Una riflessione critica e giuridica sul nuovo orientamento normativo in tema di sostanze e guida: tra propaganda, diritto e scienza
Codice della strada e sostanze: tra propaganda normativa e realtà scientifica
La circolare ministeriale e il suo valore legale
Il recente intervento dei Ministeri dell’Interno e della Salute con una circolare interpretativa ha suscitato ampio dibattito nell’ambiente giuridico e politico.
Va subito chiarito un principio fondamentale: una circolare non ha forza di legge.
Non può in alcun modo sovvertire o annullare ciò che è stato previsto da una norma primaria, né può modificarne gli effetti.
La circolare può solo offrire linee guida su come applicare la legge vigente, indicando modalità operative ai soggetti preposti ai controlli.
Pensare che una circolare possa ribaltare un impianto normativo incostituzionale significa alimentare un’illusione giuridica.
Eppure, questo sembra il gioco politico in atto: mascherare un arretramento ideologico come fosse un aggiornamento tecnico.
Il nodo del THC e il mito della positività
Il problema più grave è l’assunto di fondo.
Secondo l’impostazione originaria del nuovo Codice della Strada, sarebbe sufficiente risultare positivi a un test per sostanze stupefacenti, anche giorni o settimane dopo l’assunzione, per essere ritenuti “alterati” alla guida.
Questo approccio non ha alcun fondamento scientifico né giuridico.
Il semplice riscontro della presenza di THC o di metaboliti non è sufficiente a stabilire uno stato attuale di alterazione psicofisica.
La scienza è chiara: i metaboliti inattivi possono restare nel corpo per lungo tempo, ben oltre la durata degli effetti reali delle sostanze.
Non si può dunque ritenere una persona “pericolosa alla guida” solo per un residuo biologico.
L’unico accertamento legittimo è quello dell’alterazione effettiva
Il cuore del problema giuridico è la mancanza di strumenti realmente probatori.
Non bastano i reattivi chimici, per quanto avanzati.
Serve una valutazione oggettiva e individuale delle capacità psicofisiche del soggetto al momento della guida.
Questo implica test seri: esami clinici sul campo, valutazioni neurologiche, osservazioni comportamentali.
Lo diciamo da tempo, anche nel nostro lavoro Nel Mirino della Legge: occorre distinguere tra presenza di una sostanza e effettiva compromissione delle capacità di condurre un veicolo in sicurezza.
Questo non è solo un dettaglio tecnico: è la differenza tra giustizia e abuso.
L’ambiguità politica e la necessità di un vero cambio normativo
La circolare sembra voler attenuare l’effetto di una norma mal concepita, ma lo fa senza correggere il problema alla radice.
Siamo di fronte a un classico esempio di ambiguità normativa, dove una retromarcia tecnica tenta di coprire un disegno politico ideologico.
Il principio per cui “basta la presenza della sostanza per sanzionare” resta pericolosamente in vita.
La circolare non cancella il principio normativo: ne suggerisce solo un’applicazione più cauta.
Ma la legge è ancora lì, e fino a che resta tale, le forze dell’ordine potranno comunque continuare a sanzionare anche in assenza di reale alterazione.
Analisi in breve
L’attuale gestione normativa delle sostanze alla guida è segnata da confusione giuridica, propaganda securitaria e debolezza scientifica.
Una circolare non può supplire alla necessità di un intervento legislativo serio e responsabile.
È indispensabile che la politica assuma una posizione chiara: non servono annunci, ma riforme strutturali, che stabiliscano criteri di responsabilità oggettiva, tutelino la libertà individuale e fondino le sanzioni su dati concreti e rilevanti, non su automatismi pericolosi.
Il rischio, altrimenti, è che il diritto venga piegato a esigenze ideologiche, ignorando la realtà clinica, la giurisprudenza e la Costituzione.
Commento personale:
Troppo spesso assistiamo a norme che, nel nome della sicurezza, dimenticano l’equilibrio tra libertà e giustizia. È tempo di superare la logica del “colpevole per presunzione” e costruire un sistema normativo dove il principio di realtà torni al centro del diritto.
Qui la direttiva integrale originale: LINK DIRETTO

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