Chiarimenti sulla Cannabis “Light”: “Ragazzi, fate attenzione a cosa comprate e da chi”

Riportiamo il Comunicato dell’azienda Agricola Hesalis, di Terni.

“RAGAZZI, FATE ATTENZIONE A COSA COMPRATE E DA CHI”

Da Hesalis, azienda agricola di Terni, arriva un secco ‘no’ alla cosiddetta marijuana light: “Fumarla è il peggior modo di assimilare la canapa”.

Archiviata la prima edizione di “Umbria in Canapa”, Hesalis guarda avanti e con particolare interesse all’estrazione e all’utilizzo erboristico del fiore, materia prima non lavorata della canapa, per ottenere olio essenziale ricco di cannabinoidi e terpeni. Utilizzato in ambito sia nutraceutico che terapeutico e da non confondersi con l’olio di semi di canapa per uso alimentare, l’olio essenziale può essere alla base di saponi, olii, medicinali, antinfiammatori, prodotti cosmetici. In ambito medico è usato come coadiuvante in terapie per patologie gravi come SLA, psoriasi, Parkinson, fibromialgie, dolori neuropatici.

Ma ancor prima Hesalis vuole fare chiarezza su un tema d’attualità.




“Non confondiamo il nostro prodotto con la cosiddetta ‘marijuana light’ anche se la materia prima è la stessa – dichiara Hesalis – sosteniamo che fumarla sia il peggior modo di assumere e utilizzare questa pianta con usi vastissimi”. Dalla start-up ternana, arriva quindi un secco “no” all’uso tramite combustione e alla confusione tra ‘canapa industriale’ e ‘cannabis ludico-ricreativa’. Tanti, purtroppo, i giovani e i giovanissimi che cercano nella canapa un surrogato legale dell’erba.

“L’erba light – prosegue Hesalis – come viene chiamata da qualche produttore che ha voluto cavalcare l’onda, nulla c’entra con una filiera che può spaziare in ambito erboristico, edile, cosmetico, medico, bio ingegneristico. E la combustione, oltre a fare male alla salute, provoca una perdita del 70% dei cannabinoidi. L’ambiziosa Green Revolution di Hesalis vuole creare un’economia circolare basata sulle risorse vegetali, sul verde anziché petrolio e acciaio”. Ma la rivoluzione di Hesalis vuole essere prima di tutto culturale.

Prima di tutto bisogna fare chiarezza sull’organicità della legge 242 del 2 dicembre 2016 perché altrimenti si rischia di danneggiare il la filiera della canapicultura anziché promuovere il mercato della canapa industriale.

“Ritengo opportuno sottolineare – spiega l’Avvocato Nicolò Lamanna – come il provvedimento in discussione, legalizzando la coltivazione e l’uso della Canapa sativa L. monoica o dioica (altrimenti conosciuta come canapa industriale ed assolutamente priva di effetti stupefacenti e da qui in poi chiamata semplicemente ‘Cannabis’), abbia rappresentato una vera rivoluzione rispetto al D.p.r. 309/1990, con cui fino all’inizio di quest’anno nel nostro ordinamento si “criminalizzava” indistintamente la detenzione di tutti i tipi di Cannabis, sia quella con effetto psicoattivo sia quella industriale che ne è assolutamente priva”.

Ma, nonostante non si possa che riconoscere l’importanza della Legge 242 per aver messo al passo coi tempi la coltivazione della pianta, oltre che stimolato e riqualificato una filiera assopita in un paese come l’Italia che ne era una volta leader – alla luce delle enormi utilità e potenzialità di impiego – si deve prendere atto di come nell’ambiente giuridico ed accademico tale intervento abbia riscosso un tiepidissimo interesse, come sui giornali e sulle riviste specialistiche.

“Così, cercare di fare un po’ di luce sul recente intervento normativo – prosegue l’Avvocato Lamanna – non è assolutamente facile vista, al momento, l’assenza di pronunce giurisprudenziali con cui i Giudici avrebbero dovuto prendere una chiara posizione interpretativa su quanto disposto dal testo della Legge 242/2016. Pertanto, le problematiche legate all’interpretazione ed applicazione della citata normativa rimangono in gran parte ancor oggi irrisolte. Infatti, spesso accade che nonostante la bontà dell’iniziativa, il legislatore attuale, dovendo magari adeguarsi velocemente alle istanze di regolamentazione Eurounitarie, intervenga frettolosamente creando, così, problemi interpretativi dovuti alla mancanza di organicità e completezza della norma, come nel caso in discussione”.




Così la legge 242/2016 apre delle questioni a cui è difficile rispondere con assoluta certezza.

Non è in discussione il limite minimo di THC dello 0,2% contenuto nelle varietà di piante ammesse (di cui all’art. 1, comma 2, L. 242/2016 che richiama le coltivazioni di canapa “iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002”), fatta eccezione per quanto riguarda la figura del coltivatore che può beneficiare di una tolleranza maggiore (fino allo 0,6%) purché rispetti alcuni oneri burocratici. Ad esempio l’utilizzo di genetiche iscritte a registro dell’UE.

Incerta è, invece, la posizione e le conseguenze di chi, non coltivatore, si trovi in possesso di canapa industriale con un tasso di THC superiore al limite dello 0,2%.

Infatti è possibile che non applicandosi la legge 242, la fattispecie torni ad essere regolata dal D.p.r. 309/1990 che, come già detto, considera sostanza stupefacente tutte le piante appartenenti al genere Cannabis senza distinzione alcuna.

In altre parole chi si trovasse in possesso di derivati della canapa con THC superiore allo 0,2% potrebbe rischiare nella migliore delle ipotesi una sanzione di tipo amministrativo, le sanzioni penali previste nell’art. 73 del D.p.r. 309/1990 nella peggiore.




Ulteriori incertezze derivano dalla mancata adozione dei decreti ministeriali di attuazione dell’art. 5 della legge 242, con i quali già dallo scorso giugno il governo avrebbe dovuto fissare le soglie minime di THC per i prodotti alimentari.

I punti di domanda, dunque, sono assai numerosi, per questo è opportuno acquistare la canapa solo da chi assicura la presenza di THC inferiore allo 0,2%, magari con le risultanze delle analisi di laboratorio compiute sul prodotto ed, inoltre, fornisce i cartellini della semente che certifica il tipo di Cannabis.

Quindi attenzione, perché il fiore regalato alla nonna potrebbe diventare un crimine punibile come spaccio.

E perché tutti coloro che possiedono piante o portano in giro prodotti non aderenti ai requisiti e in particolare al THC sotto lo 0,2% commettono un illecito punibile nelle migliore ipotesi come reato amministrativo o con sospensione della patente, divieto di conseguirla, sospensione del passaporto come del permesso di soggiorno o piuttosto del porto d’armi.

AZIENDA HESALIS, TERNI

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