Il recente decreto legge approvato dal governo Meloni, conosciuto come “DL Sicurezza”, ha suscitato un ampio dibattito in Italia, soprattutto tra le imprese e le associazioni che operano nel settore della canapa. Questa decisione, presa senza un passaggio parlamentare, ha avuto effetti immediati e significativi sulla filiera della canapa, in particolare sulle attività legate alla cannabis light, creando non poche preoccupazioni sia a livello economico che sociale. Il provvedimento, infatti, vieta la vendita e la produzione di infiorescenze di cannabis, colpendo in modo diretto i negozi che si occupano di cannabis light e le aziende agricole che fino a oggi avevano coltivato questa pianta per uso non psicoattivo.
Il Decreto Sicurezza: Il Governo Meloni Interviene Senza Passaggio Parlamentare
L’articolo 18 del DDL Sicurezza prevede il blocco della filiera della canapa in Italia, con l’introduzione di un divieto su tutte le infiorescenze, anche quelle con un contenuto di THC inferiore allo 0,5%, considerate legali in tutta Europa. L’approvazione di questo decreto ha suscitato un’ondata di proteste, in quanto il governo ha bypassato il normale iter parlamentare, accelerando i tempi con un decreto legge che consente una rapida entrata in vigore della misura. Questo ha ridotto la possibilità di dibattito e ostacoli da parte delle opposizioni politiche, che seppur minoritarie, avrebbero avuto la possibilità di esprimere le proprie preoccupazioni in un contesto parlamentare.
L’impatto di questa misura è immediato e drastico. Le imprese che si occupano della vendita di cannabis light potrebbero trovarsi a dover chiudere le proprie attività, mentre i coltivatori agricoli si vedono costretti a rivedere la loro produzione, con conseguenti danni economici per migliaia di lavoratori del settore. A questo punto, molte delle associazioni di categoria stanno cercando di negoziare con il governo, proponendo un’entrata in vigore differita di questa legge o addirittura la modifica dell’articolo 18, per garantire la sopravvivenza della filiera agricola legata alla canapa industriale.
La Reazione delle Imprese e delle Associazioni
Le principali associazioni che rappresentano le imprese di canapa, tra cui Coldiretti, stanno cercando di mediare con il governo per modificare l’articolo che colpisce direttamente la filiera. Coldiretti ha sottolineato che in altri Paesi europei la canapa, compreso il fiore, può essere utilizzata nella sua interezza, e ha chiesto che anche l’Italia possa competere a livello europeo senza essere penalizzata. Tuttavia, nonostante i tentativi di negoziazione, le speranze di una soluzione positiva sembrano essere ridotte al minimo. Le associazioni stanno facendo pressione soprattutto su Forza Italia, che si è schierata dalla parte degli agricoltori, cercando di ottenere un compromesso.
La Posizione dell’Unione Europea e la Petizione Presentata da Canapa Sativa Italia
Nonostante la situazione sembra complicata sul piano nazionale, arriva una luce di speranza da Bruxelles. Il 17 marzo, la Commissione parlamentare per l’esame delle petizioni (Peti) ha discusso una petizione presentata dall’associazione Canapa Sativa Italia, che chiede spiegazioni al governo italiano sul divieto alla lavorazione, al trasporto e al commercio del fiore della canapa. Secondo la petizione, il provvedimento sarebbe in contrasto con il diritto europeo, in quanto la canapa legale, con un contenuto di THC sotto lo 0,5%, è legale in tutta Europa e non rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica. In particolare, si sostiene che il divieto potrebbe compromettere il mercato unico europeo, danneggiare la competitività del settore della canapa e minacciare l’occupazione in Italia.
La Commissione Peti ha preso atto della petizione e si è impegnata ad approfondire la questione, raccogliendo dati e chiedendo al governo italiano di fornire maggiori dettagli sul provvedimento. In questo contesto, la posizione della Commissione potrebbe portare a un intervento dell’Unione Europea, mettendo in discussione l’efficacia della legislazione italiana sul tema.
La Proposta di FreeWeed e CSI per la Regolamentazione della Cannabis Industriale
Nonostante la difficile situazione che si sta creando in Italia, la nostra associazione, insieme a Canapa Sativa Italia, ha elaborato una proposta concreta per cercare di superare gli ostacoli imposti dal DL Sicurezza. La proposta prevede una regolamentazione chiara e strutturata per il settore della cannabis industriale, un settore che da anni rappresenta una risorsa economica per numerose aziende agricole, ma che ora rischia di essere messo in ginocchio da politiche che non considerano le reali potenzialità del mercato legale della canapa.
La nostra proposta si basa su un sistema di tracciabilità e certificazione che garantisca la sicurezza dei prodotti a base di cannabis, ma anche sul rispetto delle normative europee che permettono la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione. La nostra visione è quella di creare un sistema che permetta alle imprese italiane di essere competitive, tutelando al contempo la salute pubblica e favorendo lo sviluppo di un mercato regolamentato e sicuro.
Il nostro obiettivo è quello di portare questa proposta sul tavolo delle istituzioni italiane ed europee, per garantire la sopravvivenza del settore e contrastare le decisioni che potrebbero portare alla sua morte. La strada non è facile, ma siamo convinti che, con il sostegno delle imprese e delle associazioni, possiamo riuscire a modificare la situazione e a costruire un futuro più sostenibile e prospero per la canapa industriale in Italia.
L’articolo 12 del manifesto collettivo riguarda le modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in merito alla regolamentazione della coltivazione e utilizzo della canapa con basso contenuto di THC, con l’obiettivo di sostenere la filiera agroalimentare, garantire il gettito tributario e salvaguardare l’occupazione nel settore.
Modifiche alla legge sulla canapa
Il primo punto riguarda l’integrazione dell’articolo 1, che introduce nuove disposizioni sulla coltivazione e trasformazione della canapa, nonché sui prodotti derivati. In particolare, si amplia la definizione di canapa includendo le attività connesse, come la lavorazione e la produzione di prodotti derivati.
Sostenibilità della coltivazione
L’articolo 2 è un punto centrale del manifesto, poiché fornisce dettagli importanti sulla coltivazione della canapa, distinguendo tra diverse modalità di riproduzione, sia gamica (semi) che agamica (talee). Inoltre, viene specificato che è possibile coltivare, trasformare e immettere in commercio non solo la pianta, ma anche le sue infiorescenze e altre sue parti, come le foglie, sempre che il contenuto di THC rimanga al di sotto dell’1%.
Disposizioni operative
Inoltre, l’articolo 3 introduce obblighi per i coltivatori, tra cui l’obbligo di comunicare i dati relativi alla coltivazione al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. È anche previsto l’obbligo di tenere un quaderno di campagna per tracciare tutti i trattamenti fitosanitari e le operazioni legate alla produzione.
Normative sui controlli
L’articolo 4 delinea le misure di controllo e sanzioni per eventuali violazioni. Tra le sanzioni previste ci sono multe per il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la coltivazione, l’acquisto di materiale da riproduzione non accreditato, o la non comunicazione delle attività produttive. Il testo prevede anche misure di sequestro per le coltivazioni che superano il limite di THC fissato dall’articolo 2.
Questo articolo stabilisce un quadro normativo dettagliato per la coltivazione e commercializzazione della canapa a basso contenuto di THC, puntando su una regolamentazione chiara che favorisca la crescita del settore senza compromettere la sicurezza e la qualità del prodotto. In particolare, la previsione di standard di qualità e l’introduzione di un sistema di tracciabilità e controllo contribuiscono a garantire la trasparenza delle operazioni e a sostenere un’industria sempre più integrata e legittimata.
Queste modifiche potrebbero avere un impatto significativo sull’industria della canapa in Italia, portando a una maggiore chiarezza normativa e stimolando la crescita economica del settore.
Valutazioni politiche
L’approvazione del DL Sicurezza da parte del governo Meloni segna un momento cruciale nella storia del settore della canapa in Italia. Seppur la misura sia stata adottata con l’intento di garantire maggiore sicurezza, il suo impatto potrebbe essere devastante per migliaia di agricoltori e per un mercato che da anni sta cercando di emergere. Le opposizioni politiche e le associazioni stanno facendo di tutto per contrastare questa decisione, ma la vera speranza risiede in un intervento dell’Unione Europea, che potrebbe mettere in discussione la legittimità del divieto italiano.
La nostra proposta, con un sistema di regolamentazione chiara e il rispetto delle normative europee, potrebbe rappresentare una via d’uscita per salvare il settore e garantire un futuro di crescita e innovazione per la canapa industriale in Italia. Siamo impegnati a portare avanti questa causa, consapevoli che la sfida non è semplice, ma determinati a fare la nostra parte per tutelare il futuro del settore.
Il DL Sicurezza del governo Meloni sta mettendo a rischio il settore della canapa industriale in Italia, vietando la produzione e la vendita di infiorescenze di cannabis light. Le associazioni di categoria stanno cercando di mediare con il governo, ma la situazione appare critica. L’Europa sta monitorando la situazione e la nostra proposta per regolamentare la cannabis industriale potrebbe rappresentare una soluzione per salvare il settore.
La nostra proposta politica
Art. 12. del MANIFESTO COLLETTIVO (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)
- Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l’integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 1:
- al comma 2 dopo la parola “canapa” e prima della parola “delle” sono inserite le seguenti: «nonché alle attività connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile ed i prodotti da essa derivati»;
- al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all’immissione in commercio»;
- all’articolo 2:
- al comma 1, dopo la parola: « consentita » sono inserite le seguenti: « sia in forma gamica (semi) che agamica (talee) »;
- al comma 1, dopo la parola: « coltivazione » sono inserite le seguenti: « , la messa a dimora e la lavorazione », le parole: « è consentita » sono sostituite dalle seguenti: « sono consentite »
- al comma 2, le parole “Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:” sono sostituite dalle seguenti: “dalla pianta di canapa ottenuta ai sensi del comma 1 e da tutte le sue parti, di cui anche foglie e infiorescenze, è possibile realizzare:”
- al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori »;
- al comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
« g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore all’1 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione;
g-ter) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, con percentuale di THC inferiore all’1 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.»;
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L’uso della canapa, composta dall’intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l’uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. E’ istituito il codice Ateco 01.18.00 “coltivazione di canapa industriale” per l’attività di produzione di canapa in base ai dispositivi della presente legge.»;
- nella rubrica, dopo la parola: «coltivazione» sono aggiunte le seguenti: « e della lavorazione »;
- all’articolo 3:
- al comma 1, primo periodo, le parole: « semente acquistata » sono sostituite dalle seguenti: « semente o delle piante vive acquistate », al secondo periodo, dopo la parola: « semente » sono aggiunte le seguenti: « o delle piante vive » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di essere regolarmente iscritto come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonché di acquistare il materiale da riproduzione da aziende sementiere o florovivaistiche regolarmente accreditate per la vendita di materiale di riproduzione e propagazione di canapa »;
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Il coltivatore, entro dieci giorni prima dell’inizio di ogni ciclo produttivo, ha l’obbligo di trasmettere al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri:
a) i dati del proprietario del fondo e, qualora la coltivazione sia avviata da un terzo o da una società, i dati identificativi di quest’ultimo, ovvero la ragione sociale, la partita dell’imposta sul valore aggiunto, l’indirizzo della posta elettronica certificata, il numero di iscrizione alla CCIIA e il nominativo dell’amministratore della società, che deve essere in ogni caso un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale;
b) l’ubicazione del fondo agricolo interessato dalla coltura, mediante l’indicazione dei dati catastali, e la superficie occupata dalla coltura;
c) il tipo e la varietà di canapa messa a coltura, la tecnica usata per la coltivazione con la specificazione se si intende procedere alla semina o alla messa a dimora di piante vive, nonché la data dell’inizio del ciclo produttivo.
d) l’ubicazione del sito di stoccaggio dei prodotti derivati dalla canapa;
e) l’ubicazione del sito di lavorazione e l’indicazione del tipo di lavorazioni effettuate.
1-ter. Il coltivatore ha, inoltre, l’obbligo di redigere il quaderno di campagna, avvalendosi di tecnici specializzati abilitati ovvero delle associazioni di categoria, riportante:
a) i trattamenti fitosanitari effettuati;
b) il registro di carico e di scarico della canapa e dei prodotti da essa derivati. Le annotazioni di cui alla presente lettera devono essere effettuate entro sette giorni dal carico e dallo scarico della canapa e dei prodotti da essa derivati.»;
d) all’articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie »;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Qualora sia accertata la violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro.
1-ter. Qualora sia accertata la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, relativo all’acquisto del materiale da riproduzione da aziende sementiere o florovivaistiche regolarmente accreditate per la vendita di materiale di riproduzione e propagazione, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro nonché al sequestro e allo smaltimento della canapa e dei prodotti da essa derivati, con oneri a carico del medesimo coltivatore, il quale deve esibire la fattura di smaltimento all’organo accertatore entro sessanta giorni dalla data dell’accertamento; in caso di mancato adempimento, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di 3.000 euro.
1-quater. Qualora sia accertata la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1-ter, il coltivatore è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro, determinata sulla base della capacità produttiva del fondo »;
- al comma 3, dopo le parole: “in pieno campo” sono aggiunte le seguenti: «e in ambiente protetto, serra o vaso» e le parole: « tetraidrocannabinolo (THC) » sono sostituite dalla seguente: « THC »;
- al comma 4 dopo la parola “coltura” sono aggiunte le seguenti: <o di qualsiasi parte di pianta in una fase successiva alla raccolta;>
- il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all’articolo 2 possono essere disposti dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore all’1 per cento nelle coltivazioni e nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell’agricoltore, dell’operatore del comparto e del venditore del prodotto »;
- dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli di cui all’articolo 2 non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
7-ter. In caso di contenuto di THC nella canapa e nei prodotti da essa derivati superiore all’1 per cento, il coltivatore è obbligato a smaltire la canapa e i prodotti da essa derivati a sue spese alla presenza degli organi di controllo competenti.»;
- in attuazione delle note, dopo il comma 8 si aggiunge il seguente: <<9. il Mipaaf sentiti gli enti territoriali preposti che si occupano dell’ambito dei controlli sulle coltivazioni di canapa, emana apposito decreto ministeriale entro 6 mesi che definisce le specifiche metodiche di campionamento di cui al comma 4;>
- all’articolo 5, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. La canapa e i prodotti da essa derivati, valorizzabili in filiere non previste dalla presente legge, devono comunque rispettare la normativa del settore in cui verranno immesse. L’elenco non è da intendersi tassativo.
- all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore all’1 per cento;
2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, promuovono e facilitano azioni sinergiche con università ed enti di ricerca volte a migliorare la tracciabilità e il supporto tecnico alla filiera della canapa;».
- all’articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «semente acquistata» sono sostituite dalle seguenti: «semente o le piante vive acquistate»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «semente» sono aggiunte le seguenti: «e delle piante vive»;
- all’articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) alla quantità di THC contenuto;
b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
c) all’eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea;
d) al numero di lotto di produzione e al Paese d’origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea;
e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.
2. All’articolo 14, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 6) è sostituito dal seguente:
« 6) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale all’1 per cento ».

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