IN PRATICA, PRIMA DELLA DECISIONE SULLA REVOCA, BISOGNERÀ VALUTARE LA CONDOTTA COMPLESSIVA DELL’IMPUTATO, VERIFICANDO EVENTUALI PROFILI DI PERICOLOSITÀ SOCIALE.
La recente sentenza della Corte Costituzionale [1] che ha ripristinato la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti (dichiarando incostituzionale la famigerata legge “Fini-Giovanardi”) ha effetti anche per le patenti di guida: difatti, nel caso di uso di droghe leggere (per es. la cannabis) non sarà più possibile l’automatica revoca della licenza di guida. A scriverlo è il Tar Brescia in una recente ordinanza [2]. Il codice della strada prevede che venga revocata la patente di guida a coloro che non abbiano i requisiti morali previsti dalla legge [3]. In particolare, non possono avere la patente: i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste per chi è dedito ad attività delittuose o che vive con i proventi di attività delittuose; le persone condannate per i reati di produzione e traffico di stupefacenti o sostante psicotrope. Nel caso invece di detenzione illecita di cannabis, le conseguenze derivanti dal ripristino della distinzione tra droghe pesanti e leggere ha ricadute anche amministrative. In pratica, non si potrà più revocare automaticamente la patente di guida per i casi di lieve entità e di condanna per droghe leggere, purché in quest’ultimo caso la pena in concreto applicata non superi il massimo previsto dalla legge per le ipotesi di lieve entità. In pratica, prima della decisione sulla revoca, bisognerà valutare la condotta complessiva dell’imputato, verificando eventuali profili di pericolosità sociale. Insomma, secondo i giudici amministrativi, il giudice deve verificare una serie di elementi, ossia:
– la gravità dell’episodio criminoso descritto nella sentenza di condanna;
– la condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
– le eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
– l’eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
– lo svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
– le modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida.
La prassi è quella di un colloquio tra giudice e amministrazione entro due mesi dalla data dell’ordinanza.
[1] C. Cost. sent. n. 32/2014.
[2] Tar Brescia ord. n. 41 del 13.01.2015.
[3] Art. 120 commi 1 e 2 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Fonte: laleggepertutti.it
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