13 Gen 2025

Statuto FreeWeed Board e Codice Fiscale Associazione No Profit

Statuto Associazione FreeWeed Board
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Denominazione – Sede Scopo

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Articolo 1: E’ costituito un Comitato/Associazione senza scopo di lucro di utilità sociale denominato: “FreeWeed Board”.

Articolo 2: Il Comitato ha sede principale in via Vittime del Terrorismo, 8; 29010 Rottofreno (PC) ed ha carattere ed operatività nazionale.

Articolo 3: Il Comitato, apartitico e senza fine di lucro, ha lo scopo di promuovere e sostenere la richiesta di referendum popolare o altre attività nell’esclusivo interesse sociale. A tal fine il Comitato si adopererà, in particolare, per:

  1. Promuovere e sostenere l’iniziativa referendaria.
  2. Creare occasioni di approfondimento e dibattito sui temi di legge, nonché iniziative di informazione, comunicazione e autofinanziamento.
  3. Coordinare i cittadini e le associazioni che vogliano collaborare con l’iniziativa.

Patrimonio

Articolo 4: Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà del Comitato.
  2. Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.
  3. Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore del Comitato.

Articolo 5: Le risorse economiche per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle attività provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni, nonché da attività commerciali marginali.

Soci

Articolo 6: Possono far parte del Comitato tutte le persone fisiche,le associazioni gli enti, che condividono le finalità e sostengono le attività del Comitato stesso. Il Comitato è aperto a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

Articolo 7: I membri del Comitato si distinguono in:

  1. Soci Fondatori (Coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo).
  2. Soci Ordinari
  3. Soci Sostenitori

Articolo 8: La qualifica di Socio Ordinario e Socio Sostenitore si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo del Comitato, che ne giudica l’ammissione con decisione motivata.

Articolo 9: I Soci alla loro prima iscrizione sono tenuti al versamento della quota associativa fissa, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, al fine di contribuire alle attività del Comitato. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile. La qualità di Socio si perde per:

  1. Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.
  2. Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.
  3. Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito del Comitato.
  4. Mancato pagamento della quota associativa annuale o fissa.

Assemblea

Articolo 10: L’assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Fondatori. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ convocata dal Consiglio Direttivo, ogni volta che lo si ritenga opportuno. L’assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci Fondatori.

Articolo 11: L’assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della riunione.In caso d’urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici(che prevedano l’accertamento dell’effettivo ricevimento), almeno 5 giorni prima della riunione.E’ in ogni caso valida l’assemblea a cui partecipino tutti i Soci con diritto di voto, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere. L’assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • che il Presidente e il Segretario dell’assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;
  • che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l’identità degli intervenuti,consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;
  • che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

Articolo 12: Ogni componente del Consiglio Direttivo, che non sia moroso nel versamento della propria quota associativa, ha diritto a un voto e può delegare un altro Socio Fondatore. Ogni Socio Fondatore non può rappresentare per delega più di 2 Soci Fondatori.

Articolo 13: L’assemblea dei Soci Fondatori delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sugli indirizzi e direttive generali del Comitato.

Articolo 14: Delle deliberazioni dell’assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l’intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci Fondatori, in prima convocazione. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L’assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le decisioni sulle seguenti materie, che devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare:le modificazioni dell’atto costitutivo, lo scioglimento anticipato volontario del Comitato, la nomina e la revoca dei Consiglieri, la nomina del Tesoriere, la nomina o la revoca dei liquidatori ed i relativi compensi e i criteri di svolgimento della liquidazione, qualunque decisione venga richiesta da uno o più membri del Consiglio Direttivo o da più della metà dei Soci Fondatori, oppure la cui adozione con deliberazione espressa dell’assemblea sia espressamente prevista dalla legge.Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue: uno dei Soci Fondatori o uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti i Soci Fondatori, a tutti i Consiglieri e al Tesoriere il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun Socio Fondatore deve far pervenire presso la sede sociale, all’attenzione del Segretario, l’eventuale consenso sulla stessa.Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo),compresi il telefax e la posta elettronica e devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell’organo amministrativo e inserito senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci Fondatori.La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di oltre la metà dei Soci Fondatori.La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all’invio del testo proposto.Le risposte che dovessero pervenire oltre la scadenza del suddetto termine non saranno computate,neanche ove fossero risposte favorevoli all’adozione della decisione.

Articolo 15: Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vice-Presidente, un Tesoriere e può altresì nominare un Comitato Esecutivo, un Direttore Esecutivo e uno o più Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di tali organi i propri poteri, fatte salvo le limitazioni di legge.

Articolo 16: Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento del Comitato. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti.La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive,senza giustificato motivo, determina l’automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Di tale circostanza, il Consiglio Direttivo ne darà atto alla prima riunione utile.

Articolo 17: Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali del Comitato in conformità a quanto deliberato dall’assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.Il Comitato Esecutivo, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da non meno di 4 e non più di 7 Consiglieri, cui è delegata, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Direttivo dallo Statuto e dalla legge, l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e la gestione corrente del Comitato, nonché l’approvazione e la modifica dei regolamenti interni che stabiliscono le modalità operative del Comitato.Il Comitato Esecutivo cessa le proprie funzioni per revoca da parte del Consiglio Direttivo o per scadenza del termine dei Consiglieri che lo compongono.Le attività delegate sono costantemente soggette alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il Comitato deve assicurare regolari rapporti informativi. Delle operazioni rilevanti poste in essere, il Comitato Esecutivo è comunque tenuto a informare il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile successiva,ferma in ogni caso la validità dei provvedimenti adottati. Di tutte le predette attività va predisposta altresì una relazione annuale.Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario e può chiedere di essere riunito in sessione straordinaria a richiesta di almeno la metà dei suoi membri.Le riunioni del Comitato Esecutivo, convocate dal Presidente e/o dal Vice-Presidente con avviso spedito via telefax o via e-mail almeno 4 ore prima della riunione, sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l’intero Comitato e il Tesoriere. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri; in caso di parità si intende approvata la proposta cui accede il voto del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente. Potranno partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo anche altri soggetti invitati dal Presidente o dal Vice-Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono anche tenersi in più luoghi tele e/o videocollegati, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione alle assemblee dei Soci. Allo stesso modo, le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono essere adottate mediante consultazione scritta, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione alle assemblee dei Soci Fondatori.

Articolo 18: Il Presidente, o in sua assenza il vice-Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio e, in caso d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

Tesoriere – Bilancio – Scioglimento

Articolo 19: La gestione economica del Comitato è controllata da un Tesoriere.

Articolo 20: Il Tesoriere dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. Il Tesoriere potrà altresì accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 21: Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’assemblea dei Soci Fondatori in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L’assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso discioglimento, il patrimonio residuo del Comitato sarà devoluto a delle Associazioni No-Profit aderenti alle tematiche proposte dal Comitato stesso.

Articolo 22: Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Regolamento interno del Comitato, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.

Piacenza, il 21/05/2013

Firmato:

Sig. Armanasco Stefano,
Sig.na. Casani Jessica,
Sig. Lo Conte Luigi

Lo Statuto, unitamente all’Atto Costitutivo, è stato regolarmente registrato presso l’Agenzia Delle Entrate, Uff. Prov.le di Milano 3, in data 18-06-2013, al Nr. 3598 Serie III

VISUALIZZA IL CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ED IL RELATIVO CODICE FISCALE ATTRIBUITOLE

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22 thoughts on “Statuto FreeWeed Board e Codice Fiscale Associazione No Profit

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