Dal sito ufficiale MMM Italia
Gli (incredibili) emendamenti dell’Intergruppo Cannabis Legale al DDL “Cannabis Legale”
Inizia così, nel peggiore dei modi, l’iter alla Camera della proposta di legge truffa per l’istituzione di un Monopolio sulla cannabis, mascherato da finta “legalizzazione”
A partire da oggi, lunedì 25 luglio 2016, è previsto l’avvio della discussione in Aula alla Camera del DDL “Cannabis Legale” (vedi: http://bit.ly/Atto-Camera-3225), inclusi i 1.555 emendamenti che sono stati presanti lo scorso 19 luglio (vedi:http://bit.ly/Allegato-Bollettino-Camera-679)…
A tal proposito, sebbene non ci si possa affatto meravigliare del fatto che i vari gruppi parlamentari, attraverso gli emendamenti, intendano far valere le proprie posizioni nei confronti di una riforma normativa di tale portata, il numero di modifiche proposte, assolutamente sproporzionato rispetto all’effettiva necessità, ha destato in particolar modo l’attenzione delle agenzie di stampa, sollevando aspre critiche da parte di tutti i sostenitori della “Cannabis Legale”.
Il principale artefice di quello che è stato definito un vero e proprio tentativo di bloccare l’iniziativa dell’Intergruppo Cannabis Legale è Area Popolare (NCD-UCD), che ha presentato ben 1.229 emendamenti per proporre la cancellazione di tutti e 10 gli articoli del suddetto disegno di legge, l’inasprimento dell’attuale impianto proibizionista del DPR 309/90 ed una serie di altre amenità varie che non vale la pena nemmeno menzionare.
Tuttavia, per quanto si voglia giustamente stigmatizzare l’atteggiamento tutt’altro che democratico di Area Popolare, occorre anche precisare che gli altri gruppi parlamentari non sono stati certamente da meno, avendo presentato un numero di emendamenti molto più basso, ma che nel contenuto non si discostano chissà quanto dalle posizioni proibizioniste di NCD e UDC:
- 170 emendamenti dal Gruppo Misto;
- 59 emendamenti da Democrazia Solidale – Centro Democratico;
- 39 emendamenti dal Partito Democratico;
- 25 emendamenti da Forza Italia – Il Popolo delle Libertà;
- 18 emendamenti da Fratelli d’Italia;
- 12 emendamenti da Lega Nord;
- 2 emendamenti dal Movimento 5 Stelle;
- 1 emendamento da SEL.
Per quel che ci riguarda, poichè sarebbe inutile analizzarli tutti, dato che la maggior parte di questi emendamenti sono l’uno la copia dell’altro e semplicemente intendono cancellare gli articoli del disegno di legge, ci sembra doveroso entrare nel merito esclusivamente di alcune modifiche proposte dai membri stessi dell’Intergruppo Cannabis Legale, evidenziando la posizione di coloro che si dichiarano “favorevoli alla legalizzazione”, ma come al solito senza specificare IN QUALI TERMINI ed IN CHE MISURA:
- Mantenendo illegale la coltivazione personale di cannabis, sia individuale, che in forma associata;
- Mantenendo illegale la detenzione di cannabis NON contrassegnata dal bollino del Monopolio di Stato;
- Legalizzando la vendita di cannabis, pur mantendo illegale la cessione gratuita;
- Istituendo un regime di Monopolio della cannabis senza deroghe per quanto riguarda la coltivazione personale, sia individuale, che in forma associata;
- Affidando al CREA la selezione delle varietà di cannabis coltivabili ed allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze la produzione farmaceutica;
- Riducendo la durata massima di una prescrizione di cannabis terapeutica da 6 mesi a 3 mesi;
- Destinando il 25% (anzichè il 5%) dei proventi della legalizzazione al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI:
1/7 – Mantenere illegale la coltivazione personale di cannabis, sia individuale, che in forma associata:
Con l’emendamento 1.4, la Deputata Pini Giuditta (PD), membro dell’Intergruppo Cannabis Legale in Commissione Affari Sociali, propone di SOPPRIMERE il Comma 1, lettera b) dell’Art. 1 del disegno di legge, ovvero cancellare quelle disposizioni che legittimerebbero e regolamenterebbero la coltivazione personale fino a 5 piante.
Nota Bene: lo stesso e identico emendamento, oltre che da un membro del PD nell’Intergruppo Cannabis Legale, è stato presentato anche da Area Popolare e Gruppo Misto:
ART. 1
(COLTIVAZIONE PERSONALE ED IN FORMA ASSOCIATA DI CANNABIS)
1. All’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all’ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l’indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all’ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell’atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l’assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l’elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d’ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l’articolo 79».
2. All’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «sindacale,» sono inserite le seguenti: «i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».
2/7 – Mantenere illegale la detenzione di cannabis NON contrassegnata dal bollino del Monopolio di Stato:
Con l’emendamento 2.4, la Deputata Pini Giuditta (PD), membro dell’Intergruppo Cannabis Legale in Commissione Affari Sociali, propone la modifica dell’Art. 2 del disegno di legge, affinchè venga legittimata e regolamentata la detenzione esclusivamente della cannabis contrassegnata dal bollino del Monopolio di Stato:
ART. 2
(DETENZIONE PERSONALE DI CANNABIS)
1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Capo I-bis.
DELLA DETENZIONE
Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). – 1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati purché in possesso di regolare contrassegno del Monopolio di Stato in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati purché in possesso di regolare contrassegno del Monopolio di Stato in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell’assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l’ha rilasciata.
3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».
2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,»
3/7 – Legalizzare la vendita di cannabis, mantendo illegale la cessione gratuita:
Con l’emendamento 3.18, la Deputata Pini Giuditta (PD), membro dell’Intergruppo Cannabis Legale in Commissione Affari Sociali, propone di SOPPRIMERE la Lettera a), al Comma 1 dell’Art. 3 del disegno di legge, ovvero cancellare quelle disposizioni che legittimerebbero e regolamenterebbero la cessione gratuita di cannabis e/o derivati autoprodotti ad utilizzatori maggiorenni non affetti da handicap mentali, anche in caso di esclusivo consumo personale e senza scopo di lucro.
Nota Bene: lo stesso e identico emendamento, oltre che da un membro dell’Intergruppo Cannabis Legale, è stato presentato anche da Area Popolare, Forza Italia – Popolo delle Liberta, Lega Nord, Gruppo Misto e Partito Democratico (fuori dall’Intergruppo):
ART. 3
(CONDOTTE NON PUNIBILI E FATTI DI LIEVE ENTITÀ)
1. All’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori»;
b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14»
4/7 – Istituire un regime di Monopolio della cannabis senza deroghe per quanto riguarda la coltivazione personale, sia individuale, che in forma associata:
Con l’emendamento 5.34, la Deputata Pini Giuditta (PD), membro dell’Intergruppo Cannabis Legale in Commissione Affari Sociali, propone di SOPPRIMERE il capoverso Art. 63-quarter al Comma 2, Lettera a) dell’Art. 5 del disegno di legge, ovvero cancellare quelle disposizioni che escluderebbe la coltivazione personale fino a 5 piante dal regime di Monopolio statale della cannabis.
Nota Bene: lo stesso e identico emendamento, oltre che da un membro dell’Intergruppo Cannabis Legale, è stato presentato anche da Area Popolare, Democrazia Solidale – Centro Democratico e Partito Democratico (fuori dall’Intergruppo):
ART. 5
(MONOPOLIO DELLA CANNABIS)
1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della presente legge, e dall’articolo 6 della stessa legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. – (Esclusioni). – 1. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 63-quinquies. – (Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati). – 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all’interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati.
Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati). – 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.
Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 63-quater, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l’importazione e l’esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l’applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;
[…]
5/7 – Affidare al CREA la selezione delle varietà di cannabis coltivabili ed allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze la produzione farmaceutica:
Con l’emendamento 6.39, la Depuata Amato Maria (PD), membro dell’Intergruppo Cannabis Legale in Commissione Affari Sociali, propone di aggiungere un nuovo paragrafo al Comma 2 dell’Art. 6 del disegno di legge, contenente le disposizioni che affiderebbero al CREA la selezione delle uniche varietà di cannabis coltivabili in regime di Monopolio ed allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze la produzione farmaceutica:
ART. 6.
(COLTIVAZIONE DELLA CANNABIS PER LA PRODUZIONE FARMACEUTICA E SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DI PRODUZIONE, PRESCRIZIONE, DISTRIBUZIONE E DISPENSAZIONE DEI FARMACI CONTENENTI PRODOTTI DERIVATI DALLA CANNABIS)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:
a) delle procedure e delle attività per il miglioramento genetico delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee, individuando il CRA quale ente preposto a svolgere tali attività;
b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;
c) di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a indicazioni fornite dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco e con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto di competenza.
c-bis) nelle more dell’applicazione della presente legge per quanto previsto dal presente articolo si individua il CRA per la selezione genetica delle varietà di cannabis, secondo l’accordo in essere tra Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzate all’uso terapeutico e lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze quale luogo di coltivazione e di produzione della sostanza attiva, secondo le modalità stabilite dall’accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e il Ministero della difesa in data 18 settembre 2014.
[…]
Questo emendamento ed il successivo non fanno altro che confermare quanto già anticipato dal Dott. Giocondo Santoni (ex Direttore dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze) e dal Dott. Gianpaolo Grassi (primo ricercatore del CREA), durante le audizioni alla Camera del 15 e 22 giugno scorsi, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul DDL “Cannabis Legale”. Per maggiori informazioni, vedi nostro approfondimento del 29 giugno 2016: CREA: «Coltivare la cannabis in famiglia mette a rischio la salute dei più giovani».
5/7 – Affidare allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di firenze la produzione di cannabis terapeutica per tutto il fabbisogno nazionale:
Con l’emendamento 6.44, il Deputato Mantero Matteo (Movimento 5 Stelle) ed altri – tra cui Ferraresi Vittorio, membro dell’Intergruppo Cannabis Legale in Commissione Giustizia – propongono la modifica del Comma 2, lettera c) dell’Art. 6 del disegno di legge, aggiungendo le disposizioni che affiderebbero la produzione di cannabis terapeutica per tutto il fabbisogno nazionale allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, riservandosi solo in un secondo momento di valutare l’eventuale apertura ad altre aziende farmaceutiche, nel caso in cui la quantità massima producibile a Firenze non risultasse sufficiente:
ART. 6.
(COLTIVAZIONE DELLA CANNABIS PER LA PRODUZIONE FARMACEUTICA E SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DI PRODUZIONE, PRESCRIZIONE, DISTRIBUZIONE E DISPENSAZIONE DEI FARMACI CONTENENTI PRODOTTI DERIVATI DALLA CANNABIS)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:
a) delle procedure e delle attività per il miglioramento genetico delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee, individuando il CRA quale ente preposto a svolgere tali attività;
b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;
c) di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e, qualora il fabbisogno nazionale lo richieda, previa procedura ad evidenza pubblica, di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a indicazioni fornite dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco e con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto di competenza.
[…]
6/7 – Ridurre la durata massima di una prescrizione di cannabis terapeutica da 6 mesi a 3 mesi:
Con l’emendamento 6.42, la Depuata Amato Maria (PD), membro dell’Intergruppo Cannabis Legale in Commissione Affari Sociali, propone la modifica del capoverso 5.1 al Comma 2, lettera d), numero 2 dell’Art. 6 del disegno di legge, affinchè venga ridotta la durata massima di una prescrizione di cannabis terapeutica dai 6 mesi a soli 3 mesi:
ART. 6.
(COLTIVAZIONE DELLA CANNABIS PER LA PRODUZIONE FARMACEUTICA E SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DI PRODUZIONE, PRESCRIZIONE, DISTRIBUZIONE E DISPENSAZIONE DEI FARMACI CONTENENTI PRODOTTI DERIVATI DALLA CANNABIS)
[…]2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica»;
b) all’articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta di cannabis»;
c) all’articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all’allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «ovvero per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;
d) all’articolo 43:
1) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «ovvero per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5.1. La prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non superiore a sei mesi tre mesi. La ricetta contiene altresì l’indicazione del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata»;
3) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l’effettuazione di terapie domiciliari»;
[…]
7/7 – Destinare il 25% (anzichè il 5%) dei proventi della legalizzazione al “Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga”:
Con l’emendamento 7.1, il deputato Iannuzzi Cristian (Gruppo Misto), membro dell’Intergruppo Cannabis Legale in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, propone la modifica del Comma 2 dell’Art. 7 del disegno di legge, al fine di aumentare la percentuale di proventi della legalizzazione destinati al “Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga” da 5% inziale al 25%:
Nota Bene: lo stesso e identico emendamento, oltre che da un membro dell’Intergruppo Cannabis Legale, è stato presentato anche da Area Popolare…
ART. 7
(DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo IX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Le risorse finanziarie derivanti dall’attuazione delle disposizioni del titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all’articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
nella misura del 5 per cento 25 per cento del totale annuo.
Il “Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga”, istituito a norma dell’Art. 127 del DPR 309/90, ma attualmente bloccato per effetto della Legge n. 328 del 2000, è stato utilizzato per finanziare progetti di svariato tipo predisposti da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti Locali e del Privato Sociale, con una precisa ripartizione: il 75% alle Regioni ed il restante 25% alle Amministrazioni centrali, per progetti attivati in ambito nazionale.
Dal 1997 al 2003, solo per quanto riguarda le Amministrazioni centrali, sono stati stanziati ben 154 milioni di Euro per finanziare i progetti più disparati (come riportato sul sito istituzionale del DPA: http://bit.ly/Rendiconto-1997-2003), senza nemmeno provare a quantificare i fiumi di denaro pubblico che sono arrivati alle Regioni senza vincolo di utilizzo e che, come è tristemente prassi, sono stati spesso impiegati per tutt’altri scopi.
Pertanto, nonostante l’impiego di tali risorse, il risultato più evidente è che l’Italia è ancora oggi uno dei pochi Paesi della Comunità Europea ad essere completamente sprovvisto di una politica di riduzione del danno e di un sistema d’allertarapido, nonché della possibilità di sapere quale tipo di stupefacenti sono realmente presenti sul mercato e cosa le persone utilizzano, dato che non è mai stata regolamentata la pratica del pill testing, ovvero l’analisi delle sostanze (vedi: intervista al medico tossicologo Salvatore Giancane del 22/07/2016).
Senza dubbio, sarebbe più che mai urgente una seria politica volta a decriminalizzare e desanzionalizzare il fenomeno dell’assunzione di sostanze illegali, che il proibizionismo ha reso una vera e propria piaga sociale, tuttavia il DDL “Cannabis Legale” non va affatto in questa direzione, essendo comunque caratterizzato da furore ideologico e logiche proibizioniste basate sulla REPRESSIONE e sulla PUNIZIONE, senza intervenire sulle sanzioni amministrative e sulle condotte legate al consumo di quelle sostanze che statisticamente scaturiscono maggiori problematicità tra i consumatori e per le quali, paradossalmente, ci sarebbe addirittura un inasprimento delle sanzioni penali (per i reati di “lieve entità” di cui all’Art. 73, Comma 5 del DPR 309/90, si abbassano leggermente le sanzioni penali previste per le tabelle IV e II, sebbene vengano notevolmente inasprite quelle per le tabelle I e III).
A nostro avviso, pur non avendo ovviamente nulla in contrario se una parte (considerevole) dei guadagni sulla “Cannabis Legale”venisse eventualmente investita nel Sociale, attraverso un finanziamento annuale al “Fondo Nazionale di intervento per la lotta alle droghe”, ci sembra abbastanza inconcepibile che l’unica preoccupazione emersa durante le audizioni, da parte dei principali beneficiari di tale fondo, sia stata quella di accaparrarsi la cifra più alta possibile, senza nemmeno tentare di chiarire con quali obbiettivi e per quali progetti questa abnorme quantità di denaro pubblico verrebbe spesa:
PIETRO FAUSTO D’EGIDIO, Presidente FEDERSERD
(Audizione del 26 maggio 2016)
FELICE NAVA, Direttore Unità operativa sanità penitenziaria dell’azienda ULSS di Padova
(Audizione del 20 giugno 2016)
[…]
Per quanto riguarda, invece, quella che dovrebbe essere la quota di fondi da devolvere alla prevenzione e alla riabilitazione,per quanto riguarda la prevenzione che bisognerebbe fare sulla cannabis e anche eventuali interventi di intercettazione del consumo problematico, direi che sarebbero forse necessari – anche qui molto a occhio – 50 milioni di euro l’anno.»
LEOPOLDO GROSSO, Presidente Onorario Gruppo Abele
(Audizione del 15 giugno 2016)
Con il proprio emendamento, il Deputato Cristian Innuzzi dell’Intergruppo Cannabis Legale sembra aver recepito alla lettera le richieste formulate durante le audizioni, senza però considerare che il «prezzo finale della merce» potrebbe sì accontentare gli amici degli amici, risultando però tra le possibili cause di un possibile fallimento di obbiettivi ben più importanti, come il contrasto del narcotraffico…
Vedi nostro precedente approfondimento: L’unico prodotto agricolo valutato in grammi oltre la cannabis è lo zafferano
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In conclusione, semmai avessimo avuto anche solo il minimo dubbio di aver male interpretato le loro intenzioni, i componenti dell’Intergruppo Cannabis Legale che hanno proposto emendamenti identici ad alcuni altri presentati da Area Popolare, Forza Italia e Lega Nord, non hanno fatto altro che dimostrare come i nostri timori fossero del tutto fondati.
Inoltre, nè SEL, nè gli esponenti del M5S all’interno dell’Intergruppo hanno colto l’occasione per presentare due emendamenti migliorativi che per noi (e tanti altri) sarebbero stati fondamentali:
- Il primo, per cancellare le sanzioni amministrative che rimarrebbero assolutamente inviariate rispetto ad ora per quanto riguarda l’Art 187 del Codice della strada, con il conseguente ritiro della patente in caso di positività a test antidroga del tutto inadatti, che sicuramente non possono certificare il nesso causa effetto sull’effettiva incapacità di guidare. A tal proposito – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore della legge sull’omicidio stradale – dovrebbero quantomeno spiegarci come intendono vendere, con il contrassegno del Monopolio di Stato, una sostanza che è sempre rintracciabile dopo l’assunzione, dato che a differenza dell’alcool, anch’esso venduto dallo Stato, il THC rimane nelle urine per settimane, nonostante l’effetto psicoattivo duri soltanto poche ore. Cosa scriveranno sui pacchetti di cannabis con il bollino del Monopolio? Attenzione, per non perdere la patente, evitare di guidare per 40 giorni dopo aver fumato una canna?
- Il secondo, per tentare di cancellare la comunicazione delle generalità e dei luoghi di coltivazione agli uffici territoriali del Monopolio di Stato, per quella che diverrebbe la più grande schedatura di massa di tutti coloro che si autoproducono la cannabis, creando così un database utile per sapere dove andare a bussare all’indomani della prima legge di stabilità che vieterebbe nuovamente le coltivazioni personali, a quel punto non più funzionale ad addolcire la amara pillola, se la legge venisse approvata.
Infine, non possiamo non esternare tutto il nostro biasimo per quegli esponenti dell’Intergruppo Cannabis Legale che, al contrario, gli emendamenti li hanno presenati, ma con il solo obbiettivo di togliere fin da subito la previsione di poter praticare la coltivazione personale, senza aver avuto nemmeno la pazienza di attendere che la trappola scattasse sui tanti polli abbagliati dalla falsa promessa delle 5 piante a testa.
Million Marijuana March (Italia)
P.S. COMPLIMENTI A BENEDETTO DELLA VEDOVA PER LA COSTANTE OPERA DI CENSURA!
Presidente Associazione No Profit FreeWeed Board
Mail: direzione@freeweed.it
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