Cannabis – l’attuale situazione legislativa in Italia

Comunicato Ufficiale Associazione FreeWeed Board:

Il 12 febbraio 2014 la Legge Fini-Giovanardi è stata dichiarata incostituzionale, ed è stata cancellata. Rientra così in vigore la normativa Jervolino-Vassalli e, dunque, il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31-10-1990 – Suppl. Ordinario, con relative modifiche referendarie del 18-19 aprile 1993, che stabilivano pene minori per l’uso di droghe leggere come Cannabis e Hashish.

Facendo un esempio pratico, se fino a ieri i detentori e spacciatori di droghe leggere e di droghe pesanti ricevevano – come stabilito dalla Fini.Giovanardi – la stessa pena (da 6 a 20 anni di reclusione e una multa da 26 a 260 mila Euro), oggi per le droghe considerate leggere si prevede una pena da 2 a 6 anni con una multa da € 5.164 ad € 77.468.

C’è però una differenza fondamentale: il giudice potrà decidere, in base alla storia personale dell’imputato, se si tratta di spaccio o di uso personale.

Alla cancellazione della Fini-Giovanardi, che equiparava appunto droghe leggere a droghe pesanti, il Governo ha risposto introducendo un decreto denominato “svuota carceri”.

Una delle novità in vigore dal 21 febbraio scorso riguardo al decreto svuota carceri 2014, approvato in Senato con 147 voti favorevoli, riguardano lo spaccio di lieve entità, andando a trasformarlo in un reato a sé stante.

Ecco il testo del decreto legge, nell’Articolo che interessa le Modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli   stupefacenti   e   sostanze   psicotrope (Articolo 2 del Decreto “svuotacarceri”):

ART. 2 – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli   stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e   riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto  di   condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope  di   lieve entita’.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 73, il comma 5 e’ sostituito dal seguente comma: «5. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave  reato,  chiunque commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i mezzi, la modalita’  o  le  circostanze  dell’azione  ovvero  per  la qualita’ e quantita’ delle sostanze, e’ di lieve entita’,  e’  punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e  della  multa  da euro 3.000 a euro 26.000.»;

b) all’articolo 94, il comma 5 e’ abrogato.

1-bis.  All’articolo 380, comma 2,  lettera  h,  del  codice  di procedura penale,  le  parole:  «salvo  che  ricorra  la  circostanza prevista dal comma 5 del medesimo  articolo»  sono  sostituite  dalle seguenti: «salvo che per i delitti di cui al  comma  5  del  medesimo articolo».

1-ter. All’articolo 19, comma 5, delle  disposizioni  sul  processo penale a  carico  di  imputati  minorenni,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  salvo  che  per  i  delitti  di  cui all’articolo 73, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive modificazioni».

Dunque da spaccio lieve si passa al Reato lieve, sparisce dunque l’attenuante. Viene anche meno il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico/alcool dipendenti. Ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari con invio in comunità.

Quindi l’attenuante di «lieve entità» nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa oggi reato autonomo. Viene cioè introdotta al suo posto una nuova ipotesi di reato  (lo spaccio di lieve entità) la quale, per ragioni tecniche, rischiava di essere annullata dal bilanciamento delle circostanze (come in caso di equivalenza con aggravanti come la recidiva), portando a pene molto alte e sproporzionate in particolare in caso di spacciatori tossicodipendenti.

Questo però può non essere un vantaggio per il consumatore, in quanto ora al comma 5 dell’Articolo 73 della Normativa sugli stupefacenti viene sostituita la frase:

Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

Dalla frase:

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave  reato,  chiunque commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i mezzi, la modalita’  o  le  circostanze  dell’azione  ovvero  per  la qualita’ e quantita’ delle sostanze, e’ di lieve entita’,  e’  punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e  della  multa  da euro 3.000 a euro 26.000.

In parole semplici la JERVOLINO-VASSALLI appena REINTRODOTTA andava a punire la lieve entità delle condotte dell’Articolo 73 per i consumatori delle sostanze di tabella II (quella che ci interessa, dove è presente ora la Cannabis) con una reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 1032 euro a 10320, mentre ORA con il decreto “svuotacarceri” la lieve entità è punita da 1 a 5 anni e con una multa da 3.000 a 26.000.

Tornando ad una analisi della Jervolino-Vassalli ora in vigore ecco che viene finalmente depenalizzato l’uso personale e punito con sanzioni amministrative come descritto nell’Articolo 75,

Articolo 75
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)
Sanzioni amministrative

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell’articolo 78](soppresse), è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto .

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

Ci teniamo a sottolineare come sia presente questo passaggio nella normativa, che molti sottovalutano invece di applicarlo:

2. È consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Tra le principali modifiche la legge Fini-Giovanardi oltre ad equiparare le cosiddette droghe leggere e pesanti (furono infatti unificate le quattro tabelle preesistenti in due) introduceva la punibilità penale anche per “l’uso personale”, partendo dal presupposto che il possesso di sostanze stupefacenti, oltre una certa soglia, potesse essere finalizzato allo spaccio e prevedendo così pene pesanti e senza alcuna distinzione per tipo di sostanza. A tale scopo furono introdotti i limiti massimi di sostanza stupefacente (vedi tabella) con la funzione di distinguere (in modo automatico) tra uso personale e spaccio.

Limiti Tabellari Massimi Sostanze Stupefacenti

Con il ripristino della precedente normativa, il dpr n. 309 del 1990 denominato “Jervolino-Vassalli” (legge n. 162/1990) verrà quindi ristabilita la distinzione tra droghe leggere e pesanti e saranno previste pene più lievi per lo spaccio di alcune sostanze, e, per quanto riguarda le soglie, i quantitativi di principio attivo rimarranno uguali per cannabis (500 mg di principio attivo), amfetamine (5 compresse) e LSD (3 francobolli) e diminuiranno per cocaina (150 mg), eroina (100 mg) e MDMA (500 mg, 3 pasticche).

Sottolineiamo infine che la legge del 1990, così come venne modificata dal referendum del 1993 prevede, nel caso in cui il soggetto non segua dei programmi terapeutici, delle sanzioni amministrative per l’uso personale di droghe leggere. In particolare le sanzioni riguardano: il ritiro della patente, il divieto di espatrio e l’obbligo di firma.

L’Associazione FreeWeed Board crede che la strada da percorrere sia necessariamente quella che porta alla tutela del consumatore e del suo diritto all’utilizzo personale di Cannabis, in quanto essa non provoca danno alla comunità e si può quindi definire un elemento non-nocivo nell’ambito sociale, oltre che curativo a livello medico come molti studi confermano.

La nostra Associazione ha intenzione di battersi per la regolamentazione dell’uso personale di Cannabis, in quanto ritiene che le normative ora vigenti siano assolutamente insoddisfacenti, anacronistiche e del tutto inadeguate alla società in cui oggi viviamo, oltre che inadatte ad uno sviluppo completo e libero di un cittadino a livello sociale.

E’ necessario introdurre una normativa che consideri l’autoproduzione di Cannabis come “uso personale”, regolandone una precisa quantità massima ed una soglia della sostanza finale prodotta da poter detenere come uso personale, e che esso sia finalmente svincolato da qualsiasi tipo di sanzione amministrativa se destinato al solo e dichiarato “uso personale”.

L’obiettivo del Progetto FreeWeed è quello di poter giungere ad una condizione di tutela dei consumatori di Cannabis, oltre che dei produttori della stessa per uso personale e, a tal proposito, stiamo studiando una normativa adatta a regolamentare queste precise situazioni.

L’Associazione FreeWeed Board continuerà a fare pressione con ogni mezzo affinchè, nel frattempo, la normativa vigente venga rivista e rivalutata in base alla palese Volontà Popolare; se ciò non bastasse, siamo pronti a schierarci  in prima linea, in tempi brevi, per sottoporre una nostra Proposta di Legge di Iniziativa Popolare, e disposti a percorrere tutti gli iter burocratici che occorrono per poter farla arrivare in Parlamento.

I cittadini Italiani si sono stancati di questa situazione di dubbio e di poca chiarezza: è ora di una normativa completa che tenga conto delle richieste delle persone, è tempo di regolamentare la produzione e la detenzione per uso personale della Cannabis.

BASTA VIE DI MEZZO!

Stefano Auditore,
Presidente Associazione FreeWeed Board

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