Il Tar respinge il ricorso sul CBD e le composizioni orali: il decreto del ministero della Salute è legittimo
La decisione del Tar
Il Tar ha rigettato il ricorso promosso dalle associazioni del settore canapa industriale, confermando la validità del decreto del ministero della Salute che inserisce le composizioni orali di cannabidiolo nella sezione B della tabella dei medicinali, riservata ai farmaci stupefacenti.
Non sono quindi state ritenute sufficienti né le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, che in passato aveva dichiarato che il CBD non dovesse essere classificato come sostanza stupefacente, né la sentenza della Corte di Giustizia europea che garantiva la libera circolazione dei prodotti a base di cannabidiolo tra i Paesi dell’Unione.
Il principio di precauzione
Il Tar ha giustificato il rigetto del ricorso appellandosi al principio di precauzione. Secondo il tribunale, il rischio di interazione tra CBD e THC – quest’ultimo già presente nella tabella degli stupefacenti – rappresenta una minaccia potenziale per la salute pubblica e per la sicurezza.
Il testo della sentenza evidenzia che “non si può attendere la dimostrazione completa della presenza/assenza di THC in tutte le preparazioni per intervenire”, e che il pericolo sarebbe legato all’eventualità di un accumulo di THC nel sistema nervoso centrale.
Il problema della purezza dell’estratto
Uno dei nodi centrali, secondo quanto evidenziato nella sentenza, riguarda la modalità di ottenimento del cannabidiolo. Quando esso proviene da estratti naturali di cannabis, non è mai possibile garantire l’assenza totale di altre sostanze, THC incluso. Questo, secondo il Tar, rende impossibile ottenere un CBD puro, a differenza di quanto accade con la produzione sintetica in laboratorio.
Inoltre, la sentenza sottolinea che le evidenze scientifiche sull’attività psicotropa del CBD sono ancora discordanti. Da qui la scelta di adottare una misura cautelativa, limitando l’uso delle composizioni orali a base di CBD sotto prescrizione medica.
Un contesto normativo già complesso
Il Ministero della Salute aveva inizialmente sospeso l’inserimento del CBD nella tabella dei medicinali nel 2020, in attesa di approfondimenti scientifici.
Nel 2023, tale sospensione è stata revocata e, a seguito di nuovi ricorsi, è stata avviata un’ulteriore istruttoria.
Gli esiti di quest’ultima fase sono ora stati sanciti dalla sentenza del Tar.
È importante sottolineare che la molecola di CBD in sé non viene classificata come stupefacente, ma lo diventano le composizioni orali ottenute da estratti di cannabis, a causa dell’impossibilità tecnica di garantire la totale assenza di THC.
Solo uso medico del CBD, con ricetta
Nonostante l’inserimento nella tabella dei farmaci stupefacenti, le composizioni orali di CBD (come oli o capsule) resteranno disponibili in farmacia, ma solo dietro presentazione di ricetta medica.
Il provvedimento non coinvolge la molecola di CBD in sé, ma soltanto le sue formulazioni orali derivate dalla pianta, evidenziando ancora una volta l’attenzione rivolta alla questione della purezza degli estratti naturali.
Analisi in breve
Il Tar ha ribadito la linea di massima precauzione adottata dal ministero della Salute, confermando la natura di farmaco stupefacente per le composizioni orali a base di CBD.
Il timore principale resta quello legato alla presenza di THC, che può “contaminare” gli estratti naturali e generare rischi potenziali per il sistema nervoso centrale.
L’interesse politico ha prevalso su quello economico del settore, anche in assenza di prove definitive sulla pericolosità effettiva del CBD naturale assunto per via orale.
Insistiamo con il chiarire che queste decisioni rendono solo maggiormente evidente la necessità di una nuova normativa sulla linea del Manifesto Collettivo, che comprenda tutta la situazione senza dimenticare alcune parti fondamentali.

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