Approvata Risoluzione per la Canapa Industriale: i dubbi rimangono

E’ stata approvata da parte della Commissione Agricoltura la “Risoluzione in commissione“, che impegna il governo a disciplinare normative specifiche sulla canapa industriale, lasciando però aperti i molteplici dubbi che ad oggi attanagliano il settore, mettendo in difficoltà prima di tutto i consumatori ed i commercianti, tenendoli sospesi ad applicazioni ambigue della normativa settoriale.

[metaslider id=23778 cssclass=””]

Non si parla di commercializzazione, nè di controlli specifici di tipo qualitativo per tutelare il consumatore, nè di uso specifico, tranne quello della biomassa, che apre il discorso alle solite forniture farmaceutiche, sempre favorite, nè si parla di nuove norme precise per tutelare la filiera commerciale ed i clienti del circuito settoriale.

Insomma una risoluzione che rimanda, ci auguriamo, ad una successiva discussione specifica da parte di altri organi istituzionali per affrontare al meglio il tema; ricordiamo la necessità di inserire il discorso in una più ampia e comprensiva riforma della 309/90, il Testo Unico sugli Stupefacenti, in quanto solo modificando la legge primaria si potrebbero dare effettive tutele ai consumatori, commercianti ed all’intero sistema sociale.

Per queste motivazioni rinnoviamo l’impegno e la pressione congiunta verso il Manifesto Collettivo, promosso da oltre 240 realtà e sostenuto da oltre 37.000 sottoscrizioni online prima del Deposito al Senato della Repubblica Italiana, dove giace pronto per una discussione parlamentare ed una sua, necessaria, approvazione.

[metaslider id=23787 cssclass=””]

Di seguito il Testo Completo della Risoluzione approvata in data odierna:

[metaslider id=23800 cssclass=””]

La XIII Commissione,

premesso che:

– la canapa è una coltura tradizionale tipica del nostro Paese: fino alla metà del secolo l’Italia era infatti il secondo produttore mondiale dopo la Russia con 100 mila ettari seminati e un milione di quintali prodotti;

– nel 2016 il Parlamento ha approvato la legge n. 242 che reca tra le proprie finalità «il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione»;

– a seguito della nuova normativa, la coltivazione di canapa, dopo decenni di abbandono, ha registrato una crescita esponenziale nel nostro Paese: negli ultimi tre anni la superficie coltivata è passata da 950 a 3 mila ettari coinvolgendo centinaia di aziende-agricole;

– secondo quanto previsto dal suo articolo 1, comma 2, la legge n. 242 del 2016 «si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002». Tuttavia, non sono previste definizioni che specifichino quale tipo di coltivazione sia ammessa, ad esempio in pieno campo e/o in serra, o quale metodo di moltiplicazione sia consentito;

– con sentenza dello scorso 30 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che “la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7 della legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”;

– tale pronuncia, al di là del merito giuridico, sta creando forte preoccupazione in tutto il settore, in particolare in chi commercia prodotti in canapa;

rilevato che:

– ancorché la legge n. 242 del 2016 disciplini la coltivazione della canapa al fine di promuoverne la filiera agroindustriale, senza alcun riferimento ad aspetti ricreativi o terapeutici, alla luce della sentenza succitata, è pertanto indispensabile, anche al fine di non sminuire le finalità dell’impianto normativo, disciplinare la cessione, da parte degli agricoltori, di biomassa di canapa a fini estrattivi;

– sarebbe altresì utile la determinazione di specifici codici doganali per ogni macro categoria di prodotto derivante dalla canapa come previsto dall’articolo 189 del Regolamento (UE) n. 1308/2013

– è inoltre improcrastinabile l’avvio di un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale, auspicabilmente su iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che coinvolga il Ministero della salute, quello dell’interno, della giustizia e dello sviluppo economico allo scopo di approfondire congiuntamente tutte le tematiche legate agli usi alimentari, cosmetici e commerciali della canapa industriale, con la finalità di dare contenuti anche in termini di certezza ed unitarietà di azione all’intento del legislatore del 2016 di incrementare e sviluppare la coltivazione di questa pianta;

– altresì indispensabile è l’istituzione del tavolo di filiera, attualmente non previsto dalla legge n. 242 del 2016. Tale tavolo, come avviene per altre colture, dovrebbe avere il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da un’analisi del comparto che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza, individuando le linee di ricerca che risulta più urgente perseguire, favorendo lo scambio di informazioni di natura tecnica e scientifica e indirizzando al contempo l’utilizzo delle risorse a disposizione;

in particolare, l’attivazione della filiera alimentare, con la produzione di semi, farina e olio, particolarmente interessante per gli agricoltori/trasformatori che realizzerebbero a prezzi remunerativi un prodotto molto ricercato dal mercato e il cui approvvigionamento avviene attualmente principalmente attraverso l’importazione, necessita di chiarezza normativa allo scopo di permettere, da un lato, al produttore di operare in piena sicurezza e, dall’altro lato, al consumatore di acquistare un prodotto salubre e sicuro. A questo proposito, l’articolo 5 della legge n. 242 del 2016 sancisce che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti»;

rilevato altresì che:

– ad oggi non risultano destinate risorse al settore della canapicoltura, nonostante siano previste dall’articolo 6 della legge n. 242 del 2016, che reca norme per incentivare la filiera della canapa, in particolare per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nonché il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all’individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Al fine di rendere adeguatamente remunerativa l’attività di coltivazione per gli agricoltori in ogni territorio, gli impianti di trasformazione sono le infrastrutture necessarie per incentivare la filiera;

– con riferimento alle piante officinali, il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, dispone che l’elenco delle specie di piante officinali coltivate sia stabilito con decreto interministeriale previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al quale è rinviata anche la disciplina dell’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione;

– al fine di incentivare la creazione di nuove varietà di canapa adatte alle condizioni climatiche italiane è, infine, indispensabile permettere alle aziende sementiere, alle aziende florovivaistiche e agli enti pubblici di ricerca, di poter selezionare nuove varietà di canapa e procedere alla registrazione di tali nuove varietà ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011.

Impegna il Governo a:

  1. disciplinare la cessione di biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti, identificabili o che, nel complesso, ne consentono l’identificabilità nello stato stabilizzato di presentazione – biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata con tenore di THC non eccedente lo 0,2% – per la fornitura ad imprese attive nei settori quali farmaceutico, alimentare, cosmetico e manifatturiero nel rispetto della disciplina vigente in ciascun settore;
  2. definire, con urgenza, con decreto del Ministero della salute, i livelli massimi di residui di Thc ammessi negli alimenti, così come previsto all’articolo 5 della legge n. 242 del 2016, ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica;
  3. predisporre specifici codici doganali, anche alla luce dell’articolo 189 del Regolamento UE n. 1308/2013, per ogni macro categoria di prodotto derivante dalla canapa;
  4. valutare la possibilità di sostenere in ambito comunitario la proposta di innalzamento del limite del contenuto di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle coltivazioni di canapa dallo 0,2% allo 0,3%, anche al fine di permettere la lavorazione di un numero molto di più significativo di varietà;
  5. a valutare l’opportunità di richiedere nelle opportune sedi unionali, una modifica dell’attuale classificazione dei Novel Food attualmente contenuta nella lista Belfrit al fine di prevedere l’inclusione delle infiorescenze di canapa per la preparazione di prodotti;
  6. procedere con urgenza alla emanazione del decreto ministeriale di attuazione del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018 relativamente all’elenco delle piante officinali;
  7. a valutare la possibilità di stanziare, nella legge di bilancio 2020, specifiche risorse a favore del comparto da destinare prioritariamente alla:
  1. sottoscrizione di intese di filiera;
  2. all’innovazione tecnologica, con la creazione di impianti di trasformazione specializzati
  3. alla ricerca per il miglioramento genetico, individuando varietà italiane adatte alla produzione di fibra o di granella o di inflorescenza;
  4. alla prosecuzione di progetti di ricerca in corso;
  5. alla costituzione di nuovi poli sementieri, a garanzia della qualità e della tipicità italiana delle varietà selezionate;
  6. a prevedere una specifica formazione tecnico normativa agli operatori dei controlli nel settore canapa, al fine di evitare errori e/o sovrapposizioni a scapito dei consumatori e delle imprese.
  7. attivare un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale che coinvolga il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, quello dell’interno, della giustizia, dello sviluppo economico e gli enti di ricerca allo scopo di:
  1. predisporre gli opportuni chiarimenti relativamente alle procedure di realizzazione dei controlli in campo;
  2. valutare di riconoscere per le colture florovivaistiche la possibilità di riproduzione anche per via agamica;
  3. favorire la costituzione di un tavolo di filiera per consentire lo sviluppo di intese destinate, tra l’altro, alla creazione di distretti ed esperienze che si specializzino nella lavorazione della canapa destinata alle diverse produzioni alimentari, tessili, edili e della bioingegneria.

 419 Visualizzazione Totali,  2 Visualizzazioni di Oggi

Tags:

No responses yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *