Condizioni per l’irrilevanza penale dell’Uso di Droga in Gruppo – di Dario Ferrara

Condizioni per l’irrilevanza penale dell’Uso di Droga in Gruppo – di Dario Ferrara
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Il consumo di droga in gruppo non è reato, ma soltanto a precise condizioni.

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Non regge l’alibi dello spinello con gli amici quando i due acquirenti cominciano a dividersi il “fumo” comprato e fuggono alla vista della polizia: non ci sarebbe bisogno di fare le porzioni prima, se davvero l’hashish fosse destinato all’uso “collettivo”.

È quanto emerge dalla sentenza 532/14, pubblicata il 9 gennaio dalla terza sezione penale della Cassazione.

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Condizioni necessarie

Confermata la condanna per spaccio a due giovani, che peraltro se la cavano con la sospensione della pena grazie allo stop della Consulta alla Fini-Giovanardi e alla riviviscenza della Vassalli-Jervolino che prevede sanzioni più miti per le droghe leggere.

La giurisprudenza di legittimità pone invero paletti stretti all’irrilevanza penale dell’uso di droga in gruppo che integra soltanto l’illecito amministrativo ex articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti; la condotta può essere infatti scriminata sia nel caso di acquisto congiunto sia di fronte al mandato all’acquisto collettivo a uno dei consumatori, ma soltanto se: l’acquirente della droga è uno degli assuntori della sostanza; l’acquisto dello stupefacente avviene fin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; è certa fin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo con i loro soldi all’acquisto.

Prova certa

Non può configurarsi il consumo di gruppo quando manca la prova certa che sia stato raggiunto un accordo sul luogo e sul tempo nei quali consumare la droga acquistata e non ci sono stati passaggi intermedi per lo stupefacente (nella specie, invece, i due imputati si erano appunto già divisi il fumo).

Affinché la condotta sia scriminata è necessario che emerga una volontà condivisa di procurarsi la droga destinata a un consumo personale.

Nel nostro caso i testi riferiscono versioni discordanti sulle quantità di “fumo” che si aspettavano di ricevere: contro gli imputati pesano il valore della sostanza, nascosta degli slip, e l’improvvisa inversione di marcia della loro auto alla vista della polizia.

Dario Ferrara

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