamo al buon senso dell’italiano).

 

AGGIORNATO AL 24 maggio 2018

 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata pubblicata sul sito internet del Mipaaf la circolare riguardante le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Cannabis Sativa.

L’obiettivo di questa circolare è di chiarire la portata e le regole di attuazione dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017.

(NDR: si divide promozione di coltivazione e promozione di filiera, certificando la coltivazione ad uso personale – SEMBREREBBE)

 

La circolare ribadisce che la coltivazione è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta, invece, per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo, di seguito THC, per gli usi consentiti dalla legge.

(NDR: L’autorizzazione per la cannabis con THC non viene rilasciata mai; è in esclusiva all’istituto farmaceutico militare di Firenze)

(NDR: si ribadisce la NON NECESSITA’ DI CHIEDERE A NESSUNO IL PERMESSO ALLA COLTIVAZIONE di piante “certificate” partendo da seme certificato UE)

 

“Si tratta di un provvedimento necessario per chiarire i possibili usi della canapa coltivata nell’ambito del florovivaismo in modo da attuare pienamente una buona legge e precisarne il suo campo di applicazione” – dichiara il Vice Ministro Andrea Olivero -, “in questo modo agevoliamo anche l’attività di controllo e repressione da parte degli organi preposti”.

La legge citata riguarda:
a) la disciplina della coltivazione e della trasformazione;
b) l’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
d) la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Nel documento sono richiamate le specifiche della legge e i parametri da rispettare ai fini della coltivazione con espresso riferimento al tasso di THC il cui limite rimane invariato a 0,2% della canapa greggia così come previsto da regolamento europeo.

(NDR: Questo punto chiarisce le importazioni: il limite europeo è 0,2%, nessuna altra tolleranza – anche se entra in conflitto con la 309 che ha visto il principio attivo non rilevante fino a 0,5%)

 

Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore. In caso venga accertato che il contenuto di THC sia superiore al limite dello 0,6 per cento, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.

(NDR: FERMO RESTANDO NESSUNA RESPONSABILITA’ PENALE)

 

(NDR: nulla di nuovo, anche se non specificando che occorre partita IVA, sembra svincolarsi la coltivazione personale)

 

A questo si aggiungono le specifiche riguardanti la normativa della coltivazione nell’ambito del settore florovivaistico.

In questo caso si precisa che:
1.      È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato. 
2.      Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.

(NDR: niente TALEE, in poche parole. Niente SELEZIONE GENETICA, in altrettante poche parole. Ci sarà da “ridere tristemente”)

(NDR: LE TALEE SONO USABILI SOLO PER LA CESSIONE COME PIANTE INTERE E NON RI-VENDIBILI I RACCOLTI)

(NDR: ALCUNE INTERPRETAZIONI LASCIANO APERTA LA PORTA DEL LAVORO DI SELEZIONE, ANCHE SE LE PAROLE SONO CHIARE, PURTROPPO)

 

3.      Secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione. 
4.      La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.

(NDR: quindi anche l’acquisto, e la coltivazione di piante non sembra relegata alla partita iva)

 

5.      L’attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
6.      Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.

(NDR: in pratica l’importazione è assolutamente a norma, purchè rispetti, a quanto sembra, il limite di 0,2% di THC nel prodotto finale, in linea con le normative europee di commercio industriale)

 

Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.

 

(NDR: sono mesi, se non anni che si attende il decreto del Ministero della Salute: nel frattempo aziende ridicole hanno venduto muffa, prodotti contaminati da pesticidi e residui di fertilizzanti e/o coltivati su terreni da bonificare senza il minimo rispetto dei controlli e della salute dei consumatori – fortunatamente molte aziende seguono il codice di Autoregolamentazione Etica proposto insieme e seguono ottimi standard)

 

NDR: Dopo una attenta analisi parrebbe che questo ultimo rigo indichi che solo chi ha “licenza da florovivaista” possa coltivare “infiorescenze”.

PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E’ SUFFICIENTE AVERE REGOLARE PARTITA IVA. 

Resta da capire dunque se sia possibile DETENERE e COLTIVARE PER USO PERSONALE QUESTE PIANTE, PORTANDOLE A FIORITURA, anche se QUESTA SPIEGAZIONE SEMBRA AUTORIZZARE (senza partita iva)

 

RICORDIAMO CHE IL VALORE DELLA CIRCOLARE NON E’ QUELLO DI UNA LEGGE EMANATA – ANCHE SE IN ITALIA ORMAI BASTA CHE FINISCA SUL GIORNALE PER ESSERE UN FENOMENO REALE.

 

LINK CIRCOLARE UFFICIALE

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